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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 11 disciplina i soggiorni all'estero per cure in centri di altissima specializzazione.
  • Il SSN può autorizzare l'accompagnamento da parte di un familiare e farsi carico degli oneri.
  • I costi del viaggio e del soggiorno del familiare accompagnatore sono rimborsabili.
  • La procedura è regolata dal DM 3 novembre 1989 sui Centri di riferimento.
  • Il riconoscimento OMS dei centri esteri è criterio rilevante per l'autorizzazione.
  • L'art. 11 garantisce continuità della cura anche in casi di patologie rare o complesse trattate solo all'estero.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 11 L. 104/1992 — Soggiorno all’estero per cure

1. Qualora il soggiorno di cui all’articolo 10, comma 1, si renda necessario in centri di altissima specializzazione all’estero, riconosciuti anche secondo le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, e gli oneri relativi siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, e successive modificazioni, è autorizzato l’accompagnamento da parte di un familiare.

2. Gli oneri sostenuti per le spese di soggiorno del familiare accompagnatore e per i viaggi sono a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo le procedure stabilite dal decreto di cui al comma 1.

Commento

Continuità di cura oltre confine

L'art. 11 L. 104/1992 affronta una situazione specifica ma rilevante: il caso in cui le cure necessarie alla persona handicappata non siano disponibili in Italia e debbano essere erogate in centri di altissima specializzazione all'estero. La norma si raccorda con il DM 3 novembre 1989 (e successive modifiche) che disciplina l'erogazione di prestazioni in centri esteri a carico del SSN, e con il regolamento UE n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Centri di altissima specializzazione

Il riferimento ai centri di altissima specializzazione esclude la cura all'estero di routine e la limita ai casi in cui non vi sia in Italia una struttura idonea con tempi e qualità appropriati. Il criterio del riconoscimento OMS è indicativo ma non esclusivo: le ASL e le Regioni possono autorizzare anche centri non riconosciuti dall'OMS purché di elevato standard. La procedura prevede una valutazione preventiva del Centro Regionale di Riferimento (CRR), che certifica la mancanza di adeguate strutture nazionali.

Diritto all'accompagnamento

La caratteristica innovativa dell'art. 11 è il riconoscimento del diritto all'accompagnamento. Il familiare accompagnatore non è considerato un soggetto privato che agisce per scelta personale, ma parte integrante del progetto di cura. Questo riflette la concezione olistica della L. 104: la dimensione relazionale e familiare è elemento terapeutico, non orpello. La logica trova oggi conferma nel riconoscimento del caregiver familiare ex L. 205/2017.

Oneri rimborsabili

Il comma 2 prevede il rimborso delle spese di soggiorno del familiare accompagnatore e dei viaggi, secondo procedure stabilite dal DM 1989. La copertura è significativa: include vitto, alloggio, trasporti, evitando che l'onere economico costituisca un ostacolo al diritto alla cura. La giurisprudenza ha più volte chiarito che il rimborso non è soggetto a tetti rigidi quando ne consegua compressione del diritto alla salute (art. 32 Cost.).

Procedure di autorizzazione

L'autorizzazione preventiva è il presupposto del rimborso. La domanda è presentata al CRR regionale, corredata dalla documentazione medica e da un parere specialistico sulla necessità della cura estera. Il CRR valuta entro tempi definiti dalle norme regionali. In caso di urgenza, è ammesso il rimborso ex post, ma con onere probatorio rafforzato sulla necessità improrogabile. La giurisprudenza riconosce il diritto al rimborso anche in mancanza di autorizzazione preventiva quando l'urgenza era oggettiva e documentata.

Diritto UE e mobilità sanitaria

Per le cure in Paesi UE l'art. 11 si integra con la disciplina europea: regolamento 883/2004 sull'autorizzazione preventiva (formulario S2), direttiva 2011/24/UE sui diritti del paziente nell'assistenza sanitaria transfrontaliera (recepita con D.Lgs. 38/2014). La normativa italiana riconosce due canali: l'autorizzazione preventiva con copertura totale (DM 1989) e il rimborso a posteriori della direttiva UE (con tetti definiti). La scelta del canale dipende dalla pianificabilità e dalla rarità della prestazione.

Massime giurisprudenziali

Corte Cost., sent. n. 80/2010

La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto fondamentale all'istruzione degli alunni con disabilità grave, dichiarando illegittimo il tetto al numero di insegnanti di sostegno.

Perché è importante: Diritto all'istruzione disabili

Prassi e linee guida

Linee guida · Inclusione scolastica

Hub del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulle politiche di inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Leggi il documento su www.mim.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Tizia: terapia genica all'estero

Tizia, minore con malattia rara, necessita di terapia genica disponibile solo in centro tedesco riconosciuto OMS. Il CRR regionale autorizza ex art. 11 L. 104/1992 e DM 1989. Il SSN rimborsa cure, viaggi e soggiorno della madre accompagnatrice. La famiglia si reca all'estero per quattro settimane senza esborsi.

Caso 2: Caio: rimborso ex post per urgenza

Caio, in coma post-incidente, viene trasferito in urgenza in un centro francese di neurochirurgia ad alta specializzazione. L'autorizzazione preventiva manca. Al rientro la famiglia chiede il rimborso ex art. 11, dimostrando l'urgenza vitale. Il TAR accoglie: il diritto alla salute prevale sulla mera procedura formale.

Caso 3: Sempronio: scelta direttiva UE

Sempronio, con patologia oncologica rara, sceglie di curarsi in clinica olandese non riconosciuta OMS ma di elevata specializzazione. Opta per il canale della direttiva 2011/24/UE: paga le cure, poi chiede al SSN rimborso fino al tetto della prestazione italiana equivalente. Procedura più rapida ma copertura parziale.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 11 L. 104/1992 garantisce continuità di cura anche oltre confine. Il sistema oggi è duale: canale tradizionale (DM 1989, copertura totale, autorizzazione preventiva CRR) e canale UE (direttiva 2011/24, rimborso a posteriori, tetti). Va scelto in base a tempi, rarità e pianificabilità della prestazione.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 11 L. 104/1992?

Disciplina i soggiorni all'estero per cure presso centri di altissima specializzazione, con autorizzazione del SSN. Riconosce il diritto all'accompagnamento di un familiare e il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno dell'accompagnatore.

Quando il SSN paga le cure all'estero?

Quando in Italia non sussistono strutture idonee a fornire la prestazione con tempi e qualità appropriati. La valutazione spetta al Centro Regionale di Riferimento (CRR) della Regione di residenza, che autorizza preventivamente con documentazione clinica e parere specialistico.

Il familiare accompagnatore è rimborsato?

Sì. L'art. 11 c. 2 prevede il rimborso di viaggio e soggiorno del familiare accompagnatore quando il SSN ha già coperto le cure. Il familiare è considerato parte integrante del progetto di cura, non soggetto privato. Il rimborso segue le procedure del DM 3 novembre 1989.

Si può ottenere rimborso senza autorizzazione preventiva?

In linea di principio l'autorizzazione preventiva è necessaria. Tuttavia la giurisprudenza riconosce il rimborso ex post in casi di urgenza oggettiva, documentata da relazione medica, quando la cura era indispensabile e non procrastinabile. L'onere probatorio è rafforzato.

L'art. 11 si applica anche alle cure UE?

Sì. Per i Paesi UE il sistema è duale: canale tradizionale (autorizzazione S2, copertura totale) e direttiva 2011/24/UE recepita con D.Lgs. 38/2014 (rimborso a posteriori con tetti italiani). L'art. 11 resta cornice nazionale, integrata dal diritto UE sulla mobilità sanitaria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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