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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 33 è la norma cardine della legge in materia lavorativa: disciplina permessi e congedi per i lavoratori con handicap grave o per i loro familiari caregiver.
  • Il lavoratore con handicap grave ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito o, in alternativa, a 2 ore al giorno di permesso.
  • Il familiare lavoratore che assiste persona con handicap grave (coniuge, partner unione civile, parente o affine entro il 2° grado, conviv. di fatto post Corte cost. 213/2016) ha diritto agli stessi 3 giorni mensili.
  • La Corte costituzionale n. 213/2016 ha esteso i permessi al convivente di fatto della persona con handicap grave.
  • Sono previste norme sul trasferimento: il lavoratore caregiver non può essere trasferito senza il suo consenso.
  • I permessi non sono cumulabili tra più lavoratori per la stessa persona, salvo eccezioni del comma 3.

Testo dell'articoloVigente

1. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
3. Il lavoratore di cui al comma 1 ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata in situazione di gravità, dopo aver compiuto la maggiore età, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito.

Commento

La norma centrale per il caregiving lavorativo

L'art. 33 L. 104/1992 è la disposizione più applicata della legge: regola i permessi e i congedi per i lavoratori dipendenti con handicap grave e per i familiari che li assistono. La norma è cardine del sistema di conciliazione fra lavoro e cura, e ogni anno coinvolge centinaia di migliaia di lavoratori e familiari. La sua applicazione ha generato ricca giurisprudenza, ampliando progressivamente la tutela.

Permessi per il lavoratore con handicap grave

Il lavoratore dipendente con handicap grave ex art. 3 c. 3 ha diritto, alternativamente: a tre giorni di permesso mensile retribuito, anche frazionabili in ore (art. 33 c. 6); a due ore di permesso giornaliero retribuito; in caso di orario di lavoro inferiore a sei ore, un'ora al giorno. Le scelte sono espresse dal lavoratore e modificabili. La fruizione è disciplinata dalla circolare INPS 28/2014.

Permessi per familiari caregiver

Il familiare lavoratore che assiste persona con handicap grave ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Beneficiari sono: coniuge, parenti e affini entro il secondo grado (terzo grado se il referente di cura ha più di 65 anni o è affetto da patologie invalidanti o è deceduto), partner unione civile (L. 76/2016), convivente di fatto del disabile grave (Corte cost. 213/2016, circolare INPS 38/2017). La fruizione è subordinata alla "referente unico" della cura per ogni persona assistita, salvo eccezioni.

Non cumulabilità e referente unico

Il principio del "referente unico" stabilisce che per ogni persona con handicap grave un solo lavoratore familiare può fruire dei permessi mensili. La regola intende evitare cumuli abusivi. Eccezioni sono ammesse: cambio del referente nel corso del mese, fruizione contemporanea solo da parte di un genitore e dell'altro lavoratore parente, casi disciplinati dalla giurisprudenza per situazioni eccezionali. Il D.L. 105/2022 ha consentito al lavoratore di scegliere il datore di lavoro presso cui inquadrare i permessi (in caso di pluralità di rapporti).

Trasferimento e diritto di scelta della sede

L'art. 33 c. 5 sancisce che il lavoratore caregiver non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso. La norma protegge la continuità dell'assistenza familiare. La giurisprudenza (Cass. SS.UU. 27.05.2019 n. 14538) ha chiarito i limiti: il rifiuto al trasferimento deve essere proporzionato e leale; il datore può proporre il trasferimento per esigenze organizzative, ma con motivazione rafforzata. Il diritto di scelta della sede vicina è ribadito dall'art. 21.

Abusi e responsabilità

L'abuso dei permessi ex art. 33 è oggetto di severa attenzione giurisprudenziale. La Cassazione (Cass. n. 9217/2016 e numerose successive) ha qualificato come giusta causa di licenziamento l'utilizzo dei permessi per finalità diverse dall'assistenza al familiare con handicap. È ammessa la verifica del datore con investigatori privati, purché con modalità proporzionate. Il sistema garantisce robustamente il diritto ma sanziona gli abusi, in coerenza con la buona fede contrattuale.

Prassi e linee guida

Casi pratici

Caso 1: Tizio: 3 giorni mensili per assistere madre

Tizio, dipendente bancario, fruisce dei 3 giorni mensili ex art. 33 c. 3 L. 104/1992 per assistere la madre con handicap grave. Comunica al datore in anticipo, salvo urgenze. L'INPS rimborsa al datore i contributi figurativi. La retribuzione è interamente conservata.

Caso 2: Caia: convivente di fatto post Corte cost. 213/2016

Caia convive da otto anni con il compagno con handicap grave. Dopo la sentenza Corte cost. 213/2016 e la circolare INPS 38/2017, può fruire dei permessi ex art. 33. L'INPS riconosce il diritto come convivente di fatto registrata.

Caso 3: Sempronio: licenziamento per abuso

Sempronio utilizza i 3 giorni di permesso per andare al mare invece che per assistere il padre. Il datore, con investigatore, documenta l'abuso. Procede al licenziamento per giusta causa. La Cassazione conferma: l'abuso dei permessi è giusta causa di recesso (Cass. 9217/2016 e successive).

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 33 L. 104/1992 è la norma centrale del caregiving lavorativo: 3 giorni mensili per lavoratore con handicap grave o per familiare caregiver. Estensione progressiva ai conviventi (Corte cost. 213/2016, L. 76/2016 unioni civili). Trasferimento subordinato a consenso. Abusi puniti con licenziamento. Sistema maturo, di forte effettività.

Domande frequenti

Quanti permessi spettano per assistere familiare?

Tre giorni di permesso mensile retribuito, anche frazionabili in ore (di norma 6+6+6 ore o 18 ore totali in un mese). Sono fruibili dal coniuge, parenti e affini entro il 2° grado (3° in casi specifici), partner unione civile e convivente di fatto del disabile grave (dopo Corte cost. 213/2016).

Il lavoratore con handicap grave ha permessi?

Sì. Può scegliere alternativamente: 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore); 2 ore di permesso giornaliero retribuito; 1 ora al giorno se l'orario è inferiore a 6 ore. La scelta è espressa dal lavoratore e modificabile. La retribuzione è interamente conservata, l'INPS copre i contributi figurativi.

Più lavoratori possono fruire dei permessi per la stessa persona?

In linea generale no: vale il principio del "referente unico". Per ogni persona con handicap grave un solo lavoratore familiare alla volta può fruire dei permessi mensili. Eccezioni: cambio del referente nel mese, fruizione contemporanea da parte di entrambi i genitori, casi giurisprudenziali per situazioni eccezionali.

Il datore può trasferirmi se sono caregiver?

No, salvo il consenso del lavoratore (art. 33 c. 5). Il datore può proporre il trasferimento per esigenze organizzative oggettive ma con motivazione rafforzata. La Cassazione (SS.UU. 14538/2019) ha chiarito i limiti: il rifiuto del lavoratore deve essere leale e proporzionato; trasferimenti contestualmente lesivi sono illegittimi.

Cosa succede se uso male i permessi?

L'abuso dei permessi (uso per finalità diverse dall'assistenza) è giusta causa di licenziamento, come confermato dalla Cassazione (Cass. 9217/2016 e numerose successive). Il datore può verificare con strumenti proporzionati (anche investigatori). L'abuso è violazione di buona fede contrattuale e dovere di lealtà, oltre che frode al sistema previdenziale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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