Indice
In sintesi
- L'art. 23 disciplina la rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative da parte delle persone con disabilità.
- Le strutture pubbliche e private aperte al pubblico devono essere accessibili ed eliminare le barriere fisiche e sensoriali.
- Le organizzazioni sportive devono promuovere attività agonistica per disabili.
- Le strutture turistico-alberghiere e ricreative devono adottare standard di accessibilità.
- La norma raccorda con la L. 13/1989 sulle barriere architettoniche e con l'art. 24 L. 104.
- L'art. 23 fonda il diritto al tempo libero e alla partecipazione culturale e sportiva.
Testo dell'articoloVigente
1. L’attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazioni di partecipazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il diritto al tempo libero e alle attività
L'art. 23 L. 104/1992 apre il Capo VI della legge, dedicato all'integrazione sociale nelle sue dimensioni esistenziali: sport, cultura, turismo, tempo libero. La norma riconosce che l'integrazione non si esaurisce nel lavoro o nella scuola: la persona con disabilità ha diritto a una vita piena anche nelle attività ricreative e culturali. Si tratta di un'apertura culturale significativa, che precede di oltre quindici anni la Convenzione ONU 2006 (artt. 30 sulla partecipazione alla vita culturale e sportiva).
Eliminazione degli ostacoli
La norma impone l'eliminazione degli ostacoli fisici, sensoriali e organizzativi che impediscono o limitano la partecipazione. Si tratta non solo di barriere architettoniche (parcheggi, rampe, ascensori), ma anche di barriere comunicative (informazioni accessibili in formato adatto, mediatori LIS in eventi culturali, audiodescrizione cinematografica) e organizzative (orari accessibili, modalità di prenotazione inclusive). La nozione di accessibilità è quindi multidimensionale.
Strutture sportive
Per lo sport l'art. 23 richiede sia l'accessibilità degli impianti sia la promozione attiva dell'attività sportiva. Il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) è oggi il principale interlocutore istituzionale: organizza Olimpiadi paralimpiche e Special Olympics, finanzia federazioni sportive, promuove progetti nazionali. La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all'accesso alle infrastrutture sportive comuni, non solo a quelle dedicate. La parità di accesso alle infrastrutture è elemento di non discriminazione.
Turismo accessibile
Il turismo accessibile è settore in espansione che intercetta le politiche dell'art. 23. Le strutture turistico-alberghiere devono garantire camere accessibili, percorsi privi di barriere, informazioni accessibili. Esistono certificazioni di accessibilità (es. "Accessibilità per tutti" promossa da enti regionali). Il D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo) e gli accordi Stato-Regioni hanno progressivamente codificato gli standard. Il PNRR ha destinato risorse al turismo accessibile.
Cultura e spettacolo
L'accesso a teatri, musei, cinema, biblioteche è componente essenziale dell'integrazione. Le strutture culturali pubbliche e private devono adottare misure di accessibilità fisica e comunicativa. I musei in particolare hanno sviluppato percorsi tattili, audiodescrizioni, eventi inclusivi. La normativa è oggi rafforzata dalla L. 18/2009 di ratifica della Convenzione ONU e dalle linee guida del Ministero della Cultura. Resta dimensione di buona pratica più che di obbligo cogente uniforme.
Effettività e responsabilità
L'effettività dell'art. 23 dipende dalla volontà degli operatori e dalla domanda associata. La mancata accessibilità di una struttura aperta al pubblico può essere oggetto di azione individuale o collettiva (legittimazione delle associazioni ex L. 67/2006). La giurisprudenza ha riconosciuto risarcimento del danno non patrimoniale per discriminazioni connesse alla mancata accessibilità. La L. 67/2006 prevede inoltre un'azione civile contro le discriminazioni in danno delle persone con disabilità, con presupposti agevolati e legittimazione delle associazioni.
Massime giurisprudenziali
Corte Cost., sent. n. 167/1999
Perché è importante: Barriere architettoniche
Prassi e linee guida
Disabilità · Tutela delle persone con disabilità
Salute.gov.it
Hub del Ministero della Salute sulle politiche socio-sanitarie a favore delle persone con disabilità.
Leggi il documento su www.salute.gov.itAccessibilità · Trasporti e accessibilità
MIT
Indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su accessibilità del trasporto pubblico locale e nazionale.
Leggi il documento su www.mit.gov.itCasi pratici
Caso 1: Tizio: piscina comunale inaccessibile
Tizio, in carrozzina, chiede al gestore della piscina comunale l'attivazione del sollevatore per la vasca, previsto ma mai installato. Diffida richiamando l'art. 23 L. 104/1992. Il Comune ordina al gestore l'installazione entro 30 giorni. La piscina diventa accessibile.
Caso 2: Caia: discoteca con percorso obbligato
Caia, persona con disabilità motoria, denuncia la discoteca per accesso obbligato dal retro tramite ascensore di servizio. Promuove azione ex L. 67/2006 e art. 23 L. 104/1992. Il giudice condanna il gestore al risarcimento del danno e ordina l'adeguamento dell'ingresso principale.
Caso 3: Sempronio: museo senza audiodescrizione
Sempronio, non vedente, chiede al museo l'attivazione di audiodescrizioni delle opere. Il museo, in adeguamento all'art. 23 e alle linee guida ministeriali, attiva l'audioguida descrittiva e percorsi tattili dedicati. Il servizio è valorizzato anche nella comunicazione del museo.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 23 L. 104/1992 fonda il diritto alla partecipazione sportiva, culturale e turistica. La L. 67/2006 introduce azione civile contro le discriminazioni per disabilità con legittimazione delle associazioni. Risarcimenti riconosciuti dalla giurisprudenza. PNRR e linee guida ministeriali rafforzano l'accessibilità in tutti i settori.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 23 L. 104/1992?
Stabilisce l'obbligo di rimuovere gli ostacoli all'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative da parte delle persone con disabilità. Riguarda strutture pubbliche e private aperte al pubblico, organizzazioni sportive e culturali. Apre il Capo VI sull'integrazione sociale nelle dimensioni esistenziali.
Le palestre private devono essere accessibili?
Sì, in quanto strutture private aperte al pubblico. L'art. 23 estende l'obbligo di accessibilità anche al privato che eroga servizi alla collettività. La mancata accessibilità può fondare azione individuale o collettiva ex L. 67/2006, con richiesta di adeguamento e risarcimento del danno.
L'accessibilità è solo fisica?
No. Include barriere fisiche (architettoniche), sensoriali (audiodescrizione, sottotitoli, mediatori LIS) e organizzative (orari, prenotazioni, informazioni in formato accessibile). La nozione moderna di accessibilità è multidimensionale e non si esaurisce nell'eliminazione delle barriere fisiche tradizionali.
Cos'è la L. 67/2006?
È la legge sulla tutela giurisdizionale contro le discriminazioni in danno delle persone con disabilità. Introduce un'azione civile semplificata con onere probatorio agevolato e legittimazione delle associazioni di tutela. È strumento principale per attivare l'art. 23 e le altre norme sull'accessibilità.
Posso ottenere risarcimento per discriminazione?
Sì. La L. 67/2006 prevede risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Anche l'art. 2043 c.c. consente l'azione ordinaria. La giurisprudenza ha riconosciuto risarcimenti significativi per discriminazioni connesse alla mancata accessibilità di strutture pubbliche o aperte al pubblico.
Vedi anche