In sintesi
- L'articolo 98 assoggetta la Commissione europea alla procedura di comitato (comitologia) per l'adozione degli atti di esecuzione previsti dall'AI Act, secondo il Regolamento (UE) n. 182/2011.
- Il comitato istituito dall'art. 98 è un comitato di tipo «esame» (art. 5 del Reg. n. 182/2011), il che significa che la Commissione deve ottenere il parere favorevole a maggioranza qualificata degli Stati membri per procedere.
- La procedura di comitato garantisce il coinvolgimento degli Stati membri nell'adozione delle misure di esecuzione dell'AI Act, bilanciando l'efficienza esecutiva della Commissione con la rappresentanza degli interessi nazionali.
- Gli atti di esecuzione adottati tramite procedura di comitato integrano o specificano le disposizioni del regolamento senza modificarne gli elementi essenziali, che rimangono riservati al legislatore.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 98 Reg. (UE) 2024/1689 — Procedura di comitato
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n, 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n, 182/2011.
Stesso numero, altri codici
- Art. 98 Cod. Amb. — risparmio idrico
- Art. 98 D.Lgs. 159/2011 — Articolo 98
- Art. 98 D.Lgs. 209/2005 — Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
- Art. 98 D.Lgs. 42/2004 — Dichiarazione di pubblica utilità
- Art. 98 Codice Civile: Rifiuto della pubblicazione
- Articolo 98 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Funzione e contesto della procedura di comitato nell'AI Act
L'articolo 98 del Regolamento (UE) 2024/1689 non è una disposizione che impone obblighi diretti agli operatori economici o ai deployer, ma è una norma di governance istituzionale che disciplina le modalità con cui la Commissione europea adotta gli atti di esecuzione previsti dall'AI Act. Comprenderne il significato è tuttavia rilevante anche per i professionisti che si occupano di conformità, perché molte delle disposizioni operative del regolamento — dalle specifiche tecniche ai formati documentali, dalle procedure di accreditamento ai modelli per le dichiarazioni di conformità — saranno definite proprio attraverso atti di esecuzione adottati con questa procedura.
Il Regolamento (UE) n. 182/2011 (il «regolamento comitologia») disciplina le procedure mediante le quali la Commissione esercita i poteri di esecuzione conferitile dagli atti legislativi dell'UE. Il sistema della comitologia è uno dei meccanismi fondamentali attraverso cui gli Stati membri mantengono un controllo sulle scelte esecutive della Commissione: prima di adottare un atto di esecuzione, la Commissione deve ottenere il parere di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri.
La procedura d'esame (art. 5 Reg. n. 182/2011)
Il paragrafo 2 dell'art. 98 stabilisce che, quando l'AI Act fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 182/2011, vale a dire la cosiddetta procedura d'esame. Questa è la procedura più stringente tra quelle previste dal regolamento comitologia: la Commissione può adottare l'atto di esecuzione solo se il comitato esprime un parere favorevole a maggioranza qualificata dei membri (la stessa regola che si applica al Consiglio dell'UE nelle votazioni a maggioranza qualificata).
Se il comitato esprime parere contrario, la Commissione non può adottare l'atto di esecuzione. Se il comitato non esprime alcun parere (cioè non raggiunge la maggioranza qualificata né per il sì né per il no), la Commissione può adottare l'atto in casi specifici, tenendo conto degli esiti del comitato d'appello. La procedura d'esame si applica, secondo l'art. 2 del Reg. n. 182/2011, per gli atti di portata generale, gli atti nel settore dei programmi significativi e gli atti potenzialmente suscettibili di avere un impatto rilevante.
Quali atti di esecuzione dell'AI Act seguono questa procedura?
Numerose disposizioni dell'AI Act rinviano espressamente all'art. 98, par. 2, per l'adozione di atti di esecuzione. Tra i principali: l'istituzione del gruppo di esperti scientifici (art. 68, par. 1); le specifiche tecniche comuni per i sistemi di IA ad alto rischio che non sono coperti da norme armonizzate (art. 41); i modelli per le dichiarazioni di conformità UE; i formati per la registrazione nella banca dati UE; i modelli per le sintesi dei dataset di addestramento dei GPAI (art. 53, par. 1, lett. d). Questi atti hanno impatto diretto sui fornitori: definiscono come devono essere compilati i documenti di conformità, quali informazioni devono essere inserite nei registri e quali metodologie di test sono accettabili.
Rilevanza per i professionisti e le imprese
Per le imprese che si preparano alla conformità all'AI Act, il meccanismo dell'art. 98 ha una conseguenza pratica importante: molte delle disposizioni operative che definiscono «cosa fare concretamente» non sono ancora contenute nel testo del regolamento, ma saranno specificate negli atti di esecuzione che la Commissione dovrà adottare seguendo la procedura di comitato. Questo rende necessario il monitoraggio del Registro degli atti della Commissione e del lavoro dell'Ufficio per l'IA, per essere informati tempestivamente dell'adozione di nuove specifiche tecniche o modelli documentali.
La procedura d'esame, richiedendo la maggioranza qualificata degli Stati membri, è più lenta di una semplice delibera della Commissione, ma garantisce che gli atti esecutivi godano di una base di consenso politico sufficiente. Nella fase iniziale di applicazione del regolamento, la velocità con cui questi atti verranno adottati influenzerà significativamente la certezza giuridica disponibile per i fornitori e i deployer.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cos'è la procedura di comitato (comitologia) e perché è rilevante per l'AI Act?
La comitologia è il sistema attraverso cui la Commissione europea esercita i poteri di esecuzione delegatile dal legislatore UE, con il controllo degli Stati membri tramite appositi comitati. Per l'AI Act, molte specifiche operative (formati documentali, metodologie di test, modelli per le dichiarazioni di conformità) saranno definite dalla Commissione tramite atti di esecuzione adottati con la procedura di comitato ex art. 98, il che rende necessario il monitoraggio continuo dei lavori della Commissione.
Qual è la differenza tra procedura d'esame e procedura consultiva nella comitologia?
La procedura d'esame (art. 5 Reg. n. 182/2011) è più stringente: la Commissione deve ottenere il parere favorevole del comitato a maggioranza qualificata degli Stati membri. Se il parere è contrario, non può adottare l'atto. La procedura consultiva (art. 4) è invece più leggera: la Commissione tiene conto del parere del comitato ma non è vincolata da esso. L'AI Act (art. 98) adotta la procedura d'esame, più garantista per gli Stati membri.
I fornitori di sistemi IA possono partecipare alla procedura di comitato?
Non direttamente: il comitato ex art. 98 è composto da rappresentanti degli Stati membri, non da operatori privati. Tuttavia, i fornitori possono influenzare indirettamente il processo partecipando alle consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione prima dell'adozione degli atti, trasmettendo contributi tecnici alle autorità nazionali rappresentate nel comitato, o attraverso le associazioni di categoria che mantengono relazioni istituzionali con i Ministeri competenti.
Gli atti di esecuzione adottati ex art. 98 possono modificare i requisiti sostanziali dell'AI Act?
No. Gli atti di esecuzione possono specificare, integrare o applicare le disposizioni del regolamento, ma non possono modificarne gli elementi essenziali, che rimangono riservati al legislatore (Parlamento europeo e Consiglio). Le modifiche sostanziali al regolamento richiedono la procedura legislativa ordinaria. Per aggiornare elementi di natura tecnica, il regolamento prevede invece atti delegati (art. 97), che seguono una procedura diversa.
Dove si possono trovare gli atti di esecuzione dell'AI Act già adottati?
Gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione ai sensi dell'AI Act vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (serie L) e nel Registro degli atti della Commissione. L'Ufficio per l'IA pubblica anche orientamenti e comunicazioni operative sul proprio sito istituzionale. Si raccomanda di monitorare questi canali per essere tempestivamente informati delle nuove specifiche operative rilevanti per la propria conformità.
Vedi anche