Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 98 D.Lgs. 175/2024 – Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.

3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

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In sintesi

  • In sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso e accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, il collegio può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
  • Ciò non vale se una parte dichiara di voler proporre motivi aggiunti o regolamento di giurisdizione: in tal caso il collegio dispone l'integrazione o il rinvio.
  • La stessa disciplina si applica quando la domanda cautelare è proposta davanti al giudice monocratico.
  • Il giudice decide con sentenza in forma semplificata in caso di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, con motivazione anche sintetica o per rinvio a un precedente conforme.

Dalla cautela alla decisione immediata. L'articolo 98 introduce un meccanismo di economia processuale che collega la fase cautelare dell'articolo 96 alla decisione di merito: in occasione dell'esame della domanda di sospensione, se il caso è maturo, il collegio può definire subito il giudizio con sentenza in forma semplificata, evitando la successiva udienza di merito. È la sentenza cosiddetta breve, che valorizza la cognizione già acquisita in sede cautelare.

L'istituto opera entro precise condizioni di garanzia. Devono essere trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, devono risultare completi il contraddittorio e l'istruttoria, e le parti costituite devono essere sentite sul punto. Restano salve le facoltà difensive: se una parte dichiara di voler proporre motivi aggiunti o un regolamento di giurisdizione, il collegio non definisce ma dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio, fissando la data per il prosieguo. Il comma 2 estende il meccanismo anche al giudice monocratico, competente per le controversie minori ai sensi dell'articolo 49.

Il comma 3 individua i presupposti sostanziali della sentenza semplificata: la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. In tali casi la motivazione può essere sintetica, limitata al punto di fatto o di diritto risolutivo, ovvero al richiamo di un precedente conforme. Si tratta di un modello di decisione rapida riservato ai casi di evidenza, che chiude il giudizio con una pronuncia avente il contenuto essenziale richiesto dall'articolo 85 e soggetta alle impugnazioni ordinarie.

Casi pratici

Caso 1: Ricorso manifestamente infondato chiuso subito

All'udienza cautelare il collegio, trascorsi più di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso e accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite le parti, ravvisa la manifesta infondatezza del ricorso. Definisce così il giudizio con sentenza in forma semplificata, con motivazione sintetica sul punto risolutivo.

Domande frequenti

Cos'è la sentenza in forma semplificata?

È una decisione di merito che il giudice può adottare già in sede di esame della domanda cautelare, con motivazione sintetica, nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.

Quali condizioni servono per definire subito il giudizio?

Devono essere trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, essere completi il contraddittorio e l'istruttoria, e le parti costituite devono essere sentite sul punto.

La parte può opporsi alla definizione immediata?

Sì: se una parte dichiara di voler proporre motivi aggiunti o regolamento di giurisdizione, il collegio non definisce ma dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio.

Vale anche davanti al giudice monocratico?

Sì, le disposizioni si applicano anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.

Fonti consultate: 1 fonte verificata
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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