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Testo dell'articoloVigente
Art. 15 L. 104/1992 – Gruppi per l’inclusione scolastica
L. 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Testo vigente letto su Normattiva l’8 ottobre 2026.
1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:
a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.
2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo delegato. Nell’ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica.
3. La composizione, l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è costituito il Gruppo per l’Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell’ambito dell’inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell’articolo 20, comma 4.
5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l’ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l’Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:
a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell’inclusione scolastica;
b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.
7. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’inclusione scolastica. In sede di definizione dell’utilizzazione delle risorse complessive destinate all’istituzione scolastica ai fini dell’assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell’ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall’accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare.
Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.
11. All’interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.
11-bis. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Nota di aggiornamento (22), riportata da Normattiva
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto:
– (con l’art. 19, comma 3) che “I Gruppi di lavoro di cui all’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall’articolo 9 del presente decreto, sono istituti con le seguenti decorrenze:
a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;
b) il GIT dal 1° gennaio 2019″;
– (con l’art. 19, comma 4) che “Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall’articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto”;
– (con l’art. 19, comma 5) che “Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall’articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Nota di aggiornamento (24), riportata da Normattiva
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l’art. 19, comma 3) che “I Gruppi di lavoro di cui all’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall’articolo 9 del presente decreto, sono istituti con le seguenti decorrenze:
a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;
b) il GIT dal 1° settembre 2019″;
Ha inoltre disposto (con l’art. 19, comma 5) che “Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall’articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'architettura della governance inclusiva
L'art. 15 L. 104/1992 introduce nel sistema scolastico italiano una governance partecipata dell'integrazione. La logica è quella di non lasciare l'inclusione alla discrezionalità del singolo dirigente o insegnante, ma di costituire organi collegiali con rappresentanza delle diverse componenti (scuola, ASL, famiglia, enti locali) chiamati a programmare e verificare gli interventi. L'art. 15 ha subito significative modifiche con il D.Lgs. 66/2017 e il D.Lgs. 96/2019, che hanno ridisegnato il sistema.
Livello territoriale: GLIR e GIT
A livello regionale opera oggi il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale), istituito presso l'USR. Coordina le politiche regionali per l'inclusione, raccorda enti locali e ASL, monitora l'attuazione del D.Lgs. 66/2017. A livello territoriale opera il GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale) presso ogni Ambito Territoriale, organo tecnico che propone all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno necessarie nel territorio sulla base dei Profili di Funzionamento. Sostituisce il vecchio GLIP.
Livello di istituto: GLI
Il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) opera in ogni istituzione scolastica. Vi partecipano docenti curricolari e di sostegno, personale ATA, esperti esterni e - su invito - rappresentanti dei genitori e degli studenti. Si occupa del Piano per l'Inclusione (PI) annuale, della rilevazione dei bisogni educativi speciali, del raccordo con i servizi territoriali. Il GLI è organo strategico: orienta tutta la politica inclusiva della scuola.
Livello dell'alunno: GLO
Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) è l'organo dedicato a ciascun alunno con disabilità. Vi partecipano il consiglio di classe, l'insegnante di sostegno, i genitori, l'unità multidisciplinare ASL, eventuali assistenti per l'autonomia, esperti su richiesta. Redige e verifica il PEI. È la sede in cui il progetto di inclusione assume forma operativa concreta. La giurisprudenza ha consolidato il diritto dei genitori a partecipare attivamente al GLO, con consenso informato sulle decisioni.
Partecipazione delle associazioni
L'art. 15 prevede la partecipazione delle associazioni di tutela. Questa apertura, che riflette il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 c. 4 Cost.), arricchisce la governance con il punto di vista del privato sociale specializzato. Le associazioni partecipano ai gruppi a livello territoriale e di istituto, contribuendo con expertise tecnica e advocacy per gli studenti.
Effettività della governance
La sfida applicativa è l'effettiva operatività dei gruppi. In molte realtà gli organi sono attivati formalmente ma operano in modo rituale, con scarsa incidenza sulla pratica didattica. La riforma del D.Lgs. 66/2017 ha tentato di rafforzare l'effettività introducendo procedure più strutturate (PEI in versione aggiornata, indicatori di esito, verifiche periodiche). La differenza fra una scuola con governance attiva e una con governance formale è grande in termini di qualità dell'inclusione percepita da studenti e famiglie.
Massime giurisprudenziali
Corte Cost., sent. n. 80/2010
Perché è importante: Diritto all'istruzione disabili
Prassi e linee guida
Linee guida
Hub del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulle politiche di inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
Casi pratici
Caso 1: Tizia: GLO convocato senza famiglia
Tizia, madre di alunno autistico, scopre che il GLO è stato convocato senza informarla. Diffida la scuola richiamando l'art. 15 L. 104/1992 e il D.Lgs. 66/2017. Il dirigente convoca nuovo GLO con la sua partecipazione; il PEI è revisionato con il consenso informato della famiglia.
Caso 2: Caia: associazione partecipa al GLI
Caia, presidente di associazione locale autismo, partecipa al GLI di istituto come rappresentante esterno. Contribuisce alla stesura del Piano per l'Inclusione portando proposte di formazione docenti e di collaborazione con il centro autismo ASL. Il PI è arricchito di interventi strutturati.
Caso 3: Sempronio: GIT e quantificazione risorse
Sempronio, dirigente scolastico, presenta al GIT i Profili di Funzionamento per la quantificazione delle ore di sostegno per il prossimo anno. Il GIT elabora la proposta all'USR sulla base oggettiva dei fabbisogni, evitando tagli uniformi. La trasparenza riduce il contenzioso amministrativo.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 15 L. 104/1992 introduce una governance partecipata su tre livelli: regionale/territoriale (GLIR, GIT), di istituto (GLI), del singolo alunno (GLO). La riforma del D.Lgs. 66/2017 ha rafforzato gli strumenti. La famiglia ha diritto a partecipare attivamente al GLO; le associazioni concorrono al GLI. L'effettività dipende dalla cultura inclusiva della scuola.
Domande frequenti
Cos'è il GLO?
Il Gruppo di Lavoro Operativo è l'organo dedicato a ciascun alunno con disabilità. Vi partecipano consiglio di classe, insegnante di sostegno, genitori, unità multidisciplinare ASL ed eventuali esperti. Redige e verifica il PEI. È disciplinato dall'art. 15 L. 104 e dal D.Lgs. 66/2017.
Cos'è il GLI?
Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione di istituto è l'organo strategico della scuola sull'inclusione. Vi partecipano docenti, ATA, esperti, genitori, studenti su invito. Redige il Piano per l'Inclusione annuale, rileva i bisogni educativi speciali, coordina con i servizi territoriali.
La famiglia partecipa obbligatoriamente al GLO?
Sì. I genitori partecipano al GLO con diritto di parola e voto. Il loro coinvolgimento è elemento essenziale di validità del PEI. La convocazione senza la famiglia è procedura illegittima, denunciabile e oggetto di censura giudiziale.
Cosa fa il GIT?
Il Gruppo per l'Inclusione Territoriale opera presso ogni Ambito Territoriale. Propone all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno necessarie sulla base dei Profili di Funzionamento. Sostituisce il vecchio GLIP. È organo tecnico, non politico, e fonda decisioni oggettive sulle ore di sostegno.
Le associazioni di tutela partecipano alla governance?
Sì. L'art. 15 L. 104 prevede la loro partecipazione, attuando il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 c. 4 Cost.). Le associazioni contribuiscono con expertise e advocacy, partecipando ai gruppi a livello territoriale e di istituto.