Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 13 L. 104/1992 – Integrazione scolastica

L. 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Testo vigente letto su Normattiva l’8 ottobre 2026.

1. L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati agli indirizzi per la stipula degli accordi di programma.

Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell’università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di stu- dio individuale;

d) l’attribuzione, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l’apprendimento di studenti non udenti.

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell’ambito dell’organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all’uopo preordinate dall’articolo 42, comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati (…).

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all’università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 16.

Nota di aggiornamento (18), riportata da Normattiva

Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l’art. 15, comma 3-bis) che “Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • L'art. 13 disciplina le modalità di attuazione dell'integrazione scolastica.
  • L'integrazione si realizza mediante programmazione coordinata di servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi.
  • Sono garantite la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola e il raccordo con l'ASL.
  • Sono assicurati l'assistente per l'autonomia e la comunicazione (compito comunale) e l'insegnante di sostegno (Stato).
  • Le scuole devono cooperare con ASL, famiglie ed enti locali nella stesura del Profilo di Funzionamento e del PEI.
  • L'integrazione include attività di gruppo, laboratori, didattica cooperativa e tecnologie assistive.
Indice dei contenuti

Le modalità operative dell'integrazione

L'art. 13 L. 104/1992 declina sul piano operativo il diritto all'educazione sancito dall'art. 12. Mentre l'art. 12 enuncia il principio, l'art. 13 specifica gli strumenti: programmazione coordinata, continuità educativa, servizi di sostegno, assistenza all'autonomia e alla comunicazione. La norma costruisce un'architettura complessa, oggi rivista e rafforzata dal D.Lgs. 66/2017 e dal D.Lgs. 96/2019.

Programmazione coordinata e governance

L'art. 13 c. 1 lett. a) impone la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi. Si tratta di un'esigenza concreta: l'alunno con disabilità ha bisogno di interventi multipli - terapie ASL, supporto educativo extrascolastico, attività riabilitative - che devono dialogare con la scuola. Il D.Lgs. 66/2017 ha potenziato questa governance introducendo il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) di istituto e il GLIR (Gruppo Lavoro Interistituzionale Regionale).

Continuità educativa

La continuità educativa è elemento essenziale: il progetto deve transitare senza fratture dalla scuola dell'infanzia alla primaria, alla secondaria, fino all'università o all'avviamento al lavoro. La continuità si esprime nella stesura del PEI, nella permanenza dell'insegnante di sostegno (ove possibile), nella trasmissione di documenti e informazioni. La giurisprudenza ha più volte tutelato la continuità didattica, censurando trasferimenti immotivati dell'insegnante di sostegno.

L'assistente per l'autonomia e la comunicazione

L'art. 13 c. 3 prevede che gli enti locali assicurino l'assistente per l'autonomia e la comunicazione, figura distinta dall'insegnante di sostegno. L'assistente - di competenza comunale o provinciale a seconda del grado di scuola - supporta l'alunno nelle attività di igiene, mobilità, comunicazione (in particolare per le disabilità sensoriali). La giurisprudenza ha chiarito che il Comune non può negare l'assistente per ragioni di bilancio: il diritto all'istruzione è di rango costituzionale e prevale sulle esigenze finanziarie ordinarie.

Rapporto fra scuola, ASL e famiglia

La cooperazione fra scuola, ASL e famiglia è codificata. L'unità multidisciplinare ASL redige il Profilo di Funzionamento (ex D.Lgs. 66/2017); il GLO scolastico redige il PEI con la partecipazione dei genitori. La famiglia ha diritto a partecipare attivamente e a esprimere consenso informato sui contenuti. Le decisioni unilaterali della scuola, senza coinvolgimento famiglia/ASL, sono affette da illegittimità procedurale.

Strumenti didattici inclusivi

L'art. 13 prevede l'impiego di metodologie didattiche differenziate: didattica per piccoli gruppi, laboratori, tutoring fra pari, uso di tecnologie assistive (comunicatori, software, LIM accessibili). La frontiera attuale è la transizione digitale dell'inclusione: il PNRR (Missione 4) ha finanziato investimenti significativi in tecnologie inclusive nelle scuole. La sfida resta l'effettiva utilizzazione delle risorse, spesso ostacolata da formazione carente del personale docente.

Massime giurisprudenziali

Corte Cost., sent. n. 80/2010

La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto fondamentale all'istruzione degli alunni con disabilità grave, dichiarando illegittimo il tetto al numero di insegnanti di sostegno.

Perché è importante: Diritto all'istruzione disabili

Prassi e linee guida

Casi pratici

Caso 1: Tizio: assistente per la comunicazione

Tizio, figlio di sordi profondi con LIS come prima lingua, frequenta la scuola primaria. La famiglia chiede al Comune l'assistente per la comunicazione (LIS) ex art. 13 c. 3 L. 104/1992. Il Comune nega per ragioni di bilancio. Il giudice ordinario, su ricorso, condanna il Comune all'assegnazione: il diritto all'istruzione è costituzionale e prevale sull'argomento finanziario.

Caso 2: Caia: continuità educativa contesa

Caia, alunna con sindrome di Down, ha costruito un rapporto solido con l'insegnante di sostegno. L'istituto vuole assegnarle un altro insegnante. La famiglia, richiamando l'art. 13 sulla continuità educativa, impugna al TAR. Il giudice conferma la continuità: il trasferimento immotivato lede il diritto all'integrazione.

Caso 3: Sempronio: tecnologie assistive

Sempronio, studente con disabilità visiva grave, chiede alla scuola l'attivazione di software di lettura schermo e materiali in formato accessibile ex art. 13. La scuola attiva i sussidi con risorse del PNRR. Il PEI è aggiornato per integrare le tecnologie nel quotidiano didattico.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 13 L. 104/1992 è l'architettura operativa dell'inclusione: programmazione coordinata, continuità, assistenza specifica (Comune) e sostegno (Stato), tecnologie. La governance è oggi disciplinata dal D.Lgs. 66/2017 con GLO e GLIR. I diniego comunali su assistenti per ragioni di bilancio sono sistematicamente annullati dal giudice.

Domande frequenti

Qual è la differenza fra insegnante di sostegno e assistente all'autonomia e comunicazione?

L'insegnante di sostegno è docente specializzato dello Stato (MIUR), assegnato alla classe per favorire l'inclusione di tutti. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è figura di competenza degli enti locali (Comune, Provincia o Città metropolitana), che supporta l'alunno nelle attività di mobilità, igiene e comunicazione.

Il Comune può rifiutare l'assistente per mancanza di risorse?

No. La giurisprudenza ha consolidato che il diritto all'istruzione del disabile, di rango costituzionale (art. 34 Cost.), prevale sulle ordinarie esigenze finanziarie comunali. Il rifiuto motivato sul bilancio è illegittimo e impugnabile davanti al giudice ordinario o amministrativo a seconda del profilo.

Cosa significa continuità educativa?

È il principio per cui il progetto educativo segue l'alunno nel passaggio fra i gradi scolastici (infanzia, primaria, secondaria) senza fratture. Si traduce nella trasmissione del PEI, nella permanenza dell'insegnante di sostegno ove possibile, nella conoscenza reciproca fra docenti. La giurisprudenza tutela la continuità contro trasferimenti immotivati.

Chi redige il PEI e con quale procedura?

Il PEI è redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) della scuola, con la partecipazione dei genitori e dell'unità multidisciplinare ASL. Si fonda sul Profilo di Funzionamento redatto dall'ASL su base ICF. È approvato all'inizio dell'anno scolastico, verificato in itinere e aggiornato annualmente.

Le tecnologie assistive sono obbligatorie?

Devono essere previste quando necessarie all'inclusione. L'art. 13 menziona l'impiego di tecnologie e metodologie inclusive. Il PNRR (Missione 4) ha finanziato investimenti significativi. La mancata fornitura di strumenti tecnici previsti nel PEI è violazione del diritto all'integrazione e fonte di responsabilità.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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