Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 130 T.U. Stupefacenti – Concessione delle strutture degli enti locali

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116, beni immobiliari di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.

2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'art.

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In sintesi

  • L'art. 130 prevede che regioni, province autonome, enti locali e loro enti strumentali possano concedere in uso gratuito beni immobili di proprietà agli enti ausiliari ex art. 115.
  • La concessione è ammessa anche a favore di enti che possiedano solo i requisiti minimi di cui all'art. 116 co. 2 lett. a) e c), senza necessità di iscrizione completa all'albo.
  • I beni concessi devono avere un vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti disciplinate dal T.U.
  • L'uso è disciplinato da una apposita convenzione che fissa durata, modalità di controllo, cause di risoluzione e autorizzazione alle modificazioni.
Indice dei contenuti

Ratio e differenze rispetto all'art. 129

L'art. 130 completa il quadro degli strumenti patrimoniali del T.U. Stupefacenti, affiancando all'art. 129 (patrimonio statale) la disciplina per gli immobili di proprietà degli enti territoriali. La differenza fondamentale rispetto all'art. 129 è la gratuità della concessione: mentre la concessione di beni statali avviene normalmente a titolo oneroso, l'art. 130 stabilisce espressamente che la concessione è in uso gratuito. Questa scelta riflette la natura solidaristica dell'attività svolta dagli enti ausiliari e l'interesse pubblico al funzionamento della rete terapeutica territoriale.

Soggetti concedenti e soggetti beneficiari

Sul versante dei concedenti, la disposizione è ampia: possono cedere in uso gratuito i propri immobili le regioni, le province autonome, gli enti locali (comuni, province, città metropolitane) e i loro enti strumentali e ausiliari. Sul versante dei beneficiari, la platea è quella degli enti ausiliari di cui all'art. 115 del T.U. La norma introduce però una semplificazione importante: può beneficiare della concessione anche chi possiede i soli requisiti di cui all'art. 116 co. 2 lett. a) (requisito organizzativo) e c) (assenza di finalità di lucro), senza necessità di iscrizione completa all'albo regionale. Questo allargamento consente di coinvolgere anche enti di recente costituzione, purché garantiscano i requisiti sostanziali minimi.

Il vincolo di destinazione e la convenzione

Il cuore della norma è il vincolo di destinazione: i beni concessi devono essere utilizzati esclusivamente per le attività di prevenzione, recupero e reinserimento (anche lavorativo) dei tossicodipendenti disciplinate dal T.U. 309/1990. Il vincolo è di diritto pubblico e si impone sull'ente concessionario indipendentemente da quanto previsto nella convenzione. L'uso è regolato da un atto convenzionale che deve disciplinare almeno: (a) la durata della concessione; (b) le modalità di controllo sull'utilizzo del bene da parte dell'ente concedente; (c) le cause di risoluzione del rapporto (es. mancato utilizzo, utilizzo difforme, cessazione dell'attività); (d) le modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene - compresa la facoltà di utilizzare i contributi di cui all'art. 128 per finanziare eventuali lavori di adattamento.

Raccordo sistematico e profili di diritto degli enti locali

L'art. 130 si inserisce nel sistema di sostegno alla rete del privato sociale delineato dagli artt. 127-129. La gratuità della concessione richiede che l'ente locale la giustifichi come atto di gestione patrimoniale orientato all'interesse pubblico, nel rispetto delle norme sulla contabilità degli enti locali (D.Lgs. 267/2000, TUEL) e sull'evidenza pubblica per la selezione del beneficiario, che alcune regioni richiedono attraverso bandi comparativi. La convenzione deve prevedere strumenti di controllo: accesso ispettivo da parte dell'ente concedente, obbligo di rendicontazione periodica, verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi del beneficiario. Alla risoluzione segue la restituzione del bene, con le eventuali migliorie apportate - salvo patto contrario sulla rimozione delle stesse.

Casi pratici

Caso 1: Comune che concede un immobile in uso gratuito a una comunita terapeutica

Il comune di cui Tizio è sindaco possiede un ex scuola elementare inutilizzata. L'ente ausiliario locale, iscritto all'albo regionale, chiede la concessione gratuita ai sensi dell'art. 130 per trasformarla in un centro diurno per tossicodipendenti. Il consiglio comunale approva la delibera di concessione, riconoscendo l'interesse pubblico dell'iniziativa. La convenzione fissata per 15 anni prevede il diritto del comune di effettuare ispezioni annuali, l'obbligo dell'ente di mantenere le necessarie autorizzazioni sanitarie e la risoluzione automatica in caso di cessazione dell'attività terapeutica per oltre 6 mesi.

Caso 2: Ente ausiliario con soli requisiti minimi e concessione regionale

Caia gestisce un'associazione di promozione sociale che vuole avviare un progetto di reinserimento lavorativo per ex tossicodipendenti. L'associazione non è ancora iscritta all'albo regionale degli enti ausiliari (art. 116), ma possiede i requisiti di cui alle lett. a) e c) del comma 2: struttura organizzativa adeguata e statuto senza finalità di lucro. La regione, verificata la sussistenza dei requisiti minimi, concede in uso gratuito un immobile del patrimonio regionale per tre anni, rinnovabili. La brevità del termine iniziale è funzionale a una verifica dell'effettiva capacità gestionale dell'associazione.

Caso 3: Utilizzo dei contributi dell'art. 128 su immobile concesso dal comune

Un ente ausiliario ha ottenuto dal comune la concessione gratuita di un capannone dismesso. Sempronio, presidente dell'ente, vuole ristrutturarlo per ricavarvi appartamenti protetti per persone in percorso di recupero. La convenzione prevede espressamente che l'ente possa apportare modificazioni previa autorizzazione scritta del comune. Sempronio presenta domanda al CER per il contributo in conto capitale ai sensi dell'art. 128 e, parallelamente, chiede e ottiene l'autorizzazione comunale alle opere. I lavori vengono eseguiti con il contributo pubblico nel rispetto del vincolo di destinazione.

Domande frequenti

Chi può concedere in uso gratuito immobili agli enti ausiliari ai sensi dell'art. 130?

Regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali (comuni, province, città metropolitane) e i loro enti strumentali e ausiliari. La concessione è gratuita e deve essere formalizzata in una convenzione che disciplina durata, controllo e cause di risoluzione.

Un ente non ancora iscritto all'albo regionale può beneficiare della concessione?

Sì, se possiede almeno i requisiti minimi di cui all'art. 116 co. 2 lett. a) e c) - requisito organizzativo e assenza di finalità di lucro. L'art. 130 non richiede l'iscrizione completa all'albo, agevolando così l'ingresso di nuovi soggetti nel sistema.

Quali attività devono essere svolte negli immobili concessi ai sensi dell'art. 130?

Esclusivamente attività di prevenzione, recupero e reinserimento (anche lavorativo) dei tossicodipendenti, come disciplinate dal T.U. 309/1990. L'utilizzo dell'immobile per finalità diverse comporta la risoluzione della convenzione e la restituzione del bene.

L'ente beneficiario può eseguire lavori di adattamento sull'immobile concesso?

Sì, ma solo con autorizzazione dell'ente concedente, secondo le modalità disciplinate dalla convenzione. I lavori possono essere finanziati con i contributi in conto capitale previsti dall'art. 128 del T.U., previa verifica della compatibilità con eventuali vincoli sull'immobile.

Come vengono controllati gli enti beneficiari della concessione?

La convenzione deve prevedere modalità di controllo sull'utilizzo del bene da parte dell'ente concedente. Tipicamente si tratta di ispezioni periodiche, obbligo di rendicontazione e verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi. La violazione determina la risoluzione del rapporto.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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