Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 33 L. 104/1992 – Agevolazioni

L. 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Testo vigente letto su Normattiva l’8 ottobre 2026.

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.

2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

6-bis. I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile ai sensi dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-ter. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni

Nota di aggiornamento (2), riportata da Normattiva

Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto (con l’art. 2, comma 3-ter) che “Al comma 3 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole ‘hanno diritto a tre giorni di permesso mensilè devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito”.

Nota di aggiornamento (3), riportata da Normattiva

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l’art. 3, comma 38) che “I tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell’articolo 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo”.

Nota di aggiornamento (11), riportata da Normattiva

La L. 8 marzo 2000, n. 53, ha disposto (con l’art. 20, comma 1) che “Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.”

AGGIORNAMENTO (12a)

Il D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105, ha disposto (con l’art. 9, comma 4) che “Le assenze previste dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.”

AGGIORNAMENTO 15

La L. 8 marzo 2000, n. 53, come modificata dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto (con l’art. 20, comma 1) che “Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto”.

Nota di aggiornamento (21), riportata da Normattiva

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio – 23 settembre 2016, n. 213 (in G.U. 1ª s.s. 28/09/2016 n. 39) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui non include il convivente – nei sensi di cui in motivazione – tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.”

Nota di aggiornamento (26), riportata da Normattiva

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l’art. 24, comma 1) che “Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”.

Nota di aggiornamento (27), riportata da Normattiva

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l’art. 24, comma 1) che “Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020”.

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In sintesi

  • L'art. 33 è la norma cardine della legge in materia lavorativa: disciplina permessi e congedi per i lavoratori con handicap grave o per i loro familiari caregiver.
  • Il lavoratore con handicap grave ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito o, in alternativa, a 2 ore al giorno di permesso.
  • Il familiare lavoratore che assiste persona con handicap grave (coniuge, partner unione civile, parente o affine entro il 2° grado, conviv. di fatto post Corte cost. 213/2016) ha diritto agli stessi 3 giorni mensili.
  • La Corte costituzionale n. 213/2016 ha esteso i permessi al convivente di fatto della persona con handicap grave.
  • Sono previste norme sul trasferimento: il lavoratore caregiver non può essere trasferito senza il suo consenso.
  • I permessi non sono cumulabili tra più lavoratori per la stessa persona, salvo eccezioni del comma 3.
Indice dei contenuti

La norma centrale per il caregiving lavorativo

L'art. 33 L. 104/1992 è la disposizione più applicata della legge: regola i permessi e i congedi per i lavoratori dipendenti con handicap grave e per i familiari che li assistono. La norma è cardine del sistema di conciliazione fra lavoro e cura, e ogni anno coinvolge centinaia di migliaia di lavoratori e familiari. La sua applicazione ha generato ricca giurisprudenza, ampliando progressivamente la tutela.

Permessi per il lavoratore con handicap grave

Il lavoratore dipendente con handicap grave ex art. 3 c. 3 ha diritto, alternativamente: a tre giorni di permesso mensile retribuito, anche frazionabili in ore (art. 33 c. 6); a due ore di permesso giornaliero retribuito; in caso di orario di lavoro inferiore a sei ore, un'ora al giorno. Le scelte sono espresse dal lavoratore e modificabili. La fruizione è disciplinata dalla circolare INPS 28/2014.

Permessi per familiari caregiver

Il familiare lavoratore che assiste persona con handicap grave ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Beneficiari sono: coniuge, parenti e affini entro il secondo grado (terzo grado se il referente di cura ha più di 65 anni o è affetto da patologie invalidanti o è deceduto), partner unione civile (L. 76/2016), convivente di fatto del disabile grave (Corte cost. 213/2016, circolare INPS 38/2017). La fruizione è subordinata alla "referente unico" della cura per ogni persona assistita, salvo eccezioni.

Non cumulabilità e referente unico

Il principio del "referente unico" stabilisce che per ogni persona con handicap grave un solo lavoratore familiare può fruire dei permessi mensili. La regola intende evitare cumuli abusivi. Eccezioni sono ammesse: cambio del referente nel corso del mese, fruizione contemporanea solo da parte di un genitore e dell'altro lavoratore parente, casi disciplinati dalla giurisprudenza per situazioni eccezionali. Il D.L. 105/2022 ha consentito al lavoratore di scegliere il datore di lavoro presso cui inquadrare i permessi (in caso di pluralità di rapporti).

Trasferimento e diritto di scelta della sede

L'art. 33 c. 5 sancisce che il lavoratore caregiver non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso. La norma protegge la continuità dell'assistenza familiare. La giurisprudenza (Cass. SS.UU. 27.05.2019 n. 14538) ha chiarito i limiti: il rifiuto al trasferimento deve essere proporzionato e leale; il datore può proporre il trasferimento per esigenze organizzative, ma con motivazione rafforzata. Il diritto di scelta della sede vicina è ribadito dall'art. 21.

Abusi e responsabilità

L'abuso dei permessi ex art. 33 è oggetto di severa attenzione giurisprudenziale. La Cassazione (Cass. n. 9217/2016 e numerose successive) ha qualificato come giusta causa di licenziamento l'utilizzo dei permessi per finalità diverse dall'assistenza al familiare con handicap. È ammessa la verifica del datore con investigatori privati, purché con modalità proporzionate. Il sistema garantisce robustamente il diritto ma sanziona gli abusi, in coerenza con la buona fede contrattuale.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: 3 giorni mensili per assistere madre

Tizio, dipendente bancario, fruisce dei 3 giorni mensili ex art. 33 c. 3 L. 104/1992 per assistere la madre con handicap grave. Comunica al datore in anticipo, salvo urgenze. L'INPS rimborsa al datore i contributi figurativi. La retribuzione è interamente conservata.

Caso 2: Caia: convivente di fatto post Corte cost. 213/2016

Caia convive da otto anni con il compagno con handicap grave. Dopo la sentenza Corte cost. 213/2016 e la circolare INPS 38/2017, può fruire dei permessi ex art. 33. L'INPS riconosce il diritto come convivente di fatto registrata.

Caso 3: Sempronio: licenziamento per abuso

Sempronio utilizza i 3 giorni di permesso per andare al mare invece che per assistere il padre. Il datore, con investigatore, documenta l'abuso. Procede al licenziamento per giusta causa. La Cassazione conferma: l'abuso dei permessi è giusta causa di recesso (Cass. 9217/2016 e successive).

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 33 L. 104/1992 è la norma centrale del caregiving lavorativo: 3 giorni mensili per lavoratore con handicap grave o per familiare caregiver. Estensione progressiva ai conviventi (Corte cost. 213/2016, L. 76/2016 unioni civili). Trasferimento subordinato a consenso. Abusi puniti con licenziamento. Sistema maturo, di forte effettività.

Domande frequenti

Quanti permessi spettano per assistere familiare?

Tre giorni di permesso mensile retribuito, anche frazionabili in ore (di norma 6+6+6 ore o 18 ore totali in un mese). Sono fruibili dal coniuge, parenti e affini entro il 2° grado (3° in casi specifici), partner unione civile e convivente di fatto del disabile grave (dopo Corte cost. 213/2016).

Il lavoratore con handicap grave ha permessi?

Sì. Può scegliere alternativamente: 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore); 2 ore di permesso giornaliero retribuito; 1 ora al giorno se l'orario è inferiore a 6 ore. La scelta è espressa dal lavoratore e modificabile. La retribuzione è interamente conservata, l'INPS copre i contributi figurativi.

Più lavoratori possono fruire dei permessi per la stessa persona?

In linea generale no: vale il principio del "referente unico". Per ogni persona con handicap grave un solo lavoratore familiare alla volta può fruire dei permessi mensili. Eccezioni: cambio del referente nel mese, fruizione contemporanea da parte di entrambi i genitori, casi giurisprudenziali per situazioni eccezionali.

Il datore può trasferirmi se sono caregiver?

No, salvo il consenso del lavoratore (art. 33 c. 5). Il datore può proporre il trasferimento per esigenze organizzative oggettive ma con motivazione rafforzata. La Cassazione (SS.UU. 14538/2019) ha chiarito i limiti: il rifiuto del lavoratore deve essere leale e proporzionato; trasferimenti contestualmente lesivi sono illegittimi.

Cosa succede se uso male i permessi?

L'abuso dei permessi (uso per finalità diverse dall'assistenza) è giusta causa di licenziamento, come confermato dalla Cassazione (Cass. 9217/2016 e numerose successive). Il datore può verificare con strumenti proporzionati (anche investigatori). L'abuso è violazione di buona fede contrattuale e dovere di lealtà, oltre che frode al sistema previdenziale.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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