Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 16 L. 104/1992 – Valutazione del rendimento e prove d’esame
L. 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Testo vigente letto su Normattiva l’8 ottobre 2026.
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l’ausilio del servizio di tutorato di cui all’articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l’impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.
5-bis. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell’ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l’integrazione nonché di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l’inclusione degli studenti, compresi l’attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell’ambito dell’università o dell’istituzione stessa. L’incarico è conferito a personale docente in servizio presso l’università o l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime
In sintesi
Indice dei contenuti
Valutazione conforme al PEI
L'art. 16 L. 104/1992 affronta un tema centrale dell'integrazione scolastica: come valutare gli apprendimenti degli alunni con disabilità in coerenza con il loro percorso individualizzato. La norma stabilisce il principio che la valutazione deve tener conto del PEI e degli obiettivi che lo stesso fissa per l'alunno. Si supera così la logica della valutazione standardizzata, valida per tutti, e si introduce una valutazione personalizzata che misura i progressi rispetto agli obiettivi individuali.
Modalità di valutazione differenziata
Per gli alunni che seguono una programmazione differenziata rispetto a quella della classe, la valutazione si esprime in voti riferiti agli obiettivi del PEI. La pagella deve recare l'annotazione che la valutazione è riferita alla programmazione individualizzata. Questo regime è regolato dal DM 12 marzo 1995 e dalle successive ordinanze ministeriali sui criteri di valutazione. Gli alunni che seguono la programmazione di classe con sostegno e adattamenti sono valutati come gli altri.
Tempi e modalità d'esame
L'art. 16 c. 3 prevede che durante le prove d'esame possano essere impiegati ausili e concessi tempi più lunghi. È prassi consolidata accordare tempi addizionali del 30-50% sulla durata standard. Possono essere predisposte prove differenziate o equipollenti, che misurano lo stesso livello di competenza con modalità diverse (ad es. orale invece che scritto, formato accessibile, mediatori). La logica è non discriminare l'alunno per le sue limitazioni nelle modalità di esecuzione.
Esami di Stato e diploma
Per gli esami di Stato (oggi maturità) il regime è duplice. Se l'alunno ha seguito una programmazione conforme a quella della classe (con adattamenti), consegue il diploma di Stato come tutti. Se ha seguito una programmazione differenziata, consegue un attestato di credito formativo che certifica le competenze acquisite. La giurisprudenza ha chiarito che il passaggio fra i due regimi richiede consenso informato della famiglia e motivazione documentata nel PEI.
Università e prove adattate
L'università è disciplinata dalla L. 17/1999, che integra l'art. 16 L. 104. Gli studenti con disabilità hanno diritto a prove d'esame adattate (orale invece di scritto, tempi più lunghi, ausili tecnici), tutorato specializzato, sussidi tecnici, supporto specifico per la frequenza. Ogni ateneo nomina un delegato del rettore per l'inclusione e predispone un servizio dedicato. I docenti devono adeguarsi alle modalità autorizzate dal servizio; il rifiuto è violazione del diritto allo studio.
Equilibrio tra inclusione e merito
Una questione delicata è l'equilibrio fra inclusione e tutela del merito. La valutazione adattata non deve diventare regalo, ma misurazione corretta del percorso individualizzato. Allo stesso tempo non può essere discriminatoria: misurare con criteri standard chi ha barriere oggettive significa escludere. La soluzione ricorrente è la valutazione formativa, che valorizza i progressi e il processo, accanto a quella sommativa. La cultura della valutazione inclusiva è ancora in costruzione in molti istituti.
Massime giurisprudenziali
Corte Cost., sent. n. 80/2010
Perché è importante: Diritto all'istruzione disabili
Prassi e linee guida
Linee guida
Hub del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulle politiche di inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: tempi addizionali alla maturità
Tizio, alunno con dislessia certificata (DSA) e disabilità motoria, sostiene la maturità con tempi addizionali del 30% e utilizzo di software di lettura. Il PEI prevede l'adattamento. La commissione applica l'art. 16 L. 104/1992 e Tizio consegue il diploma con valutazione regolare.
Caso 2: Caia: programmazione differenziata e attestato
Caia, alunna con grave disabilità intellettiva, ha seguito una programmazione differenziata per tutto il quinquennio. A fine percorso consegue un attestato di credito formativo che certifica le competenze raggiunte (autonomie sociali, abilità lavorative semplici, comunicazione). Il documento è prezioso per i percorsi di inclusione lavorativa successivi.
Caso 3: Sempronio: esame universitario adattato
Sempronio, studente con disabilità visiva grave, chiede al docente l'esame in modalità orale invece che scritto, ex art. 16 L. 104 e L. 17/1999. Il docente rifiuta. Sempronio segnala al delegato del rettore; il rettore impone al docente la modalità adattata. L'esame si svolge regolarmente in modalità orale.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 16 L. 104/1992 rende esigibile una valutazione personalizzata e prove d'esame adattate. Il principio è: misurare i progressi rispetto al PEI, non secondo criteri standard. La distinzione fra diploma e attestato è cruciale: richiede consenso famiglia e motivazione. Il rifiuto del docente di accordare modalità adattate è violazione censurabile.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 16 L. 104/1992?
Disciplina la valutazione del rendimento scolastico e le prove d'esame degli alunni con handicap. Stabilisce che la valutazione deve essere conforme al PEI e che durante le verifiche possono essere previsti ausili, tempi più lunghi e prove differenziate o equipollenti.
Cosa cambia con la programmazione differenziata?
L'alunno è valutato in base agli obiettivi del PEI, non a quelli della classe. La pagella reca annotazione del percorso individualizzato. A fine ciclo, in caso di esami di Stato, si consegue un attestato di credito formativo invece del diploma. Il passaggio richiede consenso famiglia e motivazione.
Sono ammessi tempi addizionali alle prove?
Sì. La prassi consolidata è di accordare tempi addizionali del 30-50% rispetto alla durata standard. La decisione spetta al consiglio di classe sulla base del PEI. Sono altresì ammessi ausili (computer, software, calcolatrice non programmabile, mediatori) coerenti con il piano individualizzato.
L'università deve adattare gli esami?
Sì. La L. 17/1999 obbliga gli atenei a prevedere prove adattate (orale invece di scritto, tempi più lunghi, ausili tecnici), tutorato e sussidi. Il delegato del rettore coordina i servizi. Il rifiuto del docente di accordare modalità adattate è violazione del diritto allo studio e impugnabile.
La valutazione adattata è discriminatoria?
No, è esattamente il contrario: misurare con criteri standard chi ha barriere oggettive sarebbe discriminatorio. La valutazione personalizzata attua il principio di eguaglianza sostanziale dell'art. 3 c. 2 Cost. e tutela il diritto all'istruzione. Tuttavia non deve diventare regalo: misura i progressi reali rispetto al PEI.