Indice
In sintesi
- L'art. 38 disciplina le convenzioni tra enti pubblici e organismi del Terzo settore per l'attuazione della L. 104.
- Le convenzioni possono riguardare l'erogazione di servizi a persone con disabilità in collaborazione con associazioni, cooperative, fondazioni.
- L'art. 38 fonda la logica del partenariato pubblico-privato sociale per la disabilità.
- Le convenzioni sono oggi disciplinate dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) per i rapporti con gli ETS.
- Si raccorda con la L. 328/2000 sui servizi sociali e con la disciplina degli appalti per servizi a contenuto sociale.
- Il modello promuove sussidiarietà orizzontale ex art. 118 c. 4 Cost.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali possono concludere convenzioni con i soggetti privati per l’erogazione dei servizi previsti dalla presente legge.
Stesso numero, altri codici
- Art. 38 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 38 L. 184/1983: Commissione per le adozioni internazionali
- Art. 38 Reg. (UE) 2024/1689 — Coordinamento degli organismi notificati
- Art. 38 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 38 D.Lgs. 148/2015 — Requisiti di onorabilità
- Art. 38 D.Lgs. 159/2011 — Compiti dell'Agenzia
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Convenzioni pubblico-privato sociale
L'art. 38 L. 104/1992 fonda la logica del partenariato fra pubblico e Terzo settore per l'erogazione di servizi a persone con disabilità. La norma riconosce che il pubblico non può (e spesso non deve) erogare direttamente tutti i servizi, e che l'apporto del Terzo settore — associazioni, cooperative sociali, fondazioni — è risorsa preziosa per la qualità e la prossimità dell'offerta. Si tratta di prima espressione di una logica oggi cristallizzata nel principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 c. 4 Cost.).
Soggetti convenzionati
Le convenzioni possono essere stipulate con organismi del privato sociale: associazioni di tutela e di promozione sociale, cooperative sociali (L. 381/1991), fondazioni, organizzazioni di volontariato (oggi enti del Terzo settore ex D.Lgs. 117/2017). La pluralità di soggetti riflette la diversità del Terzo settore italiano, oggi unificato sotto il Codice del Terzo Settore. La scelta del partner è fondata su criteri di affidabilità, esperienza, qualità del servizio, radicamento territoriale.
Tipologie di convenzioni
Le convenzioni possono assumere forme diverse: convenzioni di gestione di servizi (residenziali, semi-residenziali, domiciliari, di trasporto); convenzioni di affidamento di progetti specifici (vita indipendente, dopo di noi); convenzioni per la formazione professionale (art. 17); convenzioni per attività ricreative o sportive (art. 23, art. 30). Il contenuto è disciplinato dalle norme di settore e dai regolamenti dell'ente pubblico convenzionante.
Codice del Terzo Settore
Il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha riformato il quadro normativo. Per le convenzioni con ETS sono previsti specifici strumenti: convenzioni per attività di interesse generale ex art. 56 CTS, co-programmazione e co-progettazione ex art. 55 CTS. La novità è il riconoscimento di un modello di amministrazione condivisa che valorizza il ruolo del Terzo settore non solo come esecutore ma anche come co-programmatore delle politiche. La Corte cost. 131/2020 ha riconosciuto la legittimità di questo modello.
Cooperative sociali
Le cooperative sociali (L. 381/1991) sono partner privilegiati nel campo della disabilità. Le cooperative di tipo A erogano servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali; le cooperative di tipo B sono attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (con almeno 30% di lavoratori svantaggiati, tra cui persone con disabilità). Le convenzioni con cooperative B sono strumento prezioso per attuare l'inserimento lavorativo ex art. 18 L. 104 e L. 68/1999.
Garanzie e responsabilità
Le convenzioni devono garantire la qualità del servizio e la tutela dei beneficiari. Sono previsti standard di servizio, requisiti di personale, controlli periodici. La giurisprudenza ha chiarito che la titolarità del servizio resta in capo all'ente pubblico convenzionante: in caso di carenza, l'ente è responsabile ex art. 2043 c.c. La possibilità di azione diretta dei beneficiari verso l'ente del Terzo settore è ammessa per i profili contrattuali e di responsabilità professionale dei singoli operatori.
Massime giurisprudenziali
Cass. SS.UU., sent. n. 23873/2017
Perché è importante: Abuso dei permessi L. 104
Prassi e linee guida
Disabilità · Persone con disabilità
Lavoro.gov.it
Hub del Ministero del Lavoro sulle politiche del lavoro per le persone con disabilità.
Leggi il documento su www.lavoro.gov.itVigilanza · Controlli sui permessi
INPS
INPS svolge controlli, anche a campione, sull'uso effettivo dei permessi ex art. 33 L. 104/1992.
Leggi il documento su www.inps.itCasi pratici
Caso 1: Tizio: comunità-alloggio convenzionata
Tizio, con disabilità grave dopo morte dei genitori, entra in comunità-alloggio gestita da cooperativa sociale convenzionata col Comune ex art. 38 L. 104/1992. Il servizio integra prestazioni socio-assistenziali ASL e Comune. La titolarità è pubblica, l'erogazione cooperativa. Sistema collaudato.
Caso 2: Caia: cooperativa B per inserimento lavorativo
Caia, con disabilità intellettiva, è assunta da cooperativa sociale di tipo B che ha commessa ex art. 14 D.Lgs. 276/2003 con grande azienda. La convenzione assolve l'obbligo L. 68/1999 dell'azienda e crea inserimento qualificato. Modello virtuoso che attua l'art. 38 L. 104 e art. 18.
Caso 3: Sempronio: co-progettazione vita indipendente
Sempronio è coinvolto nel processo di co-progettazione ex art. 55 CTS sul progetto vita indipendente del Comune. Il Comune e l'associazione di tutela elaborano insieme il modello, sentendo i beneficiari. Il modello di amministrazione condivisa attua la Corte cost. 131/2020.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 38 L. 104/1992 fonda il partenariato pubblico-Terzo settore. Convenzioni con ETS oggi disciplinate dal D.Lgs. 117/2017 (CTS): convenzioni art. 56, co-progettazione art. 55. Cooperative sociali partner privilegiate. Sussidiarietà orizzontale (art. 118 c. 4 Cost.) come principio guida. Sistema maturo, in evoluzione con il Codice del Terzo Settore.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 38 L. 104/1992?
Stabilisce che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con organismi del Terzo settore (associazioni, cooperative sociali, fondazioni) per l'erogazione di servizi a persone con disabilità. È il fondamento del partenariato pubblico-privato sociale per la disabilità, oggi disciplinato anche dal D.Lgs. 117/2017.
Cosa sono le cooperative di tipo A e B?
Le cooperative sociali (L. 381/1991) si distinguono: tipo A erogano servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali; tipo B svolgono attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (almeno 30% lavoratori svantaggiati). Entrambe sono partner privilegiati nelle convenzioni ex art. 38 L. 104.
Cos'è la co-progettazione?
È strumento previsto dall'art. 55 CTS che consente alla PA di programmare e progettare servizi con gli ETS, in logica di amministrazione condivisa. La Corte cost. 131/2020 ha riconosciuto la legittimità del modello. Va oltre il rapporto cliente-fornitore: l'ETS diventa co-programmatore delle politiche pubbliche.
L'ente pubblico è responsabile in caso di carenze?
Sì. La giurisprudenza ha chiarito che la titolarità del servizio resta in capo all'ente pubblico convenzionante, che è responsabile ex art. 2043 c.c. per carenze nell'erogazione. La convenzione non scarica la responsabilità sull'ETS: il pubblico mantiene obbligo di verifica e supervisione della qualità del servizio.
I beneficiari hanno tutela diretta?
Sì. Il beneficiario può agire verso l'ente pubblico per inadempimento dell'obbligo di servizio, e verso l'ETS per inadempimenti contrattuali o responsabilità professionale degli operatori. La doppia tutela rafforza la protezione del beneficiario. La giurisprudenza ha riconosciuto risarcimenti significativi per carenze nelle strutture convenzionate.
Vedi anche