Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 39 L. 104/1992 – Compiti delle regioni

L. 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Testo vigente letto su Normattiva l’8 ottobre 2026.

1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo- formativi e riabilitativi nell’ambito del piano sanitario nazionale, di cui all’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e suc- cessive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:

a) a definire l’organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l’erogazione dell’assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;

b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d’intesa con gli organi periferici dell’Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all’attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;

c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all’articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;

e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed intergrazione sociale di cui all’articolo 5, per verificarne la rispondenza all’effettiva situazione di bisogno;

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all’istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all’articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all’integrazione lavorativa delle persone handicappate;

i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.

l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all’articolo 9, all’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente concordati;

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia

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In sintesi

  • L'art. 39 disciplina i compiti delle Regioni nell'attuazione della L. 104/1992.
  • Le Regioni programmano, finanziano e gestiscono i servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali per persone con disabilità.
  • Sono titolari della programmazione formativa e dell'inserimento lavorativo (art. 17).
  • Hanno competenza concorrente in sanità e residuale in assistenza sociale dopo la riforma del Titolo V (2001).
  • L'art. 39 dialoga con la L. 328/2000 sui Piani Sociali Regionali e di Zona.
  • Le Regioni emanano leggi regionali di dettaglio sull'attuazione della L. 104, con notevole varietà di scelte.
Indice dei contenuti

Il ruolo regionale

L'art. 39 L. 104/1992 individua i compiti delle Regioni nell'attuazione della legge. Si tratta di norma di rilievo costituzionale: la riforma del Titolo V del 2001 ha attribuito alle Regioni competenze importanti in materia di salute (concorrente, art. 117 c. 3 Cost.) e di assistenza sociale (residuale, art. 117 c. 4 Cost.). L'art. 39 era stato scritto prima di questa riforma; la sua interpretazione si è dovuta adattare al nuovo assetto costituzionale.

Programmazione sanitaria e socio-sanitaria

Le Regioni programmano e finanziano i servizi sanitari per persone con disabilità: prestazioni riabilitative ambulatoriali, semi-residenziali e residenziali; servizi territoriali (NPI per minori, USCA per adulti); centri specialistici per patologie specifiche (autismo, demenze, malattie rare). Il quadro nazionale è fissato dai LEA (DPCM 12 gennaio 2017); le Regioni li attuano e possono integrarli con prestazioni aggiuntive ("LEA aggiuntivi regionali"). Le scelte regionali generano significative differenze di offerta.

Assistenza sociale e Piani di Zona

Per l'assistenza sociale, la L. 328/2000 (legge-quadro servizi sociali) ha rafforzato il ruolo regionale. Le Regioni adottano Piani Sociali Regionali triennali; i Comuni associati in Ambiti Territoriali adottano Piani di Zona attuativi. Per la disabilità, i Piani di Zona programmano servizi residenziali, semi-residenziali, domiciliari, di trasporto, di tempo libero. La compartecipazione finanziaria è suddivisa fra Regione (per la componente socio-sanitaria), Comuni (sociale), utenti (secondo ISEE).

Vita indipendente e Dopo di Noi

Le Regioni gestiscono i programmi di vita indipendente, finanziati dal Fondo nazionale non autosufficienza e da fondi regionali dedicati. Modelli avanzati (Toscana L.R. 66/2008, Lazio L.R. 4/2003, Emilia-Romagna) integrano budget personalizzati con assistenti scelti dall'utente. La L. 112/2016 (Dopo di Noi) per le persone con disabilità grave senza supporto familiare è attuata con leggi regionali specifiche e finanziamenti dedicati.

Formazione professionale e collocamento

L'art. 17 L. 104 attribuisce alle Regioni la formazione professionale per persone con disabilità. I CFP regionali offrono percorsi specifici o inclusivi. Il collocamento mirato L. 68/1999 è gestito dai Centri per l'Impiego, oggi in raccordo con ANPAL. Le Regioni programmano gli interventi sul territorio, anche con FSE+. La qualità del sistema varia significativamente: Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana hanno sistemi avanzati.

Leggi regionali e divari

Le Regioni hanno emanato leggi regionali sull'attuazione della L. 104, con notevole varietà di scelte. Alcune (Toscana, Emilia-Romagna) hanno costruito sistemi integrati avanzati; altre permangono frammentate. Il divario territoriale, tema dell'art. 31, è in parte conseguenza della diversità delle politiche regionali. Il D.Lgs. 62/2024 attuativo della delega L. 227/2021 mira a uniformare i LEPS per la disabilità a livello nazionale, riducendo i divari.

Massime giurisprudenziali

Cass. SS.UU., sent. n. 23873/2017

Le Sezioni Unite hanno qualificato l'utilizzo dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 per scopi diversi dall'assistenza come abuso del diritto, con conseguenze disciplinari e patrimoniali.

Perché è importante: Abuso dei permessi L. 104

Prassi e linee guida

Casi pratici

Caso 1: Tizio: piano vita indipendente regionale

Tizio, residente in Toscana, accede al piano vita indipendente ex L.R. 66/2008 e art. 39 L. 104/1992. La Regione cofinanzia il budget con cui Tizio assume due assistenti personali. Il Comune supervisiona. Modello consolidato che integra finanziamenti regionali e nazionali.

Caso 2: Caia: residenzialità in Veneto

Caia, con disabilità grave, entra in comunità-alloggio convenzionata con la ULSS veneta. La Regione finanzia la componente socio-sanitaria, il Comune quella sociale, la famiglia compartecipa secondo ISEE. La governance è regionale; le scelte attuative sono dei Comuni associati in Ambito Territoriale.

Caso 3: Sempronio: divario territoriale

Sempronio, residente in Calabria, scopre che molti servizi presenti in Lombardia non sono attivi nella sua Regione. Lamenta il divario ex art. 39 L. 104/1992. Il D.Lgs. 62/2024 con LEPS uniformi mira a colmare progressivamente le differenze, ma la transizione è graduale.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 39 L. 104/1992 definisce competenze regionali fondamentali: sanitario (concorrente), assistenza sociale (residuale), formazione, programmazione integrata. L. 328/2000 fornisce gli strumenti operativi (Piani Sociali Regionali, Piani di Zona). Divari territoriali persistenti, in parziale superamento con D.Lgs. 62/2024 e LEPS.

Domande frequenti

Cosa fanno le Regioni per le persone con disabilità?

Programmano, finanziano e gestiscono servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, attuano i LEA, gestiscono la formazione professionale (art. 17 L. 104) e coordinano il collocamento mirato L. 68/1999. Adottano Piani Sociali Regionali (L. 328/2000) e leggi regionali di dettaglio sulla disabilità.

Cos'è il Piano Sociale Regionale?

È lo strumento triennale di programmazione delle politiche sociali regionali ex L. 328/2000. Definisce indirizzi, priorità, finanziamenti, criteri di accreditamento dei servizi. È approvato dalla Giunta Regionale dopo consultazione con enti locali, Terzo settore, parti sociali. Vincola i Piani di Zona dei Comuni associati.

Cos'è il Piano di Zona?

È lo strumento operativo dei servizi sociali a livello sovracomunale (Ambito Territoriale), adottato dai Comuni associati in attuazione del Piano Sociale Regionale. Programma servizi residenziali, semi-residenziali, domiciliari, di trasporto, di tempo libero per persone con disabilità e altre fasce. La gestione è generalmente affidata a un Comune capofila.

Le Regioni hanno tutte gli stessi servizi?

No, esistono notevoli differenze. Alcune Regioni (Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto) hanno sistemi avanzati; altre permangono frammentate. Il divario territoriale è criticità storica. Il D.Lgs. 62/2024 attuativo della delega disabilità mira a uniformare progressivamente i LEPS, riducendo le differenze.

Come incidere sulle politiche regionali disabilità?

Attraverso la partecipazione alle Consulte Regionali Disabilità, ai tavoli di concertazione dei Piani Sociali Regionali, alle associazioni di tutela. Il Consiglio Regionale può essere sollecitato con petizioni e proposte di legge popolare. Le associazioni più rappresentative hanno spesso rappresentanza istituzionale negli organismi consultivi.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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