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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nelle ipotesi di obbligazione solidale per il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie stradali, l'amministrazione determina quale tra i condebitori solidali sottoporre ad esecuzione coattiva mediante iscrizione a ruolo.
  • La scelta del condebitore da escutere avviene ai sensi degli artt. 1292 e seguenti del codice civile, che disciplinano la solidarietà passiva.
  • La solidarietà passiva implica che ciascun condebitore può essere costretto all'adempimento per l'intera somma, e il pagamento da parte di uno libera gli altri verso l'amministrazione.
  • L'iscrizione a ruolo è lo strumento attraverso cui l'amministrazione avvia la riscossione coattiva nei confronti del soggetto selezionato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 382 DPR 495/1992 — Solidarietà e iscrizione a ruolo

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Nei casi di solidarietà per il pagamento di somme di denaro a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, ai fini della formazione del ruolo, l'amministrazione determina, ai sensi degli articoli 1292 e seguenti del codice civile, quale tra i condebitori solidali è sottoposto ad esecuzione coattiva. Nota all'art. 382: – Il testo dell' art. 1292 del codice civile è il seguente: "Art. 1292 (Nozione della solidarietà). – L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori".

Commento

La solidarietà nelle sanzioni del Codice della Strada: chi paga?

Il diritto della circolazione stradale conosce situazioni in cui più soggetti possono essere tenuti al pagamento di una stessa sanzione pecuniaria. Il caso più comune è quello del proprietario del veicolo che risponde solidalmente con il conducente per le infrazioni commesse da quest'ultimo alla guida del mezzo: l'art. 196 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) stabilisce che il proprietario del veicolo è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento della somma dovuta, salvo che provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

L'art. 382 del DPR 495/1992 disciplina il momento successivo a quello dell'accertamento dell'infrazione e della notifica del verbale: regola le modalità operative con cui l'amministrazione procede alla riscossione coattiva quando la sanzione non è stata spontaneamente pagata, e vi sono più soggetti coobbligati in solido.

Il meccanismo della solidarietà passiva: il richiamo al codice civile

L'art. 382 richiama espressamente gli artt. 1292 e seguenti del codice civile sulla solidarietà passiva. L'art. 1292 c.c. definisce la solidarietà: l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità, e l'adempimento da parte di uno libera gli altri.

Questo richiamo ha conseguenze pratiche importanti:

  • L'amministrazione non deve ripartire la sanzione tra i condebitori: può esigere l'intero importo da uno solo di essi;
  • Il condebitore che ha pagato ha diritto di regresso verso gli altri per le rispettive quote (art. 1299 c.c.);
  • L'interruzione della prescrizione nei confronti di un condebitore solidale produce effetti anche verso gli altri (art. 1310 c.c.);
  • La rinuncia alla solidarietà da parte dell'amministrazione verso uno dei condebitori non libera gli altri (art. 1311 c.c.).
La scelta del condebitore da iscrivere a ruolo

La norma attribuisce all'amministrazione creditrice — tipicamente il Comune, la Prefettura, la Polizia stradale o l'ente accertatore — il potere discrezionale di determinare quale condebitore sottoporre all'esecuzione coattiva. Questa scelta avviene ai fini della formazione del ruolo, ossia dell'atto con cui l'amministrazione trasmette all'Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) l'elenco dei crediti da riscuotere.

I criteri per la scelta non sono rigidamente predeterminati dalla norma, che si limita a rinviare alle regole civilistiche della solidarietà. Nella pratica l'amministrazione tende a iscrivere a ruolo in via prioritaria il soggetto nei confronti del quale l'esecuzione è più probabile (soggetto solvibile, residente, con beni aggredibili), riservando l'iscrizione degli altri condebitori come misura successiva o complementare.

Il ruolo e l'esecuzione coattiva: lo strumento procedurale

Il ruolo è un titolo esecutivo amministrativo che consente all'Agente della riscossione di procedere alla riscossione coattiva senza dover ricorrere al giudice ordinario. Una volta iscritto a ruolo il nominativo del condebitore selezionato e notificata la cartella di pagamento, l'Agente della riscossione può procedere con pignoramento di stipendi, conti correnti, beni mobili e immobili.

Il debitore iscritto a ruolo ha la facoltà di presentare ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento — nel termine di legge — davanti al Giudice di Pace (per le sanzioni del Codice della Strada) se contesta il merito della sanzione, o davanti alle Commissioni tributarie/giudice ordinario se contesta vizi formali del ruolo o della cartella. Il ricorso al Giudice di Pace deve però essere presentato tempestivamente, pena la decadenza.

Il regresso tra condebitori solidali

Una volta che l'amministrazione ha ottenuto il pagamento da uno dei condebitori solidali, si apre il capitolo del regresso interno. Il condebitore che ha pagato può agire in giudizio contro gli altri coobbligati per recuperare le quote di rispettiva pertinenza (di regola in parti uguali, salvo diversa convenzione). In materia di sanzioni stradali il rapporto più frequente è quello tra proprietario e conducente: il proprietario che ha pagato in solido la sanzione inflitta al conducente può recuperare l'intero importo dal conducente stesso, essendo questi il soggetto autore della violazione.

Domande frequenti

Chi viene iscritto a ruolo quando ci sono più condebitori solidali per una multa?

L'amministrazione sceglie discrezionalmente quale tra i condebitori solidali iscrivere a ruolo per l'esecuzione coattiva. In genere viene selezionato il soggetto più solvibile o con beni più facilmente aggredibili. La scelta avviene ai sensi degli artt. 1292 e seguenti del codice civile sulla solidarietà passiva.

Il proprietario del veicolo è sempre responsabile solidale per le infrazioni del conducente?

Sì, ai sensi dell'art. 196 del Codice della Strada, salvo che il proprietario provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà (ad esempio in caso di furto del veicolo regolarmente denunciato). In mancanza di tale prova, il proprietario risponde solidalmente con il conducente per l'intera somma.

Se pago la multa come proprietario, posso rivalermi sul conducente?

Sì. Il condebitore solidale che ha pagato l'intero importo ha diritto di regresso contro gli altri per le loro quote (art. 1299 c.c.). In genere il proprietario può recuperare l'intera somma dal conducente, che è l'autore materiale della violazione. Il regresso si esercita in sede civile ordinaria.

Entro quanto tempo si può fare ricorso contro una cartella per sanzione stradale?

Il ricorso al Giudice di Pace avverso la cartella di pagamento per sanzioni del Codice della Strada deve essere presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza. In caso di vizi formali del ruolo o della cartella possono applicarsi termini diversi davanti al giudice ordinario.

L'interruzione della prescrizione verso un condebitore vale anche per gli altri?

Sì. Ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti che interrompono la prescrizione nei confronti di uno dei debitori solidali producono effetti anche verso gli altri. Pertanto, la notifica di un atto interruttivo (es. il verbale o la cartella) a uno solo dei condebitori interrompe la prescrizione per tutti gli altri.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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