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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 16 disciplina la valutazione del rendimento e le prove d'esame degli alunni con handicap.
  • La valutazione tiene conto del PEI e delle modalità didattiche differenziate adottate.
  • Sono ammessi tempi più lunghi, prove differenziate o equipollenti per le verifiche.
  • Per gli esami di Stato è previsto il diploma equipollente in caso di percorso differenziato e l'attestato di credito formativo.
  • L'università assicura prove adattate, tutorato e ausili tecnici (L. 17/1999).
  • La valutazione non può essere discriminatoria: deve misurare i progressi rispetto al punto di partenza.

Testo dell'articoloVigente

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

Commento

Valutazione conforme al PEI

L'art. 16 L. 104/1992 affronta un tema centrale dell'integrazione scolastica: come valutare gli apprendimenti degli alunni con disabilità in coerenza con il loro percorso individualizzato. La norma stabilisce il principio che la valutazione deve tener conto del PEI e degli obiettivi che lo stesso fissa per l'alunno. Si supera così la logica della valutazione standardizzata, valida per tutti, e si introduce una valutazione personalizzata che misura i progressi rispetto agli obiettivi individuali.

Modalità di valutazione differenziata

Per gli alunni che seguono una programmazione differenziata rispetto a quella della classe, la valutazione si esprime in voti riferiti agli obiettivi del PEI. La pagella deve recare l'annotazione che la valutazione è riferita alla programmazione individualizzata. Questo regime è regolato dal DM 12 marzo 1995 e dalle successive ordinanze ministeriali sui criteri di valutazione. Gli alunni che seguono la programmazione di classe con sostegno e adattamenti sono valutati come gli altri.

Tempi e modalità d'esame

L'art. 16 c. 3 prevede che durante le prove d'esame possano essere impiegati ausili e concessi tempi più lunghi. È prassi consolidata accordare tempi addizionali del 30-50% sulla durata standard. Possono essere predisposte prove differenziate o equipollenti, che misurano lo stesso livello di competenza con modalità diverse (ad es. orale invece che scritto, formato accessibile, mediatori). La logica è non discriminare l'alunno per le sue limitazioni nelle modalità di esecuzione.

Esami di Stato e diploma

Per gli esami di Stato (oggi maturità) il regime è duplice. Se l'alunno ha seguito una programmazione conforme a quella della classe (con adattamenti), consegue il diploma di Stato come tutti. Se ha seguito una programmazione differenziata, consegue un attestato di credito formativo che certifica le competenze acquisite. La giurisprudenza ha chiarito che il passaggio fra i due regimi richiede consenso informato della famiglia e motivazione documentata nel PEI.

Università e prove adattate

L'università è disciplinata dalla L. 17/1999, che integra l'art. 16 L. 104. Gli studenti con disabilità hanno diritto a prove d'esame adattate (orale invece di scritto, tempi più lunghi, ausili tecnici), tutorato specializzato, sussidi tecnici, supporto specifico per la frequenza. Ogni ateneo nomina un delegato del rettore per l'inclusione e predispone un servizio dedicato. I docenti devono adeguarsi alle modalità autorizzate dal servizio; il rifiuto è violazione del diritto allo studio.

Equilibrio tra inclusione e merito

Una questione delicata è l'equilibrio fra inclusione e tutela del merito. La valutazione adattata non deve diventare regalo, ma misurazione corretta del percorso individualizzato. Allo stesso tempo non può essere discriminatoria: misurare con criteri standard chi ha barriere oggettive significa escludere. La soluzione ricorrente è la valutazione formativa, che valorizza i progressi e il processo, accanto a quella sommativa. La cultura della valutazione inclusiva è ancora in costruzione in molti istituti.

Massime giurisprudenziali

Corte Cost., sent. n. 80/2010

La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto fondamentale all'istruzione degli alunni con disabilità grave, dichiarando illegittimo il tetto al numero di insegnanti di sostegno.

Perché è importante: Diritto all'istruzione disabili

Prassi e linee guida

Linee guida · Inclusione scolastica

Hub del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulle politiche di inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Leggi il documento su www.mim.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio: tempi addizionali alla maturità

Tizio, alunno con dislessia certificata (DSA) e disabilità motoria, sostiene la maturità con tempi addizionali del 30% e utilizzo di software di lettura. Il PEI prevede l'adattamento. La commissione applica l'art. 16 L. 104/1992 e Tizio consegue il diploma con valutazione regolare.

Caso 2: Caia: programmazione differenziata e attestato

Caia, alunna con grave disabilità intellettiva, ha seguito una programmazione differenziata per tutto il quinquennio. A fine percorso consegue un attestato di credito formativo che certifica le competenze raggiunte (autonomie sociali, abilità lavorative semplici, comunicazione). Il documento è prezioso per i percorsi di inclusione lavorativa successivi.

Caso 3: Sempronio: esame universitario adattato

Sempronio, studente con disabilità visiva grave, chiede al docente l'esame in modalità orale invece che scritto, ex art. 16 L. 104 e L. 17/1999. Il docente rifiuta. Sempronio segnala al delegato del rettore; il rettore impone al docente la modalità adattata. L'esame si svolge regolarmente in modalità orale.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 16 L. 104/1992 rende esigibile una valutazione personalizzata e prove d'esame adattate. Il principio è: misurare i progressi rispetto al PEI, non secondo criteri standard. La distinzione fra diploma e attestato è cruciale: richiede consenso famiglia e motivazione. Il rifiuto del docente di accordare modalità adattate è violazione censurabile.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 16 L. 104/1992?

Disciplina la valutazione del rendimento scolastico e le prove d'esame degli alunni con handicap. Stabilisce che la valutazione deve essere conforme al PEI e che durante le verifiche possono essere previsti ausili, tempi più lunghi e prove differenziate o equipollenti.

Cosa cambia con la programmazione differenziata?

L'alunno è valutato in base agli obiettivi del PEI, non a quelli della classe. La pagella reca annotazione del percorso individualizzato. A fine ciclo, in caso di esami di Stato, si consegue un attestato di credito formativo invece del diploma. Il passaggio richiede consenso famiglia e motivazione.

Sono ammessi tempi addizionali alle prove?

Sì. La prassi consolidata è di accordare tempi addizionali del 30-50% rispetto alla durata standard. La decisione spetta al consiglio di classe sulla base del PEI. Sono altresì ammessi ausili (computer, software, calcolatrice non programmabile, mediatori) coerenti con il piano individualizzato.

L'università deve adattare gli esami?

Sì. La L. 17/1999 obbliga gli atenei a prevedere prove adattate (orale invece di scritto, tempi più lunghi, ausili tecnici), tutorato e sussidi. Il delegato del rettore coordina i servizi. Il rifiuto del docente di accordare modalità adattate è violazione del diritto allo studio e impugnabile.

La valutazione adattata è discriminatoria?

No, è esattamente il contrario: misurare con criteri standard chi ha barriere oggettive sarebbe discriminatorio. La valutazione personalizzata attua il principio di eguaglianza sostanziale dell'art. 3 c. 2 Cost. e tutela il diritto all'istruzione. Tuttavia non deve diventare regalo: misura i progressi reali rispetto al PEI.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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