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Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 10 disciplina gli interventi a favore delle persone con handicap in situazione di gravità realizzati a livello locale.
  • Comuni, Province, comunità montane e ASL possono istituire comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi.
  • L'erogazione può avvenire in via diretta o convenzionata, garantendo comunque il diritto di scelta dell'avente diritto.
  • Le strutture devono essere prive di barriere architettoniche e consentire una vita di relazione adeguata.
  • Il modello promosso è la residenzialità leggera, alternativa alle grandi istituzioni totali del passato.
  • L'art. 10 dialoga con la L. 112/2016 (Dopo di Noi) e con la L. 328/2000 (servizi sociali).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 10 L. 104/1992 — Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla scelta da parte dell’avente diritto, in via diretta o convenzionata, comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

2. Le strutture di cui al comma 1 devono essere prive di barriere architettoniche e con caratteristiche tali da consentire ai disabili una vita di relazione adeguata.

Commento

Residenzialità leggera per la disabilità grave

L'art. 10 L. 104/1992 si occupa delle persone con handicap in situazione di gravità (richiamando l'art. 3 c. 3) e delle strutture residenziali destinate ad accoglierle. La norma rovescia il paradigma istituzionale precedente: non più grandi istituti totali, ma comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi diffusi sul territorio, integrati nel tessuto urbano e sociale.

I soggetti titolari

Il comma 1 individua come soggetti titolari Comuni anche consorziati, Province, comunità montane e ASL. Si tratta di un'organizzazione policentrica che richiede coordinamento: il consorzio fra Comuni è spesso lo strumento ottimale, specie in territori a bassa densità. Le ASL contribuiscono per la componente sanitaria delle prestazioni. La pluralità di titolarità ha posto in passato problemi di duplicazione e frammentazione, oggi parzialmente superati dai Piani di Zona ex L. 328/2000.

Modalità di erogazione e diritto di scelta

L'art. 10 ammette tre modalità: gestione diretta degli enti pubblici, gestione convenzionata con terzi (Terzo settore, privato sociale), gestione mista. Il legislatore non impone un modello: privilegia la flessibilità organizzativa, salvando il principio della titolarità pubblica. La clausola di chiusura — "assicurando comunque il diritto alla scelta da parte dell'avente diritto" — sancisce che la scelta della struttura spetta alla persona, non all'ente. Questo principio, attuazione del diritto di scelta dell'art. 2, vincola le amministrazioni a offrire alternative.

Comunità-alloggio

La comunità-alloggio è la prima formula prevista. Si tratta di una piccola unità abitativa per un numero limitato di residenti (di norma 6-10), con personale di sostegno presente in modo continuativo o programmato. Il modello è ispirato all'esperienza scandinava e nord-europea: ricreare un ambiente familiare, non un istituto. La normativa regionale ha disciplinato standard strutturali, ratio personale-utenti, modalità di partecipazione alla retta. Differenze territoriali significative restano: alcune Regioni hanno modelli avanzati, altre permangono carenti.

Centri socio-riabilitativi

I centri socio-riabilitativi diurni e residenziali integrano prestazioni sociali e sanitarie. Sono finanziati congiuntamente da ASL e Comuni secondo i LEA socio-sanitari (DPCM 12 gennaio 2017). Le tipologie più diffuse sono i centri diurni per disabili (CDD) e le residenze sanitarie disabili (RSD). La compartecipazione dell'utente è disciplinata dall'ISEE e da regolamenti comunali. La giurisprudenza ha più volte chiarito che la quota a carico dell'utente non può comprimere il diritto alle prestazioni essenziali.

Barriere architettoniche e vita di relazione

Il comma 2 impone che le strutture siano prive di barriere architettoniche e con caratteristiche tali da consentire una vita di relazione adeguata. Si raccorda con la L. 13/1989 e con l'art. 24 L. 104. Le strutture devono favorire socialità, aperture all'esterno, attività comunitarie. La logica della struttura chiusa e autoreferenziale è bandita: la legge promuove un modello aperto, integrato nella vita del quartiere.

Raccordo con la L. 112/2016 (Dopo di Noi)

L'art. 10 oggi va letto in combinato con la L. 112/2016 sul Dopo di Noi, che finanzia progetti di residenzialità e vita indipendente per persone con disabilità grave prive del supporto familiare. La legge introduce trust, vincoli di destinazione e polizze assicurative come strumenti di tutela patrimoniale. Insieme alle disposizioni del D.Lgs. 62/2024, costituisce oggi la disciplina di riferimento per la vita autonoma delle persone con disabilità grave.

Massime giurisprudenziali

Corte Cost., sent. n. 80/2010

La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto fondamentale all'istruzione degli alunni con disabilità grave, dichiarando illegittimo il tetto al numero di insegnanti di sostegno.

Perché è importante: Diritto all'istruzione disabili

Prassi e linee guida

Linee guida · Inclusione scolastica

Hub del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulle politiche di inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Leggi il documento su www.mim.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio: scelta della comunità-alloggio

Tizio, con disabilità intellettiva grave, dopo la morte dei genitori entra in comunità-alloggio convenzionata col Comune ex art. 10 L. 104/1992. Sceglie tra tre strutture territoriali con il supporto dell'assistente sociale. Il progetto è finanziato dalla L. 112/2016 (Dopo di Noi) con compartecipazione ISEE.

Caso 2: Caia: centro diurno disabili

Caia, giovane con disabilità grave, frequenta cinque giorni a settimana un CDD comunale ex art. 10. Mantiene la residenza familiare di sera. Il servizio integra attività riabilitative, educative e occupazionali. La famiglia compartecipa secondo ISEE; il resto è coperto da Comune (sociale) e ASL (sanitario).

Caso 3: Sempronio: opposizione a trasferimento forzato

Sempronio si vede proporre dal Comune un trasferimento in struttura distante. Richiama l'art. 10 c. 1 L. 104/1992 sul diritto di scelta e ottiene la collocazione in comunità-alloggio del proprio quartiere, conservando reti sociali e familiari. La giurisprudenza protegge la prossimità territoriale.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 10 L. 104/1992 stabilisce il modello della residenzialità leggera: comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi al posto degli istituti totali. Il diritto di scelta è cogente: imporre una struttura senza alternative è illegittimo. Va sempre letto con L. 112/2016 (Dopo di Noi) e con i LEA socio-sanitari.

Domande frequenti

Cosa sono le comunità-alloggio dell'art. 10?

Sono piccole unità abitative per persone con disabilità grave, di norma 6-10 residenti, con personale di sostegno continuativo o programmato. Ispirate al modello scandinavo, ricreano un ambiente familiare invece dell'istituto totale. Sono disciplinate dalle leggi regionali per standard e gestione.

Chi paga la retta della struttura?

Il costo è ripartito tra ASL (componente sanitaria), Comune (componente sociale) e utente secondo ISEE. La compartecipazione dell'utente è disciplinata dai regolamenti comunali. La giurisprudenza esclude che la quota a carico dell'utente possa comprimere il diritto alle prestazioni essenziali.

Il diritto di scelta dell'utente è davvero garantito?

Sì. L'art. 10 c. 1 sancisce esplicitamente che la scelta della struttura spetta all'avente diritto. Le amministrazioni devono offrire alternative territoriali. Un'imposizione unilaterale è impugnabile per violazione del principio di scelta e del diritto alla prossimità territoriale.

Cos'è la L. 112/2016 Dopo di Noi?

È la legge che finanzia progetti di residenzialità e vita indipendente per persone con disabilità grave prive del supporto familiare. Introduce strumenti di tutela patrimoniale (trust, vincoli di destinazione, polizze) e si raccorda con l'art. 10 L. 104 e con il D.Lgs. 62/2024.

Le strutture devono essere accessibili?

Sì, l'art. 10 c. 2 impone che siano prive di barriere architettoniche e progettate per consentire una vita di relazione adeguata. Si raccorda con la L. 13/1989 e l'art. 24 L. 104. Devono favorire socialità, aperture e attività comunitarie, non isolamento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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