Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 92 D.Lgs. 175/2024 – Ripresa del processo sospeso o interrotto

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della corte di giustizia tributaria, che provvede a norma dell'articolo 78.

2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della corte di giustizia tributaria, quest'ultimo provvede a norma del comma 1.

3. La comunicazione di cui all'articolo 79, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'articolo 62, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.

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In sintesi

  • Cessata la causa di sospensione, il processo continua se entro sei mesi una delle parti presenta istanza di trattazione al presidente di sezione, che provvede a norma dell'articolo 78.
  • In caso di interruzione, entro sei mesi dalla dichiarazione la parte colpita, i suoi successori o qualsiasi altra parte possono presentare istanza di trattazione.
  • La comunicazione dell'avviso di trattazione va fatta anche alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente.
  • Entro un anno dalla morte di una parte la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente e impersonalmente nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata dal defunto.

Rimettere in moto il giudizio. L'articolo 92 disciplina la ripresa del processo dopo lo stallo determinato da sospensione o interruzione. Il meccanismo è imperniato su un termine di sei mesi, decorrente dalla cessazione della causa di sospensione o dalla dichiarazione di interruzione: entro tale termine deve essere presentata istanza di trattazione al presidente di sezione, che provvede a norma dell'articolo 78 fissando la data di trattazione. Il mancato rispetto del termine espone al rischio di estinzione per inattività disciplinata dall'articolo 94.

La legittimazione a riattivare il processo è ampia. In caso di sospensione può provvedere una qualsiasi delle parti; in caso di interruzione, oltre alla parte colpita dall'evento e ai suoi successori, può agire anche qualsiasi altra parte, così da non lasciare il giudizio nelle mani esclusive di chi è stato toccato dall'evento.

Il comma 3 cura il contraddittorio con chi è stato colpito dall'evento: l'avviso di trattazione previsto dall'articolo 79 deve essere comunicato anche alla parte colpita o ai suoi successori personalmente. Per agevolare la riattivazione, entro un anno dalla morte di una parte la comunicazione può avvenire agli eredi collettivamente e impersonalmente, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata dal defunto. La parte colpita può infine costituirsi anche solo depositando documenti o memorie o partecipando alla discussione, assistita ove previsto da difensore incaricato.

Casi pratici

Caso 1: Eredi che riprendono il giudizio

Interrotto il processo per la morte del ricorrente, gli eredi presentano entro sei mesi istanza di trattazione al presidente di sezione, che provvede a norma dell'articolo 78. L'avviso di trattazione è comunicato loro come previsto dall'articolo 92, e il giudizio prosegue.

Domande frequenti

Entro quanto va riattivato il processo?

Entro sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione o dalla dichiarazione di interruzione, presentando istanza di trattazione al presidente di sezione.

Chi può chiedere la ripresa?

In caso di sospensione, una delle parti; in caso di interruzione, la parte colpita dall'evento, i suoi successori o qualsiasi altra parte.

Come si avvisano gli eredi della parte deceduta?

La comunicazione va fatta personalmente; entro un anno dalla morte può essere effettuata agli eredi collettivamente e impersonalmente nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata dal defunto.

Cosa rischia chi non riattiva il processo nel termine?

L'inerzia può condurre all'estinzione del processo per inattività delle parti ai sensi dell'articolo 94.

Fonti consultate: 1 fonte verificata
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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