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Testo dell'articoloVigente
Art. 22 L. 104/1992 – Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
L. 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Testo vigente letto su Normattiva l’8 ottobre 2026.
1. Ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
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Vedi anche
→art. 20 L→art. 21 L→art. 23 L→art. 24 L→Cost. art. 3 - Uguaglianza sostanziale→Cost. art. 38 - Tutela dei disabili e degli inabili al lavoro→D.Lgs. 81/2008 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro→Art. 19 L. 104/1992 – Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio→Art. 25 L. 104/1992 – Accesso alla informazione e alla comunicazione→Art. 18 L. 104/1992 – Integrazione lavorativa→Art. 26 L. 104/1992 – Mobilità e trasporti collettivi→Art. 17 L. 104/1992 – Formazione professionale
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