- L'art. 129 consente la concessione in uso di immobili demaniali o del patrimonio statale a enti locali, ASL ed enti ausiliari per realizzare centri di cura e recupero per tossicodipendenti.
- La concessione avviene con convenzione almeno decennale, disposta con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
- I concessionari possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione attingendo ai contributi di cui all'art. 128, nel rispetto dei vincoli sui beni.
- La domanda e' presentata alla Presidenza del Consiglio, che la trasmette al Ministero delle finanze entro 60 giorni; il Ministro decide entro 180 giorni.
- In caso di silenzio-inadempimento, il Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale può richiedere l'iscrizione della questione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.
Testo dell'articoloVigente
Art. 129 T.U. Stupefacenti — Concessione di strutture appartenenti allo stato
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
Nota: Ripristino
1. Agli enti locali, alle unita' sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'articolo 116,nonche' alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura e rucupero di tossicodipendenti, nonche' per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.
2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'art. 2 della legge 11 luglio 1986, n.
390. 3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio – Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale puo' chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Torna al sommario
Stesso numero, altri codici
- Art. 129 Cod. Amb. — accessi ed ispezioni
- Art. 129 D.Lgs. 209/2005 — Soggetti esclusi dall'assicurazione
- Art. 129 D.Lgs. 42/2004 — Provvedimenti legislativi particolari
- Art. 129 Codice Civile: Diritti dei coniugi in buona fede
- Articolo 129 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 129 Codice del Consumo: Conformità al contratto
Commento
Ratio: valorizzare il patrimonio pubblico per le politiche antidroga
L'art. 129 del D.P.R. 309/1990 risponde a un'esigenza pratica: spesso gli enti ausiliari che gestiscono comunita' terapeutiche faticano a reperire immobili idonei sul mercato privato a prezzi sostenibili. Il patrimonio immobiliare pubblico — demanio dello Stato e patrimonio disponibile e indisponibile — include strutture (ex caserme, ex ospedali, edifici storici abbandonati) che potrebbero essere valorizzate attraverso la destinazione a centri di cura e recupero per tossicodipendenti. L'art. 129 attiva questo meccanismo, affiancando agli strumenti finanziari dell'art. 128 uno strumento patrimoniale.
Soggetti ammessi e tipologie di strutture
Possono beneficiare della concessione gli stessi soggetti legittimati a presentare progetti ai sensi dell'art. 127 co. 3: enti locali, unita' sanitarie locali, enti iscritti agli albi regionali di cui all'art. 116, nonche' le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali (L. 266/1991 art. 6). La concessione riguarda edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato. La destinazione ammessa e' duplice: centri di cura e recupero per tossicodipendenti e centri e case di lavoro per i riabilitati, ossia strutture dedicati al reinserimento lavorativo di chi ha completato il percorso terapeutico.
La procedura: convenzione decennale e decreto interministeriale
La concessione avviene attraverso una convenzione di durata almeno decennale, formalizzata con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il procedimento (comma 3-bis) e' articolato in tre fasi: (1) il soggetto interessato presenta la domanda alla Presidenza del Consiglio — Dipartimento per gli affari sociali; (2) la Presidenza trasmette la domanda al Ministero delle finanze entro 60 giorni, corredandola con il proprio parere; (3) il Ministro delle finanze decide entro 180 giorni dalla ricezione. La sua inosservanza attiva il meccanismo di escalation: il Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale può chiedere l'iscrizione della questione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.
Opere di adattamento e fondi utilizzabili
Il comma 2 prevede che gli enti concessionari possano effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per adattare le strutture alla destinazione terapeutica, attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128. La concessione d'uso abbatte il costo di acquisizione dell'immobile, mentre il contributo in conto capitale copre le spese di ristrutturazione. L'unico vincolo e' il rispetto delle norme di tutela eventualmente gravanti sui beni (es. vincoli culturali o paesaggistici).
Raccordo sistematico con gli artt. 115, 116 e 130 del T.U.
L'art. 129 va letto insieme alle disposizioni sugli enti ausiliari (art. 115) e sugli albi regionali (art. 116). La stessa logica si riscontra nell'art. 130, che disciplina la concessione di strutture degli enti locali agli stessi soggetti. Il sistema complessivo delinea un modello in cui lo Stato e gli enti territoriali mettono a disposizione sia risorse finanziarie (artt. 127-128) sia beni immobili (artt. 129-130) per sostenere la rete del privato sociale nel settore delle dipendenze.
Casi pratici
Caso 1: ASL che ottiene in concessione un ex ospedale per centro di recupero
Un'ASL individua un ex ospedale dismesso di proprieta' demaniale, idoneo ad ospitare un centro di recupero con 50 posti letto. Tizio, direttore generale dell'ASL, presenta domanda alla Presidenza del Consiglio — Dipartimento per gli affari sociali, allegando il progetto di destinazione e il piano di ristrutturazione. La Presidenza del Consiglio trasmette la domanda al Ministero delle finanze entro 60 giorni con parere favorevole. Il Ministro emette il decreto concessorio entro i 180 giorni previsti dal comma 3-bis. L'ASL stipula poi la convenzione decennale e procede ai lavori di adattamento, finanziati con il contributo in conto capitale dell'art. 128.
Caso 2: Ente ausiliario e il meccanismo di silenzio-inadempimento
Caia, presidente di una comunita' terapeutica iscritta all'albo regionale, presenta domanda nel marzo 2023 per la concessione di una struttura demaniale. La Presidenza del Consiglio trasmette la domanda al Ministero delle finanze entro i 60 giorni. Trascorsi i 180 giorni previsti senza risposta, Caia segnala il silenzio-inadempimento al Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale. Quest'ultimo chiede l'iscrizione della questione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, obbligando l'amministrazione a pronunciarsi espressamente.
Caso 3: Opere di restauro su immobile demaniale vincolato
Un ente ausiliario ottiene in concessione un edificio storico appartenente al patrimonio dello Stato, classificato come bene culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Sempronio, architetto incaricato dall'ente, deve presentare il progetto di restauro alla Soprintendenza per l'autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice dei beni culturali. Solo dopo l'autorizzazione soprintendentizia può avviare i lavori con i fondi dell'art. 128. Il vincolo culturale limita le tipologie di intervento consentite, ma non impedisce di adattare l'immobile alla destinazione terapeutica ove compatibile con la conservazione del bene.
Domande frequenti
Quali soggetti possono ottenere in concessione immobili statali ai sensi dell'art. 129?
Enti locali, ASL, enti ausiliari iscritti agli albi regionali dell'art. 116 e organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali (L. 266/1991). La destinazione deve essere a centri di cura e recupero per tossicodipendenti o case di lavoro per i riabilitati.
Come si avvia la procedura per ottenere la concessione di un immobile statale?
Il soggetto interessato presenta domanda alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari sociali. Entro 60 giorni la Presidenza trasmette la domanda al Ministero delle finanze con il proprio parere. Il Ministro decide entro 180 giorni dalla ricezione.
Cosa succede se il Ministero delle finanze non risponde entro 180 giorni?
Si configura un silenzio-inadempimento che legittima il Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale a chiedere l'iscrizione della questione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, attivando una pressione istituzionale sull'amministrazione patrimoniale.
L'ente concessionario puo' ristrutturare l'immobile demaniale ricevuto?
Si'. Il comma 2 consente di effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per adattare le strutture alla destinazione terapeutica, utilizzando i contributi di cui all'art. 128. Occorre rispettare eventuali vincoli culturali o paesaggistici gravanti sull'immobile.
Per quanto tempo dura la concessione degli immobili statali?
La convenzione deve avere una durata di almeno dieci anni (comma 1). La durata e' fissata nella convenzione stessa, che disciplina anche le modalita' di controllo e le cause di risoluzione anticipata del rapporto.
Vedi anche