Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 15 D.Lgs. 175/2024 – Procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. Il Consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1, relative alle nomine successive alla prima, sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.

3. Per le corti di giustizia tributaria di secondo grado i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali corti di giustizia tributaria di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.

In sintesi

  • Le nomine dei magistrati tributari e dei giudici tributari del ruolo unico sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza.
  • Per le nomine successive alla prima, il Consiglio di presidenza forma elenchi per ogni corte, comprensivi di tutti gli aspiranti in possesso dei requisiti che hanno comunicato la propria disponibilità.
  • Nelle corti di secondo grado, i posti sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza di due terzi di giudici selezionati tra magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili o avvocati dello Stato, in servizio o a riposo.

Il procedimento di nomina: atto ministeriale su delibera del Consiglio di presidenza. L'articolo 15 del D.Lgs. 175/2024 disciplina il meccanismo formale di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria. La struttura del procedimento è binaria: da un lato l'organo di autogoverno della magistratura tributaria - il Consiglio di presidenza - delibera in modo conforme; dall'altro il Ministro dell'economia e delle finanze adotta il decreto formale. Questo schema, analogo a quello previsto per la magistratura ordinaria in relazione al CSM e al Ministro della giustizia, garantisce che le nomine siano il risultato di una valutazione tecnico-professionale e non di una scelta puramente discrezionale dell'esecutivo.

Per le nomine successive alla prima, il Consiglio di presidenza non opera in modo libero: forma elenchi per ogni corte, compilati relativamente a ciascun profilo da conferire, che comprendono tutti gli aspiranti in possesso dei requisiti prescritti che abbiano comunicato la propria disponibilità. Il meccanismo della disponibilità volontaria - combinato con la graduatoria per punteggi (tabella C, art. 17) - garantisce che la nomina avvenga su istanza del candidato, escludendo assegnazioni d'ufficio non richieste.

Una regola specifica riguarda le corti di secondo grado: i posti vacanti devono essere assegnati in modo da garantire progressivamente che due terzi dei giudici siano scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili (in servizio o a riposo) ovvero avvocati dello Stato a riposo. Questa disposizione - mutuata dall'ordinamento previgente - mira a radicare nelle corti di secondo grado una forte componente proveniente dalle magistrature tradizionali, a garanzia della qualità e dell'esperienza giurisdizionale.

Casi pratici

Caso 1: La candidatura a componente di corte di secondo grado

Un magistrato ordinario in quiescenza, con laurea in giurisprudenza e lunga esperienza in materia tributaria, comunica la propria disponibilità per un posto di componente presso una corte tributaria di secondo grado. Il Consiglio di presidenza lo inserisce nell'elenco degli aspiranti, verifica il possesso dei requisiti e formula la graduatoria. La nomina è poi adottata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su conforme deliberazione del Consiglio.

Domande frequenti

Chi nomina i componenti delle corti tributarie?

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Come funziona la candidatura per le nomine successive alla prima?

Gli aspiranti comunicano la propria disponibilità all'incarico; il Consiglio di presidenza forma elenchi per ogni corte, includendo chi ha i requisiti prescritti e ha dichiarato la disponibilità.

Qual è la composizione target delle corti di secondo grado?

Progressivamente, due terzi dei giudici devono provenire dalle magistrature ordinaria, amministrativa, militare o contabile, in servizio o a riposo, ovvero essere avvocati dello Stato a riposo.

Il Ministro può nominare liberamente chi ritiene più idoneo?

No: il decreto ministeriale è vincolato dalla deliberazione conforme del Consiglio di presidenza; il Ministro non può discostarsi dalla delibera dell'organo di autogoverno.

Ultimo aggiornamento redazionale: Testo vige
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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