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Ultimo aggiornamento: 24 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 6 disciplina gli interventi di prevenzione e diagnosi precoce delle malformazioni e patologie perinatali.
  • La norma è inserita nel Piano Sanitario Nazionale (art. 53 L. 833/1978) e nei piani sanitari regionali.
  • Sono previsti otto ambiti di intervento: informazione, consulenza genetica, controllo gravidanza, perinatale, diagnosi precoce, monitoraggio lavoratrici, prevenzione infortuni, educazione sanitaria.
  • L'obiettivo è ridurre la nascita di figli con malformazioni ereditarie attraverso azione informativa e di consulenza, mai coercitiva.
  • Il controllo periodico della gravidanza individua patologie complicanti e consente diagnosi precoce delle malformazioni.
  • L'art. 6 si raccorda con la disciplina sui livelli essenziali di assistenza (LEA, DPCM 12 gennaio 2017).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 L. 104/1992 — Prevenzione e diagnosi precoce

1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale delle malformazioni e delle patologie perinatali sono indicati nel piano sanitario nazionale di cui all’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nei piani sanitari regionali. Essi tendono in particolare a:

a) informare la famiglia e sensibilizzare l’opinione pubblica sugli aspetti della prevenzione, sulle pratiche terapeutiche e sull’integrazione scolastica, sociale e lavorativa delle persone handicappate;
b) prevenire la nascita di figli affetti da malformazioni e patologie ereditarie attraverso una capillare azione di informazione sui rischi e sulle conseguenze, e mediante consulenza genetica;
c) effettuare il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza, la prevenzione delle loro conseguenze e la diagnosi precoce delle malformazioni;
d) assicurare gli interventi necessari nel periodo perinatale per ridurre i casi di malformazione e di patologie permanenti;
e) provvedere alla diagnosi precoce delle malattie ad alto rischio invalidante;
f) controllare lo stato di gravidanza delle lavoratrici esposte a rischi ambientali o genetici;
g) curare la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro;
h) curare l’educazione sanitaria e la informazione capillare sulle gravidanze a rischio.

Commento

L'orizzonte preventivo della legge

L'art. 6 L. 104/1992 attua l'obiettivo della prevenzione enunciato dagli artt. 1, lett. b), e 5: agire sulle cause della disabilità prima che essa si consolidi. La norma costituisce il pilastro sanitario della legge, collocandosi nel sistema del Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978) e oggi raccordandosi con i livelli essenziali di assistenza (LEA, DPCM 12 gennaio 2017) e con i programmi nazionali di screening.

Otto ambiti di prevenzione

Il comma 1 elenca otto direttrici operative: informazione e sensibilizzazione, consulenza genetica, controllo gravidanza, interventi perinatali, diagnosi precoce, monitoraggio delle lavoratrici esposte a rischi, prevenzione di malattie e infortuni, educazione sanitaria. Si tratta di un catalogo non esaustivo ma indicativo, che orienta la programmazione regionale. Il pluralismo degli interventi riflette la natura multifattoriale delle cause invalidanti: genetica, ambientale, lavorativa, peri- e post-natale.

Informazione e sensibilizzazione

La lettera a) impone azioni di informazione alle famiglie e sensibilizzazione dell'opinione pubblica. La logica è dual track: da un lato aumentare la consapevolezza delle famiglie sui fattori di rischio, dall'altro modificare la cultura sociale verso la disabilità. Quest'ultimo obiettivo è oggi rafforzato dalle politiche di disability awareness e dai programmi di formazione del personale scolastico e sanitario.

Consulenza genetica e diagnosi prenatale

La lettera b) prevede la consulenza genetica come strumento informativo per coppie a rischio. Va sottolineato il carattere non coercitivo: la legge promuove la conoscenza dei rischi, ma la scelta riproduttiva resta integralmente nella sfera di autonomia della coppia. Le tecniche di diagnosi prenatale (amniocentesi, villocentesi, NIPT) sono offerte dal SSN con criteri di appropriatezza definiti dai LEA. Il quadro normativo dialoga con la L. 194/1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza, garantendo coerenza tra prevenzione, informazione e libertà di scelta.

Controllo gravidanza e interventi perinatali

Le lettere c) e d) impongono il monitoraggio della gravidanza e gli interventi nel periodo perinatale. Il SSN offre gratuitamente esami in gravidanza, secondo il DM 10 settembre 1998 e successive integrazioni. Gli interventi perinatali — assistenza al parto, neonatologia, terapia intensiva neonatale — riducono significativamente le disabilità conseguenti a complicanze del parto. L'organizzazione dei punti nascita e delle terapie intensive neonatali è elemento qualificante dei piani regionali.

Tutela delle lavoratrici e prevenzione infortuni

Le lettere f) e g) creano il raccordo con la tutela del lavoro. La sorveglianza sanitaria delle lavoratrici esposte a rischi ambientali o genetici si attua attraverso il D.Lgs. 81/2008 (TU sicurezza lavoro) e il D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità). La prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro è obiettivo trasversale: prevenzione primaria, sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza domestica e stradale. L'art. 6 è quindi una norma di raccordo che chiama in causa l'intero sistema sanitario e di sicurezza.

Massime giurisprudenziali

Corte Cost., sent. n. 80/2010

La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto fondamentale all'istruzione degli alunni con disabilità grave, dichiarando illegittimo il tetto al numero di insegnanti di sostegno.

Perché è importante: Diritto all'istruzione disabili

Prassi e linee guida

Linee guida · Inclusione scolastica

Hub del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulle politiche di inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Leggi il documento su www.mim.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Tizia: consulenza genetica preconcezionale

Tizia e il marito, con familiarità per malattie genetiche, accedono alla consulenza genetica del consultorio ASL ex art. 6, lett. b) L. 104/1992. Lo specialista informa sui rischi, illustra i test prenatali disponibili e supporta la decisione riproduttiva. Il SSN garantisce gratuitamente il percorso, in attuazione dei LEA.

Caso 2: Caia: monitoraggio gravidanza a rischio

Caia, gestante 35enne con ipertensione, viene inserita in un percorso di sorveglianza intensificata ex art. 6, lett. c). Esami quindicinali, ecografie di livello 2 e consulenza neonatologica preparano un parto programmato in struttura attrezzata: si evitano complicanze che avrebbero potuto causare disabilità neonatale.

Caso 3: Sempronia: lavoratrice esposta

Sempronia, lavoratrice in industria chimica, comunica al medico competente lo stato di gravidanza. In applicazione dell'art. 6, lett. f) e del D.Lgs. 151/2001, viene spostata a mansioni non a rischio per tutta la gravidanza e l'allattamento, eliminando l'esposizione a teratogeni.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 6 L. 104/1992 è la base normativa dei programmi di prevenzione perinatale del SSN. Il diritto a percorsi di consulenza e diagnosi è gratuito e universale, anche in presenza di rischi genetici familiari. Le ASL devono organizzare i servizi in modo capillare, e la mancata offerta è violazione censurabile.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 6 L. 104/1992?

Prevede interventi di prevenzione e diagnosi precoce delle malformazioni e patologie perinatali nell'ambito del Piano Sanitario Nazionale e regionale. Otto direttrici operative: informazione, consulenza genetica, controllo gravidanza, interventi perinatali, diagnosi precoce, sorveglianza lavoratrici, prevenzione infortuni, educazione sanitaria.

La consulenza genetica è obbligatoria?

No, è offerta dal SSN ma resta una scelta della coppia. L'art. 6, lett. b) ne prevede l'erogazione capillare per coppie a rischio, garantendo informazione completa. Le decisioni riproduttive restano integralmente nell'autonomia degli interessati, nel rispetto della L. 194/1978.

Gli esami in gravidanza sono gratuiti?

Sì, il SSN garantisce gratuitamente gli esami prenatali essenziali secondo il DM 10 settembre 1998 e i LEA. In presenza di gravidanze a rischio sono offerti percorsi intensificati con ecografie di livello 2, amniocentesi e altre indagini, sempre senza oneri per la gestante.

L'art. 6 tutela le lavoratrici in gravidanza?

Sì, alla lettera f) impone il controllo dello stato di gravidanza delle lavoratrici esposte a rischi ambientali o genetici. La norma si raccorda con il D.Lgs. 151/2001 sulla tutela della maternità e con il D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Cosa fare se l'ASL non offre i servizi previsti?

L'omessa organizzazione dei servizi di prevenzione è violazione dell'art. 6 L. 104/1992 e dei LEA. È possibile diffidare l'azienda sanitaria e, in caso di danno, agire per responsabilità ex art. 2043 c.c. La giurisprudenza ha riconosciuto risarcimenti per omessa diagnosi prenatale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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