Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
All'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/858 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Nell'adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'articolo 107 inserisce un nuovo paragrafo 4 nell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2018/858 sull'omologazione dei veicoli a motore.
Quando la Commissione adotta atti delegati in materia di veicoli, deve tenere conto dei requisiti AI Act (capo III, sezione 2) se gli atti riguardano sistemi di IA che sono componenti di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689.
Si tratta di una disposizione di coordinamento normativo tra il quadro AI Act e la legislazione settoriale sull'omologazione dei veicoli.
Garantisce che i sistemi di IA integrati nei veicoli (es. guida autonoma, sistemi ADAS) rispettino sia i requisiti di omologazione sia i requisiti AI Act in modo coerente.
Indice dei contenuti
Il coordinamento tra AI Act e normativa sull'omologazione veicoli
L'articolo 107 del Regolamento (UE) 2024/1689 è una disposizione di coordinamento normativo: modifica il Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, che disciplina l'omologazione e la vigilanza del mercato per i veicoli a motore e i loro rimorchi, nonché per i sistemi, i componenti e le unità tecniche separate destinati a tali veicoli.
La modifica è minima ma significativa: aggiunge un paragrafo 4 all'articolo 5 del Regolamento 2018/858, stabilendo che quando la Commissione adotta atti delegati per aggiornare la normativa di omologazione in relazione a sistemi di IA che sono «componenti di sicurezza» ai sensi dell'AI Act, deve tenere conto dei requisiti del capo III, sezione 2, del Regolamento (UE) 2024/1689.
Perché è necessario questo coordinamento
I veicoli a motore moderni - e in particolare quelli dotati di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) o di guida autonoma - incorporano sistemi di IA che svolgono funzioni critiche per la sicurezza: riconoscimento degli ostacoli, mantenimento della corsia, frenata automatica di emergenza, percezione dell'ambiente di guida. Questi sistemi ricadono nell'ambito dell'AI Act come sistemi ad alto rischio (allegato I, sezione B, elenca espressamente i sistemi di sicurezza nei veicoli).
In assenza di coordinamento, potrebbe verificarsi una situazione in cui un sistema di IA per la guida soddisfa i requisiti di omologazione del Regolamento 2018/858 ma non i requisiti dell'AI Act (o viceversa), creando incertezza giuridica per i produttori e lacune nel livello di protezione dei consumatori e degli utenti della strada.
L'articolo 107 risolve questo problema a monte: imponendo alla Commissione di considerare i requisiti AI Act quando adotta atti delegati in ambito omologazione veicoli, garantisce che i due quadri normativi si evolvano in modo coerente.
L'ambito applicativo: i «componenti di sicurezza» AI
Il concetto chiave è quello di sistema di IA che è «componente di sicurezza» ai sensi dell'AI Act. L'allegato I, sezione B, del Regolamento (UE) 2024/1689 include tra i prodotti di armonizzazione dell'Unione i veicoli a motore e i relativi componenti soggetti all'omologazione del Regolamento 2018/858. Il rinvio incrociato tra i due regolamenti crea un meccanismo di «doppia copertura» per i sistemi di IA nei veicoli: soggetti sia alle regole di omologazione sia ai requisiti dell'AI Act.
Per i produttori di veicoli e di sistemi ADAS, questo significa che i sistemi di IA integrati devono soddisfare contemporaneamente: i requisiti tecnici di omologazione del Regolamento 2018/858 e degli atti delegati adottati in sua esecuzione; i requisiti della sezione 2 del capo III dell'AI Act (gestione del rischio, qualità dei dati, documentazione tecnica, trasparenza, supervisione umana, accuratezza e robustezza).
Atti delegati e aggiornamento dinamico
La scelta di intervenire attraverso il meccanismo degli atti delegati è significativa. Gli atti delegati consentono alla Commissione di aggiornare la normativa tecnica di omologazione in modo relativamente rapido, senza dover passare per la procedura legislativa ordinaria. Il nuovo paragrafo 4 garantisce che questi aggiornamenti - che nel settore automobilistico sono frequenti e necessari per stare al passo con l'evoluzione tecnologica - tengano sistematicamente conto dell'AI Act.
Per le imprese del settore automotive, questo meccanismo introduce un elemento di incertezza prospettica: le regole tecniche specifiche che emergeranno dagli atti delegati potranno evolvere nel tempo, richiedendo un monitoraggio continuo degli aggiornamenti normativi. Le associazioni di categoria e gli uffici di regulatory affairs dei costruttori dovranno seguire attentamente l'evoluzione sia della normativa di omologazione sia dell'AI Act e dei suoi atti di implementazione.
Implicazioni pratiche per produttori e fornitori nel settore automotive
Per i produttori di veicoli (Original Equipment Manufacturers, OEM) e per i fornitori di sistemi ADAS e di guida autonoma (Tier-1 e Tier-2 suppliers), l'articolo 107 ha implicazioni concrete nella gestione della conformità. Il fornitore del sistema di IA è soggetto agli obblighi dell'AI Act (documentazione tecnica, QMS, valutazione della conformità); il produttore del veicolo che integra il sistema è «fabbricante di prodotti» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), ed è anch'esso soggetto al regolamento.
La doppia conformità - omologazione e AI Act - deve essere gestita in modo integrato: idealmente, con un unico sistema di gestione della qualità che copra entrambi i quadri normativi (possibile ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'AI Act). I tempi di applicazione degli obblighi AI Act per i sistemi ad alto rischio (2 agosto 2026 per la gran parte degli obblighi, art. 113) si sovrappongono ai cicli di sviluppo dei veicoli, che tipicamente durano diversi anni: le imprese del settore devono dunque incorporare i requisiti AI Act già nella fase di progettazione dei nuovi modelli.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Cosa modifica concretamente l'articolo 107 AI Act?
Inserisce un nuovo paragrafo 4 nell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2018/858 sull'omologazione dei veicoli, obbligando la Commissione a tenere conto dei requisiti AI Act (capo III, sezione 2) quando adotta atti delegati in materia di sistemi di IA che sono componenti di sicurezza dei veicoli.
Tutti i sistemi di IA nei veicoli sono soggetti all'AI Act?
Solo quelli classificabili come componenti di sicurezza ad alto rischio ai sensi dell'allegato I, sezione B, dell'AI Act (che richiama i prodotti soggetti alla normativa di omologazione). Sistemi di IA nei veicoli con funzioni non di sicurezza (es. sistemi di infotainment) possono ricadere in categorie di rischio inferiore.
Un produttore di veicoli è fornitore o deployer ai sensi dell'AI Act?
Dipende dal caso concreto. Se integra nel veicolo un sistema di IA sviluppato da un Tier-1 supplier, può essere qualificato come 'fabbricante di prodotti' ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. e), soggetto a specifici obblighi. Se sviluppa internamente il sistema, è fornitore a tutti gli effetti.
I requisiti AI Act per i veicoli sono già applicabili?
La gran parte degli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio diventa applicabile dal 2 agosto 2026 (art. 113). I produttori di veicoli devono però incorporare i requisiti già nella fase di progettazione dei nuovi modelli, data la lunghezza dei cicli di sviluppo automotive.
Qual è il raccordo pratico tra omologazione e AI Act per un produttore?
Il QMS AI Act (art. 17) può essere integrato nel sistema di gestione della qualità già previsto per l'omologazione (art. 17, paragrafo 3, AI Act). La documentazione tecnica, la valutazione del rischio e le procedure di test devono coprire entrambi i quadri normativi.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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Il coordinamento tra AI Act e normativa sull'omologazione veicoli
L'articolo 107 del Regolamento (UE) 2024/1689 è una disposizione di coordinamento normativo: modifica il Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, che disciplina l'omologazione e la vigilanza del mercato per i veicoli a motore e i loro rimorchi, nonché per i sistemi, i componenti e le unità tecniche separate destinati a tali veicoli.
La modifica è minima ma significativa: aggiunge un paragrafo 4 all'articolo 5 del Regolamento 2018/858, stabilendo che quando la Commissione adotta atti delegati per aggiornare la normativa di omologazione in relazione a sistemi di IA che sono «componenti di sicurezza» ai sensi dell'AI Act, deve tenere conto dei requisiti del capo III, sezione 2, del Regolamento (UE) 2024/1689.
Perché è necessario questo coordinamento
I veicoli a motore moderni - e in particolare quelli dotati di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) o di guida autonoma - incorporano sistemi di IA che svolgono funzioni critiche per la sicurezza: riconoscimento degli ostacoli, mantenimento della corsia, frenata automatica di emergenza, percezione dell'ambiente di guida. Questi sistemi ricadono nell'ambito dell'AI Act come sistemi ad alto rischio (allegato I, sezione B, elenca espressamente i sistemi di sicurezza nei veicoli).
In assenza di coordinamento, potrebbe verificarsi una situazione in cui un sistema di IA per la guida soddisfa i requisiti di omologazione del Regolamento 2018/858 ma non i requisiti dell'AI Act (o viceversa), creando incertezza giuridica per i produttori e lacune nel livello di protezione dei consumatori e degli utenti della strada.
L'articolo 107 risolve questo problema a monte: imponendo alla Commissione di considerare i requisiti AI Act quando adotta atti delegati in ambito omologazione veicoli, garantisce che i due quadri normativi si evolvano in modo coerente.
L'ambito applicativo: i «componenti di sicurezza» AI
Il concetto chiave è quello di sistema di IA che è «componente di sicurezza» ai sensi dell'AI Act. L'allegato I, sezione B, del Regolamento (UE) 2024/1689 include tra i prodotti di armonizzazione dell'Unione i veicoli a motore e i relativi componenti soggetti all'omologazione del Regolamento 2018/858. Il rinvio incrociato tra i due regolamenti crea un meccanismo di «doppia copertura» per i sistemi di IA nei veicoli: soggetti sia alle regole di omologazione sia ai requisiti dell'AI Act.
Per i produttori di veicoli e di sistemi ADAS, questo significa che i sistemi di IA integrati devono soddisfare contemporaneamente: i requisiti tecnici di omologazione del Regolamento 2018/858 e degli atti delegati adottati in sua esecuzione; i requisiti della sezione 2 del capo III dell'AI Act (gestione del rischio, qualità dei dati, documentazione tecnica, trasparenza, supervisione umana, accuratezza e robustezza).
Atti delegati e aggiornamento dinamico
La scelta di intervenire attraverso il meccanismo degli atti delegati è significativa. Gli atti delegati consentono alla Commissione di aggiornare la normativa tecnica di omologazione in modo relativamente rapido, senza dover passare per la procedura legislativa ordinaria. Il nuovo paragrafo 4 garantisce che questi aggiornamenti - che nel settore automobilistico sono frequenti e necessari per stare al passo con l'evoluzione tecnologica - tengano sistematicamente conto dell'AI Act.
Per le imprese del settore automotive, questo meccanismo introduce un elemento di incertezza prospettica: le regole tecniche specifiche che emergeranno dagli atti delegati potranno evolvere nel tempo, richiedendo un monitoraggio continuo degli aggiornamenti normativi. Le associazioni di categoria e gli uffici di regulatory affairs dei costruttori dovranno seguire attentamente l'evoluzione sia della normativa di omologazione sia dell'AI Act e dei suoi atti di implementazione.
Implicazioni pratiche per produttori e fornitori nel settore automotive
Per i produttori di veicoli (Original Equipment Manufacturers, OEM) e per i fornitori di sistemi ADAS e di guida autonoma (Tier-1 e Tier-2 suppliers), l'articolo 107 ha implicazioni concrete nella gestione della conformità. Il fornitore del sistema di IA è soggetto agli obblighi dell'AI Act (documentazione tecnica, QMS, valutazione della conformità); il produttore del veicolo che integra il sistema è «fabbricante di prodotti» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), ed è anch'esso soggetto al regolamento.
La doppia conformità - omologazione e AI Act - deve essere gestita in modo integrato: idealmente, con un unico sistema di gestione della qualità che copra entrambi i quadri normativi (possibile ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'AI Act). I tempi di applicazione degli obblighi AI Act per i sistemi ad alto rischio (2 agosto 2026 per la gran parte degli obblighi, art. 113) si sovrappongono ai cicli di sviluppo dei veicoli, che tipicamente durano diversi anni: le imprese del settore devono dunque incorporare i requisiti AI Act già nella fase di progettazione dei nuovi modelli.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Cosa modifica concretamente l'articolo 107 AI Act?
Inserisce un nuovo paragrafo 4 nell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2018/858 sull'omologazione dei veicoli, obbligando la Commissione a tenere conto dei requisiti AI Act (capo III, sezione 2) quando adotta atti delegati in materia di sistemi di IA che sono componenti di sicurezza dei veicoli.
Tutti i sistemi di IA nei veicoli sono soggetti all'AI Act?
Solo quelli classificabili come componenti di sicurezza ad alto rischio ai sensi dell'allegato I, sezione B, dell'AI Act (che richiama i prodotti soggetti alla normativa di omologazione). Sistemi di IA nei veicoli con funzioni non di sicurezza (es. sistemi di infotainment) possono ricadere in categorie di rischio inferiore.
Un produttore di veicoli è fornitore o deployer ai sensi dell'AI Act?
Dipende dal caso concreto. Se integra nel veicolo un sistema di IA sviluppato da un Tier-1 supplier, può essere qualificato come 'fabbricante di prodotti' ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. e), soggetto a specifici obblighi. Se sviluppa internamente il sistema, è fornitore a tutti gli effetti.
I requisiti AI Act per i veicoli sono già applicabili?
La gran parte degli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio diventa applicabile dal 2 agosto 2026 (art. 113). I produttori di veicoli devono però incorporare i requisiti già nella fase di progettazione dei nuovi modelli, data la lunghezza dei cicli di sviluppo automotive.
Qual è il raccordo pratico tra omologazione e AI Act per un produttore?
Il QMS AI Act (art. 17) può essere integrato nel sistema di gestione della qualità già previsto per l'omologazione (art. 17, paragrafo 3, AI Act). La documentazione tecnica, la valutazione del rischio e le procedure di test devono coprire entrambi i quadri normativi.