← Torna a Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011)
Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è istituita presso la procura generale della Cassazione.
  • È guidata dal Procuratore nazionale, affiancato da tre procuratori aggiunti e dai sostituti.
  • I magistrati sono scelti tra PM con almeno dieci anni di esperienza e specifica attitudine.
  • Gli incarichi durano quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 103 D.Lgs. 159/2011 — Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e tre magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la valutazione di professionalità prevista dall' articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 .

3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica nonché nei procedimenti di cui all' articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale . L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall' articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 .

5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall' articolo 371-bis del codice di procedura penale .

In sintesi

  • La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è istituita presso la procura generale della Cassazione.
  • È guidata dal Procuratore nazionale, affiancato da tre procuratori aggiunti e dai sostituti.
  • I magistrati sono scelti tra PM con almeno dieci anni di esperienza e specifica attitudine.
  • Gli incarichi durano quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

L'art. 103 dà fondamento normativo alla DNA, ridenominata dopo la riforma del 2015 Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. È l'organo apicale del coordinamento investigativo nei delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso e di terrorismo, anche internazionale.

Collocazione istituzionale

La DNA opera nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione. Tale collocazione le conferisce autorevolezza e indipendenza dalle singole procure distrettuali, sulle quali esercita funzioni di impulso, coordinamento e applicazione di magistrati ai sensi degli artt. 105 e 106.

La composizione

Sono organi della DNA: il Procuratore nazionale, tre procuratori aggiunti e i magistrati sostituti. Questi ultimi devono aver conseguito la valutazione di professionalità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. La norma fissa un livello professionale elevato, coerente con la rilevanza delle funzioni.

I requisiti dei magistrati

Il comma 3 stabilisce che i magistrati della DNA siano scelti tra coloro che hanno svolto almeno dieci anni di funzioni di pubblico ministero, anche non continuativamente. Sono inoltre richieste specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti per criminalità organizzata e terrorismo, nonché nei procedimenti di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p. (indagini patrimoniali su soggetti destinatari di misure di prevenzione). L'anzianità nel ruolo conta solo a parità di requisiti professionali.

La nomina del Procuratore nazionale

Il comma 4 rinvia all'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, ossia alla procedura di nomina degli alti uffici giudiziari di competenza del Consiglio superiore della magistratura. La scelta è frutto di una valutazione comparativa rigorosa, tipicamente sviluppata in sede di Quinta commissione del CSM e poi deliberata dal Plenum.

Durata e rinnovo degli incarichi

Gli incarichi di Procuratore nazionale e di procuratore aggiunto durano quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. La regola garantisce continuità senza creare posizioni di stabile predominio, coerentemente con il principio di rotazione delle funzioni direttive sancito dal Testo unico CSM sulla dirigenza degli uffici giudiziari.

Il sistema SIDDA-SIDNA

La DNA gestisce il sistema informativo SIDDA-SIDNA, banca dati nazionale dei procedimenti per criminalità organizzata e terrorismo, alimentata dalle DDA. Il sistema consente analisi trasversali, individuazione di collegamenti tra inchieste e definizione di linee di coordinamento. È strumento essenziale per l'efficacia della funzione di impulso del Procuratore nazionale.

Rapporti con la procura europea

La DNA dialoga con la Procura europea (EPPO) per i casi di intreccio tra criminalità organizzata e frodi ai danni del bilancio UE. I PED italiani (procuratori europei delegati) sono in coordinamento permanente con la DNA, soprattutto nelle indagini su appalti finanziati da fondi europei e su riciclaggio transfrontaliero.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Nomina del Procuratore nazionale

Caso 2: Caso 2 — Coordinamento internazionale

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.