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Art. 6 L. 104/1992 — Prevenzione e diagnosi precoce

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Art. 6 L. 104/1992 — Prevenzione e diagnosi precoce

1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale delle malformazioni e delle patologie perinatali sono indicati nel piano sanitario nazionale di cui all’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nei piani sanitari regionali. Essi tendono in particolare a:

a) informare la famiglia e sensibilizzare l’opinione pubblica sugli aspetti della prevenzione, sulle pratiche terapeutiche e sull’integrazione scolastica, sociale e lavorativa delle persone handicappate;
b) prevenire la nascita di figli affetti da malformazioni e patologie ereditarie attraverso una capillare azione di informazione sui rischi e sulle conseguenze, e mediante consulenza genetica;
c) effettuare il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza, la prevenzione delle loro conseguenze e la diagnosi precoce delle malformazioni;
d) assicurare gli interventi necessari nel periodo perinatale per ridurre i casi di malformazione e di patologie permanenti;
e) provvedere alla diagnosi precoce delle malattie ad alto rischio invalidante;
f) controllare lo stato di gravidanza delle lavoratrici esposte a rischi ambientali o genetici;
g) curare la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro;
h) curare l’educazione sanitaria e la informazione capillare sulle gravidanze a rischio.