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Art. 20 L. 104/1992 — Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni

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1. La persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.