← Torna a Legge 104/1992 (disabilità)
Ultimo aggiornamento: 8 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 7 disciplina la cura e riabilitazione della persona handicappata mediante programmi integrati sanitari e sociali.
  • I programmi devono valorizzare le abilità di ogni persona e agire sulla globalità della situazione di handicap.
  • La famiglia e la comunità sono coinvolte come parte attiva del progetto riabilitativo.
  • La programmazione e la verifica degli interventi sono affidate alle unità sanitarie locali (oggi ASL), anche d'intesa con le associazioni di tutela.
  • L'art. 7 anticipa il modello del progetto riabilitativo individuale, oggi codificato nei LEA e nelle linee guida ministeriali.
  • La norma si raccorda con le prestazioni socio-sanitarie integrate disciplinate dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 L. 104/1992 — Cura e riabilitazione

1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità.

2. La programmazione degli interventi di cui al comma 1 e la verifica della loro attuazione sono effettuate dalle unità sanitarie locali, anche d’intesa con le associazioni di tutela delle persone handicappate e dei loro familiari.

Commento

Riabilitazione come azione globale

L'art. 7 L. 104/1992 introduce nel diritto italiano una concezione olistica della riabilitazione. Non più singole prestazioni sanitarie scollegate, ma programmi integrati che intervengono sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo dimensioni cliniche, psicologiche, educative, sociali e familiari. Si tratta di un mutamento di paradigma rispetto al modello prettamente medico: la persona è considerata in un contesto relazionale, e il progetto si costruisce intorno a obiettivi di vita reali.

Integrazione fra prestazioni sanitarie e sociali

La norma impone l'integrazione tra prestazioni sanitarie (cura, riabilitazione, terapie) e sociali (sostegno educativo, assistenza, inclusione). Questa logica troverà piena attuazione con la L. 328/2000 (legge-quadro servizi sociali) e con il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 sui livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria, che ripartisce gli oneri tra SSN e Comuni a seconda della prevalenza sanitaria o sociale. L'art. 7 rimane il fondamento culturale: l'integrazione non è opzionale, è metodo obbligato per le ASL.

Valorizzazione delle abilità

La centralità della valorizzazione delle abilità si raccorda con la nozione di capability di matrice senerina e con l'art. 26 della Convenzione ONU 2006 sull'abilitazione e riabilitazione. Il progetto non cancella la disabilità, ma costruisce intorno alla persona un percorso di autonomia. Le abilità residue divengono il punto di partenza per percorsi di formazione (art. 17), di inserimento lavorativo (L. 68/1999) e di vita indipendente.

Coinvolgimento di famiglia e comunità

La famiglia non è destinataria passiva, ma soggetto attivo del progetto riabilitativo. Questo principio fonda la centralità del caregiver familiare, oggi riconosciuto dalla L. 205/2017 (art. 1 c. 254-256) come figura di rilievo nelle politiche socio-assistenziali. La comunità, intesa come tessuto sociale di prossimità, è chiamata a partecipare attraverso associazioni, cooperative, organizzazioni di volontariato. La logica è quella della cura distribuita, non confinata al sistema sanitario.

Ruolo delle ASL e delle associazioni

Il comma 2 affida alle unità sanitarie locali (oggi ASL) la programmazione e la verifica degli interventi, anche d'intesa con le associazioni di tutela. Le ASL sono quindi titolari della governance del progetto, ma con apertura strutturata alla partecipazione associativa. Tale apertura attua il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 c. 4 Cost.): il privato sociale concorre alla realizzazione delle finalità pubbliche, sotto il coordinamento della PA.

Progetto riabilitativo individuale

Sul piano operativo, l'art. 7 trova attuazione nel cosiddetto progetto riabilitativo individuale (PRI), strumento codificato dalle linee guida ministeriali del 1998 e successive. Il PRI è elaborato dall'equipe multiprofessionale dell'ASL, con la partecipazione della persona e dei familiari. Definisce obiettivi, prestazioni, tempi, indicatori di esito e responsabili. Periodicamente verificato, è strumento di accountability del sistema. Le sue carenze (PRI generico, mai aggiornato, scollegato dai bisogni reali) sono oggi una delle principali criticità del sistema riabilitativo italiano.

Massime giurisprudenziali

Corte Cost., sent. n. 80/2010

La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto fondamentale all'istruzione degli alunni con disabilità grave, dichiarando illegittimo il tetto al numero di insegnanti di sostegno.

Perché è importante: Diritto all'istruzione disabili

Prassi e linee guida

Linee guida · Inclusione scolastica

Hub del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulle politiche di inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Leggi il documento su www.mim.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio: progetto riabilitativo dopo ictus

Tizio, sessantenne reduce da ictus emorragico, esce dalla riabilitazione ospedaliera ma necessita di cura continuativa. L'ASL, ex art. 7 L. 104/1992, attiva un progetto riabilitativo individuale che integra fisioterapia, logopedia, supporto psicologico e training di autonomia domestica. Il coniuge è coinvolto nelle sedute educative.

Caso 2: Caio: minore con disabilità intellettiva

Caio, dieci anni, ha disabilità intellettiva. L'equipe NPI dell'ASL elabora un PRI che si integra con il PEI scolastico (art. 12): logopedia, psicomotricità e supporto educativo domiciliare. La famiglia partecipa al monitoraggio, l'associazione locale fornisce sostegno extra-scolastico.

Caso 3: Sempronia: PRI carente impugnato

Sempronia riceve dall'ASL un PRI generico, senza obiettivi misurabili. Tramite associazione richiama l'art. 7 c. 2 e i LEA socio-sanitari del DPCM 12/01/2017. Diffida l'ASL alla riformulazione: dopo 60 giorni il progetto viene riscritto con obiettivi chiari, tempi e indicatori.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 7 L. 104/1992 impone l'integrazione di prestazioni sanitarie e sociali in un progetto unitario. La carenza del PRI è la principale criticità del sistema riabilitativo: senza obiettivi e verifica periodica, l'intervento perde di senso. La norma fonda il diritto a un progetto effettivo, non meramente burocratico.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 7 L. 104/1992?

Stabilisce che la cura e la riabilitazione si realizzano con programmi integrati sanitari e sociali che valorizzano le abilità della persona, agiscono sulla globalità della situazione di handicap e coinvolgono famiglia e comunità. La programmazione spetta alle ASL.

Cos'è il progetto riabilitativo individuale (PRI)?

È lo strumento operativo dell'art. 7: un piano elaborato dall'equipe multiprofessionale ASL che definisce obiettivi, prestazioni, tempi, indicatori e responsabili. Coinvolge la persona e la famiglia. È periodicamente verificato e aggiornato in base ai risultati raggiunti.

La famiglia ha un ruolo nella riabilitazione?

Sì, l'art. 7 c. 1 prevede esplicitamente il coinvolgimento della famiglia, considerata parte attiva del progetto. La figura del caregiver familiare è oggi riconosciuta dalla L. 205/2017. Le associazioni concorrono come espressione del privato sociale ai sensi dell'art. 118 c. 4 Cost.

Le prestazioni sono sanitarie o sociali?

Entrambe, integrate fra loro. Il DPCM 14 febbraio 2001 e i LEA socio-sanitari ripartiscono gli oneri tra SSN e Comuni a seconda della prevalenza sanitaria o sociale. La logica integrata dell'art. 7 vincola le ASL a un approccio coordinato e non frammentario.

Come si reagisce a un PRI carente?

Si può diffidare l'ASL alla riformulazione richiamando art. 7 c. 2 L. 104/1992 e i LEA. In caso di inerzia è possibile ricorrere al TAR per silenzio o cattiva amministrazione. Anche le associazioni di tutela possono agire in giudizio a sostegno dei diritti degli associati.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.