Testo dell'articoloVigente
Art. 31 D.Lgs. 175/2024 – Ufficio del massimario nazionale
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.
2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La nomina del direttore e dei componenti dell'Ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.
3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado.
4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte.
6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 40 e dei servizi informatici del sistema informativo della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. In caso di esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 19, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.
In sintesi
Il massimario nazionale come presidio dell'uniformità della giurisprudenza tributaria. L'Ufficio del massimario nazionale risponde a un'esigenza sistematica: la giustizia tributaria italiana, articolata in un numero elevato di corti distribuite sull'intero territorio nazionale, rischia di produrre orientamenti difformi su questioni giuridiche identiche o analoghe. Il massimario funge da strumento di coerenza interna, catalogando e rendendo fruibili le pronunce di merito in una banca dati accessibile a giudici, contribuenti, professionisti e, attraverso una convenzione trilaterale, alla stessa Corte di Cassazione.
La composizione dell'Ufficio è selettiva: il direttore e i quindici componenti devono aver maturato almeno sette anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali. Questo requisito di anzianità qualificata garantisce che chi si occupa di classificare e sintetizzare la giurisprudenza abbia una conoscenza approfondita del diritto tributario processuale e sostanziale. L'incarico quinquennale non rinnovabile introduce un ricambio periodico che impedisce l'autoreferenzialità e diffonde la cultura del massimario nell'intero corpo giudicante.
L'Ufficio seleziona le decisioni secondo un criterio di rilevanza: rileva sistematicamente le pronunce delle corti di secondo grado (tutte) e le «più significative» tra quelle di primo grado. Questa scelta binaria rispecchia la funzione nomofilattica delle corti di appello tributario rispetto a quelle di primo grado. La convenzione con la Corte di Cassazione, prevista dal comma 5, realizza un raccordo istituzionale di grande importanza: la Cassazione, che si occupa esclusivamente del controllo di legittimità, può conoscere in modo sistematico gli orientamenti di merito e, ove necessario, intervenire con pronunce di chiarimento.
Casi pratici
Caso 1: Selezione di una pronuncia «significativa» di primo grado
Una corte di giustizia tributaria di primo grado emette una sentenza in cui affronta per la prima volta - nell'ambito della propria circoscrizione - la questione della rilevanza ai fini IVA di una particolare operazione di fusione. Il direttore dell'Ufficio del massimario, ritenuta la pronuncia significativa per la novità della questione trattata, dispone che venga rilevata, classificata e inserita nella banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, rendendola accessibile agli altri giudici tributari e alla Corte di Cassazione.
Domande frequenti
Chi viene nominato componente dell'Ufficio del massimario nazionale?
Magistrati o giudici tributari nominati dal Consiglio di presidenza tra coloro che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali. L'incarico dura cinque anni e non è rinnovabile.
Quali decisioni massima l'Ufficio?
Tutte le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di primo grado.
La Corte di Cassazione può consultare la banca dati del massimario tributario?
Sì, tramite una convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza e la Corte di Cassazione, sono stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito.
I componenti dell'Ufficio continuano a svolgere funzioni giurisdizionali?
Possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali. In tal caso, i giudici tributari ricevono un trattamento economico sostitutivo pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici per la presidenza di corte.
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