- L'ente sciolto ex art. 143 TUEL può deliberare di avvalersi della Stazione unica appaltante.
- La facoltà spetta sia alla commissione straordinaria sia agli organi eletti dopo lo scioglimento.
- Il ricorso alla SUA è temporaneo e non supera la durata in carica dell'organo deliberante.
- Lo strumento sottrae alle strutture comunali fragili la gestione delle procedure di evidenza pubblica.
Testo dell'articoloVigente
Art. 101 D.Lgs. 159/2011 — Facoltà di avvalersi della Stazione unica appaltante
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
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1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, può deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.
))
2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.
Stesso numero, altri codici
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 101 mette a disposizione degli enti sciolti per infiltrazione mafiosa uno strumento di rafforzamento della trasparenza degli appalti: l'avvalimento della Stazione unica appaltante. È una facoltà, non un obbligo, ma rappresenta una scelta organizzativa che molte commissioni straordinarie e amministrazioni elette dopo lo scioglimento adottano per affrancare le proprie procedure dai rischi residui di condizionamento.
La Stazione unica appaltante
La SUA è un soggetto aggregatore che, ai sensi dell'art. 33 del previgente D.Lgs. 50/2016 e oggi dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), gestisce le procedure di gara per conto di più enti committenti. Tipicamente le SUA sono istituite presso le province, le città metropolitane o presso le prefetture, secondo accordi specifici.
La facoltà della commissione straordinaria
Il primo comma riconosce alla commissione straordinaria di gestione la facoltà di deliberare l'avvalimento, per un periodo non superiore alla durata della propria carica. La scelta è atto di alta amministrazione, motivato dall'esigenza di sottrarre le procedure di evidenza pubblica all'eventuale residuo condizionamento delle strutture interne.
La facoltà degli organi eletti
Il comma 2 estende la stessa facoltà agli organi eletti dopo lo scioglimento. Anche per essi il limite è la durata in carica del consiglio o della giunta. La scelta non è automatica e richiede una specifica deliberazione consiliare.
Vantaggi operativi
Il ricorso alla SUA offre tre vantaggi: separazione organizzativa tra ente committente e stazione appaltante; presenza di personale specializzato in evidenza pubblica; presidio di legalità rafforzato attraverso protocolli con prefetture e D.I.A. Sotto il profilo procedurale, restano in capo all'ente la programmazione, la decisione di contrarre e la fase esecutiva del contratto.
Limiti dello strumento
L'avvalimento non è una panacea. La SUA cura la procedura di gara ma non controlla la fase esecutiva, dove possono annidarsi i tentativi di infiltrazione tramite subappalti e forniture di manodopera. Per questo l'art. 101 va letto in combinato con l'art. 100, che impone l'informazione antimafia su ogni atto, e con la disciplina dei protocolli di legalità.
Il quadro normativo aggiornato
La disciplina degli aggregatori di committenza, oggi rifluita nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), ha rafforzato il sistema delle Stazioni uniche appaltanti. L'art. 101 conserva tutta la sua attualità, in quanto consente agli enti più esposti al rischio mafioso di beneficiare degli strumenti più sofisticati di trasparenza delle gare. Le linee guida ANAC e i protocolli con la prefettura completano il quadro operativo.
Prospettive di rafforzamento
Diverse proposte legislative valutano la possibilità di trasformare la facoltà di avvalimento in obbligo per gli enti sciolti per mafia. Il dibattito è aperto: la facoltà ha il pregio della flessibilità, l'obbligo garantirebbe uniformità ma rischierebbe di appesantire l'apparato amministrativo locale, non sempre dotato delle risorse per interloquire efficacemente con la SUA.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Delibera della commissione straordinaria
Caso 2: Caso 2 — Conferma da parte degli organi eletti
Domande frequenti