Testo dell'articoloVigente
Art. 384 DPR 495/1992 – Casi di impossibilità della contestazione immediata
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso in curva; d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
In sintesi
Indice dei contenuti
La contestazione immediata e le sue deroghe: il quadro normativo
L'articolo 384 del DPR 495/1992 disciplina i casi di impossibilità della contestazione immediata delle violazioni al Codice della Strada. La norma si colloca in attuazione dell'art. 201 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che prevede come regola generale la contestazione immediata della violazione al trasgressore presente, ma ammette deroghe quando la contestazione immediata non è materialmente possibile.
Il principio della contestazione immediata ha una finalità di garanzia per il trasgressore: sapere sul posto quale violazione gli viene addebitata, poter fornire spiegazioni immediate all'agente, comprendere subito le conseguenze (sanzione, decurtazione punti, eventuale sequestro del veicolo). La deroga, ammessa dall'art. 201 CdS nei casi di impossibilità materiale, non diminuisce le garanzie sostanziali del trasgressore, che riceverà il verbale a casa e avrà i medesimi diritti di opposizione.
Analisi dei casi tipici: la velocità eccessiva (lettera a)
Il caso più intuitivo è quello del veicolo lanciato ad eccessiva velocità che non può essere raggiunto dall'agente accertatore. Se un'auto sfreccia a 180 km/h in un tratto a 90 km/h di fronte a una pattuglia ferma sul lato della strada, è materialmente impossibile inseguirla, fermarla e contestarle immediatamente la violazione in modo sicuro. La lettera a) della norma riconosce questa realtà operativa, consentendo la notifica del verbale al proprietario del veicolo sulla base dei dati della targa.
La giurisprudenza amministrativa ha precisato che la «eccessiva velocità» non deve essere intesa in senso assoluto: ciò che conta è che, in quelle specifiche circostanze (traffico, geometria della strada, sicurezza dell'inseguimento), fosse materialmente impossibile procedere all'arresto sicuro del veicolo.
Il semaforo rosso (lettera b) e il sorpasso in curva (lettera c)
L'attraversamento di un incrocio con semaforo rosso è un caso in cui la contestazione immediata è strutturalmente impossibile: quando l'agente vede il veicolo che brucia il rosso, questo è già oltre l'incrocio e inseguirlo attraverso il medesimo rosso sarebbe pericoloso per la circolazione. La violazione è quindi accertata visivamente dall'agente, che prende nota della targa, e il verbale viene notificato successivamente.
Il sorpasso in curva presenta una dinamica analoga: l'agente che osserva il sorpasso in curva vietata è spesso in posizione da cui non può immediatamente intercettare il veicolo senza creare a sua volta situazioni di pericolo. Fermare il trasgressore in corrispondenza o immediatamente dopo una curva cieca, per di più con traffico che sopraggiunge, comporterebbe rischi per la sicurezza di tutti.
L'accertamento da agente su mezzo pubblico (lettera d)
Il caso della violazione accertata da un funzionario o agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto riflette la realtà operativa dei controlli effettuati da personale in borghese o in divisa che viaggia su autobus, tram o treno. In questa situazione, l'agente vede la violazione (es. un veicolo che non rispetta la precedenza, che circola in corsia riservata, che effettua una sosta vietata) ma non ha la possibilità fisica di scendere immediatamente dal mezzo, raggiungere il trasgressore e contestargli la violazione. La notifica differita è l'unica soluzione praticabile.
L'accertamento con apparecchi di rilevamento automatico (lettera e): la fattispecie più diffusa
La lettera e) è probabilmente la più rilevante nella prassi quotidiana: riguarda l'accertamento tramite apparecchi di rilevamento automatico - autovelox fissi e mobili, telecamere per semafori rossi (red light camera), sistema Tutor, dispositivi SCOUT, telecamere di lettura targhe. In tutti questi casi, la violazione è documentata fotograficamente o elettronicamente in un momento in cui il veicolo è già a distanza dal punto di accertamento o non è in grado di essere fermato nei modi regolamentari.
La norma evidenzia tre possibili situazioni: l'illecito è determinato in tempo successivo all'evento (es. la foto viene elaborata dopo che il veicolo è transitato), il veicolo è già lontano dal posto di accertamento, oppure è nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (es. l'autovelox è posizionato in una zona dove il fermo del veicolo in modo sicuro non è possibile). In tutti questi casi la notifica differita al proprietario del veicolo è pienamente legittima.
L'assenza del trasgressore e del proprietario (lettera f)
L'ultimo caso tipico è quello dell'accertamento della violazione in assenza sia del trasgressore sia del proprietario del veicolo. È la situazione classica della violazione alle norme sulla sosta: l'agente trova un veicolo parcheggiato in divieto di sosta, ma non c'è nessuno a bordo né nelle vicinanze. Non è possibile contestare la violazione a chi non è presente, e il verbale viene notificato per posta al proprietario del veicolo risultante dal PRA.
Il termine di 90 giorni e le conseguenze del ritardo
Nei casi di mancata contestazione immediata, l'art. 201 del Codice della Strada fissa un termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione entro il quale il verbale deve essere notificato al trasgressore o al proprietario del veicolo. Il mancato rispetto di questo termine comporta la decadenza della sanzione: il verbale notificato oltre i 90 giorni è illegittimo e deve essere opposto in sede giudiziale (Giudice di Pace) o amministrativa. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere il termine dei 90 giorni come perentorio.
Per i verbali notificati tramite raccomandata, il termine si considera rispettato se la raccomandata è spedita entro il novantesimo giorno, indipendentemente da quando viene consegnata al destinatario. La data rilevante è quella di spedizione, documentata dal timbro postale, non quella di ricezione da parte del trasgressore.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Entro quanti giorni deve essere notificato il verbale se non c'è stata contestazione immediata?
Entro 90 giorni dall'accertamento della violazione, come previsto dall'art. 201 del Codice della Strada. Il termine si riferisce alla data di spedizione della raccomandata, non a quella di ricezione. Un verbale spedito oltre il novantesimo giorno è tardivo e può essere annullato su opposizione del destinatario.
L'elenco dei casi di impossibilità di contestazione è tassativo?
No. L'art. 384 precisa espressamente che i casi indicati sono elencati 'a titolo esemplificativo'. Esistono quindi altri casi di impossibilità materiale non elencati che possono egualmente giustificare la mancata contestazione immediata e la successiva notifica del verbale, purché l'impossibilità sia reale e documentabile.
Se il conducente è diverso dal proprietario del veicolo, chi riceve il verbale?
Nei casi di mancata contestazione immediata, il verbale è notificato al proprietario del veicolo risultante dal Pubblico Registro Automobilistico. Il proprietario può eseguire il pagamento oppure comunicare entro i termini previsti i dati del conducente effettivo, trasferendo su quest'ultimo l'obbligo sanzionatorio.
Un autovelox deve essere segnalato prima del punto di rilevamento?
La presegnalazione degli autovelox è richiesta dalla normativa ministeriale e dalle circolari del Ministero dell'Interno. La sua mancanza può incidere sulla legittimità del verbale, ma è una questione che va distinta dall'art. 384 che disciplina i casi di mancata contestazione immediata. La giurisprudenza sul punto è articolata e dipende dal tipo di dispositivo e dalle circostanze.
Posso fare opposizione a un verbale notificato dopo 90 giorni dall'accertamento?
Sì. La decadenza per superamento dei 90 giorni è un motivo di illegittimità del verbale che deve essere fatto valere presentando opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica del verbale. Il ricorso deve eccepire specificamente la tardività della notifica, documentando le date (accertamento e spedizione) riportate sul verbale.