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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La banca dati nazionale unica raccoglie comunicazioni e informazioni antimafia, liberatorie e interdittive.
  • Si collega al sistema informativo della D.I.A. per i dati acquisiti negli accessi ai cantieri di lavori pubblici.
  • Può attingere ad altre banche dati nazionali ed estere per arricchire il quadro informativo.
  • È lo snodo operativo per il rilascio della documentazione antimafia da parte delle prefetture.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 98 D.Lgs. 159/2011 — Articolo 98

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Nella banca dati nazionale unica sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.

2. La banca dati nazionale unica , tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.

3. La banca dati nazionale unica , tramite il collegamento ad altre banche dati, può contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero.

Commento

L'art. 98 D.Lgs. 159/2011 istituisce in capo al Ministero dell'interno il deposito unico delle informazioni antimafia. La norma è il perno tecnologico del libro II del Codice antimafia, perché concentra in un unico contenitore informatico tutto ciò che le prefetture devono consultare prima di rilasciare comunicazioni e informazioni antimafia.

Cosa contiene la banca dati

Sono inserite le comunicazioni antimafia, sia liberatorie sia interdittive, e le informazioni antimafia, anch'esse nelle due varianti. Si tratta dei provvedimenti rilasciati ai sensi degli artt. 84-92 del Codice e che consentono o impediscono la stipulazione di contratti pubblici, il rilascio di concessioni e l'erogazione di contributi sopra le soglie di cui all'art. 67.

Il raccordo con la D.I.A.

Il comma 2 prevede un collegamento diretto con il sistema informatico della Direzione investigativa antimafia, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003. Ciò permette di incrociare i dati amministrativi del prefetto con gli esiti degli accessi ai cantieri delle imprese impegnate in lavori pubblici. È un punto di snodo essenziale, perché molte interdittive si fondano proprio su elementi raccolti sul campo dalle squadre interforze coordinate dalla D.I.A.

Apertura ad altre banche dati

Il comma 3 ammette il collegamento con ulteriori banche dati, anche di provenienza estera. La formulazione, volutamente elastica, consente di acquisire informazioni dagli archivi delle altre forze di polizia, dei tribunali, delle agenzie fiscali, nonché dei competenti organismi europei (Europol, OLAF) e, in prospettiva, di banche dati civili e commerciali estere utili a ricostruire l'effettivo assetto societario di gruppi transnazionali.

Funzione operativa

Senza la banca dati i tempi del rilascio della documentazione antimafia sarebbero incompatibili con la celerità richiesta dagli appalti pubblici. L'art. 88 fissa termini di trenta giorni per la comunicazione antimafia, mentre l'art. 92 stabilisce, per l'informazione, un'attesa di trenta giorni decorsi i quali la stazione appaltante può procedere sotto condizione risolutiva. Solo l'accesso telematico alla banca dati rende sostenibili questi termini.

Rapporto con la disciplina di funzionamento

L'art. 98 definisce la fisionomia della banca dati ma non le sue regole operative, demandate al regolamento di cui all'art. 99. In caso di mancato funzionamento si applica l'art. 99-bis, con sostituzione provvisoria della comunicazione antimafia tramite autocertificazione e mantenimento dell'informazione antimafia secondo le modalità ordinarie del prefetto.

Profili applicativi recenti

Le riforme intervenute dal 2017 in poi hanno progressivamente esteso il perimetro informativo della banca dati, integrando i dati su titolari effettivi (D.Lgs. 90/2017) e su white list (art. 1, commi 52-57, L. 190/2012). L'efficacia operativa dipende dalla capacità di tenere aggiornati i dati e dalla qualità delle interfacce telematiche messe a disposizione di stazioni appaltanti e prefetture. Sotto questo profilo il monitoraggio del Ministero dell'interno è continuo, anche su sollecitazione della Commissione parlamentare antimafia.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Stazione appaltante che consulta la banca dati

Caso 2: Caso 2 — Incrocio con dati D.I.A.

Domande frequenti

Chi può accedere alla banca dati nazionale unica?

Vi accedono in modalità telematica i soggetti pubblici tenuti a richiedere la documentazione antimafia: stazioni appaltanti, enti concedenti contributi, prefetture e, per quanto di competenza, autorità giudiziaria e forze di polizia.

Quali differenze rispetto al casellario delle imprese?

Il casellario informatico ANAC contiene dati relativi a esecuzione di appalti e sanzioni dell'Autorità. La banca dati antimafia ha invece finalità di prevenzione e raccoglie i provvedimenti del prefetto su singole imprese.

I dati sono accessibili al privato controinteressato?

L'impresa interessata può ottenere copia del provvedimento che la riguarda, ma non ha accesso libero al contenuto della banca dati. Vale il diritto di difesa nell'eventuale impugnazione al TAR competente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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