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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 18 si applicano alle persone con handicap che, nell’accertamento di cui all’articolo 4, ottengano una percentuale di invalidità superiore al 45 per cento, o comunque siano riconosciute persone con handicap in situazione di gravità.
Vedi anche
→art. 17 L→art. 18 L→art. 20 L→art. 21 L→Cost. art. 3 - Uguaglianza sostanziale→Cost. art. 38 - Tutela dei disabili e degli inabili al lavoro→D.Lgs. 81/2008 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro→Art. 16 L. 104/1992 – Valutazione del rendimento e prove d’esame→Art. 22 L. 104/1992 – Accertamento dell’handicap→Art. 15 L. 104/1992 – Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica→Art. 23 L. 104/1992 – Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative→Art. 14 L. 104/1992 – Modalità di attuazione dell’integrazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Individuazione dei beneficiari del collocamento
L'art. 19 L. 104/1992, originariamente dedicato all'individuazione dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, è stato in larga parte assorbito dalla disciplina della L. 68/1999. La L. 68 ha ridefinito l'intero sistema, sostituendo il vecchio collocamento obbligatorio cieco con il collocamento mirato. Tuttavia l'art. 19 conserva valore di principio: stabilisce che la legge si applica a chi presenta una riduzione della capacità lavorativa e definisce le categorie beneficiarie.
Categorie ammesse al collocamento mirato
L'art. 1 L. 68/1999 elenca le categorie ammesse al collocamento: persone con invalidità civile superiore al 45%, invalidi del lavoro con capacità lavorativa ridotta oltre il 33%, ciechi assoluti o con residuo visivo inferiore a 1/10, sordi con sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento del linguaggio, invalidi di guerra e per servizio. La pluralità di categorie riflette tutele storiche stratificate (vittime di guerra, infortunati sul lavoro, ecc.) che la legge ha unificato in un sistema coerente.
La soglia del 45% per l'invalidità civile
La soglia del 45% per l'invalidità civile è criterio significativo: oltre questa percentuale la persona ha diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento. Il calcolo della percentuale segue le tabelle ministeriali (DM 5 febbraio 1992). La soglia distingue chi accede al collocamento mirato da chi resta nel mercato ordinario del lavoro. La sentenza di accertamento può essere oggetto di ricorso ex art. 445-bis c.p.c.
Accertamento per il collocamento
L'accertamento della disabilità per il collocamento è effettuato dalla commissione medica integrata ASL + INPS prevista per l'invalidità civile. Si rilascia una specifica certificazione che attesta la riduzione di capacità lavorativa e le caratteristiche delle abilità residue, ai fini dell'abbinamento al posto di lavoro. La valutazione è funzionale: non solo percentuale, ma descrizione delle capacità da spendere nel lavoro.
Iscrizione agli elenchi e procedura
Il sistema operativo si fonda sugli elenchi unici provinciali tenuti dai servizi per il collocamento mirato (oggi Centri per l'Impiego e Regioni). La persona presenta domanda con la documentazione dell'accertamento; il servizio iscrive nell'elenco e attiva il percorso di profilatura. Il servizio cura l'abbinamento con le richieste delle aziende, anche con percorsi di tirocinio formativo o convenzionato.
Aggiornamenti normativi
Il sistema è stato aggiornato in più tornate. Il D.Lgs. 151/2015 ha modificato la disciplina, semplificando alcuni adempimenti per le aziende e rafforzando il collocamento mirato. Il D.Lgs. 62/2024, attuativo della delega L. 227/2021, in prospettiva unifica gli accertamenti di invalidità civile, handicap e disabilità per il collocamento, eliminando duplicazioni. La sfida è coniugare semplificazione e tutela.
Massime di Cassazione
Cass. Corte Cost., sent. n. 167/1999
Perché è importante: Barriere architettoniche
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Disabilità
Hub del Ministero della Salute sulle politiche socio-sanitarie a favore delle persone con disabilità.
Accessibilità
Indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su accessibilità del trasporto pubblico locale e nazionale.
Domande frequenti
Chi ha diritto al collocamento mirato?
Le persone con invalidità civile oltre il 45%, gli invalidi del lavoro con capacità ridotta oltre il 33%, i ciechi assoluti o con residuo visivo inferiore a 1/10, i sordi con sordità congenita o pre-linguistica, gli invalidi di guerra e per servizio. Le categorie sono elencate all'art. 1 L. 68/1999.
Quale soglia di invalidità civile occorre?
Almeno il 45%, riconosciuto dalla commissione medica integrata ASL + INPS secondo le tabelle ministeriali. Sotto questa soglia non si accede al collocamento mirato, ma si resta nel mercato del lavoro ordinario. La percentuale è oggetto di accertamento sanitario e ricorribile in via giudiziale.
Come ci si iscrive negli elenchi?
Si presenta domanda al Centro per l'Impiego competente per residenza con la documentazione dell'accertamento (verbale invalidità o disabilità). Il servizio iscrive nell'elenco unico provinciale e attiva la profilatura. Da quel momento il lavoratore è inseribile nelle proposte di abbinamento azienda-candidato.
L'iscrizione dura per sempre?
L'iscrizione resta valida fino a cancellazione: per assunzione stabile, decadenza dei requisiti, rifiuto reiterato di offerte congrue. La cancellazione è atto motivato dell'amministrazione, impugnabile con ricorso giurisdizionale. La permanenza nelle liste richiede disponibilità effettiva al lavoro.
Cosa cambia con il D.Lgs. 62/2024?
Il decreto, attuativo della delega L. 227/2021, mira a unificare gli accertamenti di invalidità civile, handicap e disabilità per il collocamento. L'obiettivo è eliminare duplicazioni procedurali e tempi lunghi. La messa a regime è progressiva, con sperimentazioni in alcune province dal 2025.