← Torna a Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011)
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di mancato funzionamento della banca dati, la comunicazione antimafia è sostituita da autocertificazione ex art. 89.
  • L'informazione antimafia continua ad essere rilasciata secondo l'art. 92, commi 2 e 3.
  • I contributi e le erogazioni sono concessi sotto condizione risolutiva e con fideiussione di pari importo.
  • Il mancato funzionamento è certificato con decreto del capo dipartimento del Ministero dell'interno.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 99-bis D.Lgs. 159/2011 — (Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia)

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

((

1. Qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all'articolo 89 e l'informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall'articolo 92, commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.

2. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, pubblica immediatamente l'avviso del mancato funzionamento della banca dati nazionale unica sul proprio sito istituzionale, nonché sui siti delle Prefetture.

3. Con le modalità di cui al comma 2 viene data notizia del ripristino del funzionamento della banca dati nazionale unica. Il periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica è accertato con decreto del capo del predetto Dipartimento ovvero di altro dirigente appositamente delegato. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno nella sezione "Amministrazione trasparente".

))

Commento

L'art. 99-bis è la valvola di sicurezza che impedisce la paralisi della macchina amministrativa quando la banca dati nazionale unica non è operativa. Introdotto per evitare blocchi degli appalti e delle erogazioni pubbliche in occasione di disservizi tecnici, prevede un sistema sostitutivo modulato a seconda della tipologia di documentazione richiesta.

Sostituzione della comunicazione antimafia

Per la comunicazione antimafia opera la regola della provvisoria sostituzione con l'autocertificazione di cui all'art. 89. L'operatore economico dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia. La dichiarazione resta soggetta alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità.

Il regime dell'informazione antimafia

L'informazione antimafia non può essere autocertificata, per la sua natura discrezionale e prognostica. Continua quindi ad essere rilasciata dal prefetto secondo le modalità previste dall'art. 92, commi 2 e 3: trascorsi trenta giorni dalla richiesta senza esito, la stazione appaltante può procedere alla stipula sotto condizione risolutiva.

La garanzia fideiussoria

La norma impone, per i contributi e le erogazioni di cui all'art. 67, la presentazione di una fideiussione di importo pari al beneficio. La garanzia serve a tutelare l'amministrazione dal rischio di dover recuperare somme già erogate qualora, una volta ripristinata la banca dati, emerga una causa di decadenza o un'interdittiva. La condizione risolutiva consente di azionare immediatamente la garanzia.

Pubblicità del disservizio

Il comma 2 obbliga il Ministero dell'interno a pubblicare immediatamente l'avviso del mancato funzionamento sui propri canali istituzionali e sui siti delle prefetture. La trasparenza è funzionale alla certezza dei rapporti contrattuali, perché solo a partire dalla pubblicazione decorre il regime sostitutivo.

Accertamento del periodo di disservizio

Il comma 3 demanda l'accertamento del periodo di blocco a un decreto del capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile, o di altro dirigente delegato. È un atto ricognitivo essenziale, perché individua la finestra temporale entro cui si applica la disciplina derogatoria.

L'esperienza applicativa

I casi di mancato funzionamento, statisticamente rari, hanno comunque richiesto l'attivazione del meccanismo sostitutivo. La pubblicazione tempestiva dell'avviso sui siti istituzionali è cruciale: solo da quel momento decorre il regime derogatorio, che altrimenti non potrebbe essere invocato dagli operatori economici. Le prefetture aggiornano in parallelo i propri portali per evitare disallineamenti informativi.

Profili di responsabilità

L'autocertificazione resa nel periodo di mancato funzionamento espone a responsabilità penale ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e, sul piano civile, a responsabilità per danno erariale qualora ne consegua un indebito esborso pubblico. La fideiussione, infine, è strumento di chiusura del sistema che consente all'amministrazione di recuperare integralmente le somme erogate.

Domande frequenti

Cosa succede se il fornitore rifiuta di prestare la fideiussione?

L'erogazione non può essere disposta sotto condizione risolutiva e l'amministrazione deve attendere il ripristino della banca dati. La garanzia non è negoziabile e ne risponde l'impresa che vuole accedere al beneficio.

L'autocertificazione antimafia ha una scadenza?

L'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 89 vale fino al ripristino della banca dati e all'eventuale rilascio della comunicazione antimafia ordinaria, che assorbe definitivamente il regime sostitutivo.

Chi paga la fideiussione in caso di interdittiva successiva?

L'amministrazione escute la fideiussione per recuperare il contributo già erogato. L'impresa risponde nei confronti del proprio fideiussore secondo le condizioni del contratto di garanzia.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.