In sintesi
- Gli enti locali sciolti per infiltrazione mafiosa devono richiedere l'informazione antimafia per cinque anni.
- L'obbligo si applica a qualsiasi contratto, subcontratto, concessione o erogazione, indipendentemente dal valore.
- Il riferimento è allo scioglimento ex art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
- È un regime rafforzato rispetto alle soglie ordinarie dell'art. 91 del Codice.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 100 D.Lgs. 159/2011 — Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell’ articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1 . L'ente locale, sciolto ai sensi dell' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 100 D.Lgs. 209/2005 — Relazione sulla gestione
- Art. 100 D.Lgs. 42/2004 — Rinvio a norme generali
- Art. 100 Codice Civile: Riduzione del termine e omissione della
- Articolo 100 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 100 introduce una disciplina speciale per gli enti locali sciolti per condizionamento mafioso ai sensi dell'art. 143 TUEL. Per cinque anni dal provvedimento di scioglimento, il comune o la provincia interessati devono acquisire l'informazione antimafia prima di qualsiasi atto contrattuale o concessorio, senza il filtro delle soglie di valore previste in via ordinaria.
La ratio del regime rafforzato
Lo scioglimento ex art. 143 TUEL presuppone l'accertamento di forme di condizionamento mafioso dell'azione amministrativa. La logica del legislatore è quella di evitare che, una volta ripristinata l'amministrazione ordinaria, il tessuto economico già infiltrato possa riannidarsi attraverso piccoli contratti o concessioni di scarso valore, tipicamente sotto soglia. L'obbligo di informazione antimafia su qualsiasi atto, anche di importo minimo, opera come una sorta di quarantena amministrativa.
L'oggetto dell'obbligo
L'obbligo riguarda tutti gli atti elencati: stipulazione, approvazione o autorizzazione di contratti e subcontratti; rilascio di concessioni; erogazioni di contributi e provvidenze indicati nell'art. 67. La norma non distingue tra appalti di lavori, servizi e forniture, né tra appalti pubblici e concessioni demaniali o di servizi pubblici locali.
L'irrilevanza del valore economico
L'aspetto più innovativo dell'art. 100 è la disapplicazione delle soglie di valore. In via ordinaria, l'informazione antimafia è richiesta per importi superiori a 150.000 euro (art. 91, comma 1, lett. a). Negli enti sciolti, invece, anche un affidamento da poche migliaia di euro impone la richiesta dell'informazione, con un sensibile aggravio di adempimenti ma anche con una significativa estensione della tutela preventiva.
Il rapporto con la commissione straordinaria
Durante il periodo di gestione commissariale, gli atti sono adottati dalla commissione straordinaria di cui all'art. 144 TUEL. Anche tali atti soggiacciono all'obbligo di informazione antimafia. La commissione, peraltro, può avvalersi della stazione unica appaltante ai sensi del successivo art. 101 del Codice antimafia.
Conseguenze del difetto di richiesta
Il contratto stipulato senza la previa acquisizione dell'informazione antimafia è esposto a vizio di legittimità del procedimento, con possibile nullità per violazione di norma imperativa o, secondo altra impostazione, con annullabilità per vizio dell'atto presupposto. La giurisprudenza amministrativa è orientata a riconoscere l'effetto risolutivo del contratto in caso di sopravvenuta interdittiva.
Coordinamento con la commissione straordinaria
Durante il commissariamento, l'art. 100 si interseca con i poteri della commissione straordinaria ex art. 145 TUEL. Le richieste di informazione antimafia sono curate dalla struttura tecnica della commissione, spesso con il supporto delle prefetture. Le tempistiche di rilascio sono presidiate dalla DDA distrettuale e dalla D.I.A. competente, soprattutto per gli appalti di maggiore rilievo.
Profili di legittimità degli atti
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che la violazione dell'art. 100 può determinare l'annullamento dell'aggiudicazione e la risoluzione di diritto del contratto stipulato. La stazione appaltante non può invocare l'urgenza per derogare all'obbligo: la specialità del regime impone rigorosa osservanza anche a costo di rallentamenti operativi.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Affidamento sotto soglia in ente sciolto
Caso 2: Caso 2 — Concessione demaniale post-scioglimento
Domande frequenti