Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 110 D.Lgs. 175/2024 – Questioni ed eccezioni non riproposte

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

In sintesi

  • L'art. 110 del D.Lgs. 175/2024 disciplina la sorte delle questioni ed eccezioni non riproposte in appello.
  • Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, se non specificamente riproposte, si intendono rinunciate.
  • Codifica l'onere di riproposizione espressa a carico della parte vittoriosa nel merito ma soccombente su singole questioni.
  • Riproduce nel testo unico il previgente art. 56 del D.Lgs. 546/1992, modellato sull'art. 346 c.p.c.
  • Distingue tra riproposizione (per chi è vittorioso nel dispositivo) e appello incidentale (per chi è soccombente).
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L'art. 110 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) regola un profilo tecnico ma di grande rilievo pratico: la sorte delle questioni e delle eccezioni che, decise sfavorevolmente o non accolte in primo grado, non vengano specificamente riproposte nel giudizio di appello. La norma stabilisce che esse si intendono rinunciate, codificando un onere di riproposizione espressa il cui mancato assolvimento produce un effetto preclusivo definitivo. La disposizione riproduce, nel riordino operato dal testo unico, il contenuto dell'art. 56 del D.Lgs. 546/1992, a sua volta modellato sull'art. 346 del codice di procedura civile.

La ratio: delimitare l'oggetto del giudizio di appello

L'appello tributario è governato dal principio dispositivo e dall'effetto devolutivo limitato ai motivi proposti. La regola della rinuncia tacita serve a circoscrivere con precisione il perimetro del riesame: il giudice di secondo grado non è chiamato a riesaminare l'intera controversia, ma solo le questioni che le parti gli sottopongono con l'atto di appello, con eventuali appelli incidentali e con le riproposizioni espresse. Tutto ciò che non viene riproposto esce dal thema decidendum e si cristallizza, contribuendo alla stabilità della decisione e all'economia processuale.

La distinzione tra riproposizione e appello incidentale

Il punto tecnico più delicato è la corretta scelta dello strumento. La parte che è risultata vittoriosa nel dispositivo, ma le cui questioni o eccezioni non sono state accolte o esaminate dal primo giudice, non ha interesse ad appellare in via incidentale - perché ha vinto - ma deve comunque riproporre espressamente quelle questioni per evitarne la rinuncia tacita. Diverso è il caso della parte soccombente su un capo della decisione: questa, per rimetterlo in discussione, deve proporre appello, principale o incidentale, e non una semplice riproposizione. Confondere i due strumenti è una delle insidie più frequenti, perché conduce all'inammissibilità della censura o alla definitiva preclusione della questione.

Oggetto della riproposizione: questioni ed eccezioni

La norma riguarda le questioni e le eccezioni non accolte, cioè domande o difese che il primo giudice ha respinto, ritenuto assorbite o non esaminato. Tipicamente si pensa alle eccezioni in senso stretto e alle questioni pregiudiziali o preliminari rispetto alle quali la parte conserva un interesse pur essendo risultata vittoriosa sul risultato finale. È sufficiente, ma anche necessario, che la riproposizione sia specifica: una generica riserva o un richiamo cumulativo agli atti di primo grado non basta a sottrarre la questione all'effetto rinunciativo.

L'effetto preclusivo e il momento della riproposizione

L'effetto della mancata riproposizione è la rinuncia, che impedisce al giudice d'appello di conoscere la questione e ne determina la definitiva fuoriuscita dal processo. La riproposizione deve avvenire tempestivamente, nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado - appello o controdeduzioni dell'appellato - secondo le modalità e i termini del rito tributario. Tardività e genericità equivalgono, sul piano degli effetti, all'omissione: la questione si considera rinunciata e non potrà essere riproposta in cassazione, dove peraltro non sarebbe ammissibile l'esame di profili non devoluti al giudice del gravame.

Coordinamento con i poteri officiosi del giudice

La regola della rinuncia tacita incontra un limite naturale nelle questioni rilevabili d'ufficio. Le eccezioni in senso lato e le questioni che il giudice può e deve rilevare autonomamente - si pensi a profili di nullità o a presupposti processuali - non sono soggette al medesimo regime di disponibilità delle parti: la loro rilevabilità officiosa attenua, nei limiti consentiti, l'effetto preclusivo. Resta però fermo che, per le eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, vale pienamente l'onere di riproposizione espressa.

Indicazioni operative per il difensore

Sul piano della tecnica difensiva, l'art. 110 impone una redazione attenta degli atti di appello e di controdeduzione. Il difensore della parte vittoriosa nel merito deve passare in rassegna tutte le questioni e le eccezioni rimaste assorbite o disattese in primo grado e riproporle in modo puntuale, articolato e specifico, evitando formule di stile. È buona prassi enumerare espressamente ciascuna questione riproposta, indicandone il fondamento, così da fornire al giudice d'appello un quadro completo e da scongiurare il rischio che un profilo decisivo si consideri rinunciato per difetto di specifica riproposizione.

Riflessi sulla formazione del giudicato interno

La rinuncia tacita prevista dall'art. 110 produce un effetto di stabilizzazione che si avvicina a quello del giudicato interno: la questione non riproposta non potrà più essere riesaminata né in appello né nei successivi gradi, restando definitivamente acquisita al processo nella conformazione assunta in primo grado. Questo meccanismo contribuisce a una progressiva delimitazione dell'oggetto del giudizio man mano che si sale di grado, garantendo che il giudice superiore concentri la propria cognizione solo sui profili effettivamente contestati. Per la parte è dunque cruciale presidiare, ad ogni passaggio, l'intero patrimonio di questioni e difese che intende mantenere vive.

Il rapporto con il principio dispositivo

L'istituto è espressione diretta del principio dispositivo che governa il processo tributario: sono le parti, e non il giudice, a determinare l'estensione del thema decidendum nel grado di appello. La legge attribuisce alle parti l'onere di selezionare attivamente ciò che vogliono sottoporre nuovamente al giudice, sanzionando l'inerzia con la presunzione di rinuncia. Tale impostazione responsabilizza il difensore e valorizza la diligenza processuale, premiando chi conduce il giudizio con metodo e penalizzando le difese trascurate o lasciate implicite. È in questa logica che l'art. 110 trova la sua giustificazione sistematica, in piena coerenza con l'analogo meccanismo del processo civile.

Casi pratici

Caso 1: eccezione assorbita e non riproposta

Tizio vince in primo grado perché il giudice accoglie un suo motivo principale, lasciando assorbita un'eccezione di prescrizione. L'ente impositore appella. Tizio, nelle controdeduzioni, dimentica di riproporre l'eccezione di prescrizione: il giudice d'appello la considera rinunciata e non potrà più esaminarla, anche se in ipotesi fondata.

Caso 2: strumento sbagliato

Caio è soccombente in primo grado su un capo autonomo della decisione. Nel giudizio di appello, anziché proporre appello incidentale, si limita a riproporre la questione come se fosse stato vittorioso. Il giudice dichiara la censura inammissibile, perché la riproposizione non è idonea a rimuovere una soccombenza, che richiede un vero e proprio mezzo di gravame.

Domande frequenti

Cosa accade alle questioni non riproposte in appello?

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 175/2024, le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate ed escono definitivamente dal giudizio.

Chi deve riproporre le questioni?

La parte risultata vittoriosa nel dispositivo, ma le cui eccezioni o questioni non sono state accolte o esaminate, deve riproporle espressamente: avendo vinto, non può infatti proporre appello incidentale su quei profili.

Qual è la differenza tra riproposizione e appello incidentale?

La riproposizione serve a chi è vittorioso nel risultato ma vuole mantenere in gioco questioni non accolte; l'appello incidentale serve a chi è soccombente su un capo della decisione e vuole rimetterlo in discussione. Confonderli può comportare inammissibilità o preclusione.

Una riproposizione generica è sufficiente?

No. La riproposizione deve essere specifica: un generico richiamo agli atti di primo grado o una riserva di carattere generale non sono idonei a sottrarre la questione all'effetto di rinuncia tacita.

La rinuncia tacita opera anche per le questioni rilevabili d'ufficio?

Per le questioni e le eccezioni rilevabili d'ufficio dal giudice il regime è attenuato, perché la loro rilevabilità officiosa prescinde dall'iniziativa di parte. L'onere di riproposizione vale pienamente per le eccezioni rimesse alla disponibilità della parte.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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