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Ultimo aggiornamento: 20 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 24 disciplina l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.
  • Il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'osservanza delle prescrizioni sulle barriere.
  • Le opere di adeguamento sono obbligatorie in edifici pubblici e aperti al pubblico.
  • Per gli edifici privati, gli adeguamenti possono essere finanziati dalla L. 13/1989.
  • I condomini possono deliberare adeguamenti con maggioranze agevolate.
  • L'art. 24 si raccorda con il DM 236/1989 e con il D.P.R. 503/1996 sugli standard tecnici.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118.

Commento

Il quadro normativo sulle barriere architettoniche

L'art. 24 L. 104/1992 si inserisce in un quadro normativo articolato sulle barriere architettoniche, di cui costituisce uno dei pilastri. Le altre fonti principali sono: la L. 13/1989 (finanziamento adeguamenti edifici privati); il DM 14 giugno 1989 n. 236 (prescrizioni tecniche per edifici privati e di edilizia residenziale pubblica); il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 (norme per gli edifici pubblici e spazi pubblici); il D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) art. 79 ss. sull'adeguamento degli edifici esistenti.

Edifici pubblici e di pubblico interesse

L'art. 24 c. 1 dispone che il rilascio della concessione edilizia sia subordinato all'osservanza delle prescrizioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Negli edifici pubblici e in quelli aperti al pubblico (centri commerciali, ristoranti, alberghi, ecc.) gli adeguamenti sono obbligatori. I progetti devono prevedere accessibilità totale; gli edifici esistenti devono essere adeguati progressivamente. Il sistema sanzionatorio prevede dinieghi di certificato di agibilità e sanzioni amministrative.

Edifici privati e contributi L. 13/1989

Per gli edifici privati, l'art. 24 si raccorda con la L. 13/1989 che istituisce un Fondo per la rimozione delle barriere nei privati cittadini con disabilità (o con limitazioni motorie permanenti). I contributi sono erogati dai Comuni su domanda, secondo graduatorie con criteri di precedenza (handicap grave, redditi, urgenza). Sono finanziabili: rampe esterne, ascensori, montascale, adeguamenti bagni, allargamento porte. L'evoluzione recente prevede anche detrazioni fiscali specifiche.

Detrazioni fiscali per barriere

Il sistema fiscale offre incentivi importanti. Il Bonus barriere 75%, introdotto dal D.L. 34/2020 e prorogato, consente detrazione del 75% delle spese per interventi di abbattimento barriere (limite di spesa modulato). La L. di bilancio 2024 ha ridimensionato l'agevolazione, oggi limitata a specifici interventi diretti. Restano operativi il bonus ristrutturazione (50%) e l'ecobonus per interventi che includono adeguamenti.

Condominio e maggioranze agevolate

Un'innovazione significativa riguarda il condominio. L'art. 1120 c.c. (modificato dalla L. 220/2012) prevede maggioranze agevolate per le innovazioni dirette all'eliminazione delle barriere: maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale. La L. 13/1989 art. 2 c. 2 prevede inoltre che, in caso di rifiuto dell'assemblea, il portatore di handicap o chi lo assiste possa installare a proprie spese le opere necessarie, salvo non comportino notevole pregiudizio all'edificio.

Tutela giudiziaria

La mancata eliminazione delle barriere è impugnabile con diversi strumenti: ricorso al TAR contro provvedimenti illegittimi (mancata revoca agibilità, omessa imposizione di adeguamenti); azione civile ordinaria ex L. 67/2006 contro le discriminazioni; in condominio, azione di nullità delle delibere che impediscano interventi di accessibilità (art. 1137 c.c.). La giurisprudenza è consolidata nel tutelare il diritto all'accessibilità come componente del diritto alla vita di relazione.

Prassi e linee guida

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Leggi il documento su www.mit.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio: contributo L. 13/1989 per ascensore

Tizio, residente in palazzina senza ascensore, presenta domanda al Comune per contributo ex L. 13/1989 e art. 24 L. 104/1992. La graduatoria gli riconosce l'urgenza per handicap grave. Il contributo copre il 50% del costo dell'ascensore; integra con detrazione fiscale e installa l'impianto.

Caso 2: Caia: delibera condominiale agevolata

Caia chiede al condominio l'autorizzazione a installare rampa esterna per accesso disabili. L'assemblea, ex art. 1120 c.c. modificato, delibera con maggioranza agevolata. La rampa è installata: nessun condomino può opporsi se l'innovazione non altera la stabilità dell'edificio.

Caso 3: Sempronio: azione contro inaccessibilità ristorante

Sempronio, in carrozzina, denuncia il ristorante per assenza di rampa e bagno accessibile. Promuove azione ex L. 67/2006 e art. 24 L. 104/1992. Il giudice ordina l'adeguamento entro sei mesi e condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per discriminazione subita.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 24 L. 104/1992 articola il sistema antibarriere: obbligo per edifici pubblici e aperti al pubblico, contributi L. 13/1989 per privati, detrazioni fiscali, maggioranze condominiali agevolate. La tutela giudiziaria è effettiva (TAR, L. 67/2006). Resta sfida l'enforcement diffuso, specie per edifici esistenti.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 24 L. 104/1992?

Disciplina l'eliminazione delle barriere architettoniche subordinando il rilascio della concessione edilizia all'osservanza delle prescrizioni di accessibilità. Si raccorda con L. 13/1989, DM 236/1989, D.P.R. 503/1996 e T.U. Edilizia. È il pilastro normativo dell'accessibilità degli edifici pubblici e privati.

Quali contributi sono previsti per i privati?

La L. 13/1989 prevede contributi comunali per interventi di abbattimento barriere in abitazioni private, erogati per graduatoria con criteri di precedenza (handicap grave, urgenza, reddito). Si aggiungono detrazioni fiscali (Bonus 75% ora ridimensionato, bonus ristrutturazione 50%) per ampi interventi.

Il condominio può rifiutare l'installazione?

Le maggioranze sono agevolate ex art. 1120 c.c. modificato: maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale. Se l'assemblea rifiuta, il portatore di handicap può installare a proprie spese ex art. 2 L. 13/1989, salvo non comporti notevole pregiudizio all'edificio.

I ristoranti e i negozi devono essere accessibili?

Sì, in quanto edifici aperti al pubblico. L'obbligo è cogente. La mancata accessibilità fonda azione ex L. 67/2006 con richiesta di adeguamento e risarcimento. La giurisprudenza ha riconosciuto risarcimenti per discriminazione in danno di clienti con disabilità respinti per inaccessibilità.

Come si reagisce a barriere in edificio pubblico?

Si può presentare diffida al Comune titolare dell'immobile o del controllo edilizio. In caso di inerzia è possibile ricorrere al TAR per violazione delle norme sull'accessibilità. Le associazioni di tutela hanno legittimazione attiva. L'azione ex L. 67/2006 consente anche risarcimento individuale del danno.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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