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Articolo 41 TU Giustizia Tributaria — Trattamento economico del personale degli uffici di seg

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Art. 41 D.Lgs. 175/2024 – Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado spetta il trattamento economico previsto per le rispettive aree di appartenenza dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuita, se più favorevole, l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e con le modalità da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall'articolo 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonché di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività.

3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'articolo 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, è fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.