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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il verbale di accertamento di una violazione del Codice della Strada deve contenere data, ora, luogo, generalità del trasgressore e del proprietario del veicolo, estremi della patente, tipo e targa del veicolo, esposizione del fatto e norma violata.
  • L'accertatore deve informare il trasgressore sulle modalità di pagamento in misura ridotta, l'importo da pagare, i termini, l'ufficio competente e le coordinate bancarie/postali.
  • Deve essere indicata l'autorità competente a decidere sul ricorso proposto avverso il verbale.
  • I verbali devono essere registrati cronologicamente su un apposito registro con dati identificativi progressivi per anno solare.
  • Il verbale deve essere conforme al modello VI.1 allegato al Regolamento; se redatto con sistemi informatici deve contenere le stesse indicazioni del modello cartaceo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 383 DPR 495/1992 — Contestazione – Verbale di accertamento

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.

2. L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso.

3. I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.

4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.

Commento

Il verbale di accertamento: funzione e natura giuridica

L'articolo 383 del DPR 495/1992 disciplina il contenuto e le modalità di redazione del verbale di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, in attuazione delle norme procedurali del Codice stesso. Il verbale è l'atto formale con cui l'organo accertatore — agenti della polizia stradale, municipale, carabinieri, guardia di finanza, personale delle motorizzazioni — documenta l'illecito amministrativo e notifica al trasgressore (o al proprietario del veicolo responsabile in solido) l'accertamento della violazione e le conseguenze sanzionatorie.

Dal punto di vista giuridico, il verbale di accertamento è un atto amministrativo di natura dichiarativa che fa piena prova fino a querela di falso per quanto attiene ai fatti che l'agente dichiara di aver direttamente percepito. Questa efficacia probatoria privilegiata — tipica degli atti pubblici redatti da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni — rende particolarmente rilevante la corretta e completa redazione del verbale: eventuali vizi formali o sostanziali possono incidere sulla sua validità e dare luogo all'annullamento in sede di ricorso.

Il contenuto obbligatorio del verbale

Il comma 1 dell'art. 383 elenca gli elementi essenziali che il verbale deve contenere. Ciascuno di questi elementi svolge una funzione specifica nel procedimento sanzionatorio:

  • Data, ora e luogo della violazione: questi tre dati identificano il fatto nella sua dimensione spazio-temporale e consentono di verificare la prescrizione dell'illecito (i termini di notifica del verbale decorrono dalla data dell'accertamento), la competenza territoriale dell'organo accertatore e la corrispondenza tra il fatto documentato e le eventuali immagini riprese da sistemi di rilevazione automatica.
  • Generalità e residenza del trasgressore: le generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) sono necessarie per l'individuazione del soggetto responsabile e per la corretta notifica degli atti. La residenza è fondamentale per il rispetto delle norme sulla notificazione.
  • Proprietario del veicolo o soggetto solidale: in molte fattispecie del Codice della Strada (in particolare per le violazioni accertate con strumenti automatici, senza la presenza fisica dell'agente), il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente, e può essere chiamato a rispondere del pagamento della sanzione pecuniaria se il conducente non è stato identificato.
  • Estremi della patente di guida: la patente identifica il conducente autorizzato e consente di gestire l'eventuale decurtazione di punti. Gli estremi includono numero, categoria e data di rilascio.
  • Tipo del veicolo e targa: consentono di identificare in modo univoco il mezzo coinvolto nell'accertamento, indispensabile per le procedure di fermo, sequestro o dissequestro.
  • Sommaria esposizione del fatto: la descrizione narrativa della violazione deve essere chiara e sufficientemente dettagliata da consentire al trasgressore di comprendere la contestazione e di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa. Non è richiesta una descrizione prolissa, ma deve emergere con chiarezza la condotta contestata.
  • Citazione della norma violata: l'indicazione dell'articolo del Codice della Strada (o di altra fonte normativa) che si assume violato è elemento essenziale: senza di essa il trasgressore non può valutare la fondatezza della contestazione né individuare la sanzione applicabile.
  • Dichiarazioni del trasgressore: il trasgressore ha il diritto di far inserire nel verbale le proprie dichiarazioni. Queste dichiarazioni possono essere rilevanti in sede di ricorso come elemento di prova della versione del trasgressore al momento dell'accertamento.
Le informazioni sul pagamento in misura ridotta

Il comma 2 impone all'accertatore di fornire al trasgressore, contestualmente alla contestazione, tutte le informazioni necessarie per procedere al pagamento in misura ridotta quando sia consentito dalla norma violata. Questo obbligo informativo ha una funzione di tutela del trasgressore: consente a chi riconosce la propria responsabilità di definire la vicenda nel modo più conveniente, usufruendo dello sconto del pagamento in misura ridotta (di norma entro 60 giorni dalla notifica del verbale, salvo che la norma violata preveda termini diversi).

Le informazioni da fornire sono: l'ammontare della somma da pagare in misura ridotta, i termini per il pagamento, l'ufficio o il comando presso il quale il pagamento può essere effettuato, il numero di conto corrente postale o bancario utilizzabile. Queste indicazioni devono essere precise e aggiornate: indicazioni errate sull'importo o sul conto corrente potrebbero determinare un pagamento non andato a buon fine e conseguenti complicazioni procedurali per il trasgressore.

Il verbale deve indicare anche l'autorità competente a decidere sui ricorsi: per le violazioni del Codice della Strada, la competenza a decidere il ricorso spetta al Prefetto (ricorso amministrativo, entro 60 giorni dalla notifica) oppure al Giudice di Pace (ricorso giurisdizionale, entro 30 giorni dalla notifica). L'indicazione dell'autorità competente consente al trasgressore di scegliere consapevolmente la via da percorrere in caso di contestazione del verbale.

Il registro cronologico dei verbali

Il comma 3 disciplina un adempimento di carattere organizzativo ma con rilevanti implicazioni anche sul piano della prova: i verbali devono essere registrati cronologicamente su un apposito registro che riporta numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, generalità del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria.

Il numero di registrazione è progressivo per anno solare: questo sistema garantisce la tracciabilità di ogni verbale emesso dall'organo accertatore e consente verifiche sull'attività sanzionatoria in termini di numero di accertamenti, tipologie di violazioni riscontrate, percentuali di definizione (pagamento, ricorso, archiviazione). Il registro è uno strumento di controllo interno e di trasparenza dell'attività di accertamento, consultabile nel contesto di eventuali procedimenti ispettivi o contenziosi.

Nei moderni sistemi informatici, il registro cartaceo è stato sostituito o affiancato da banche dati digitali che consentono la consultazione in tempo reale, l'interoperabilità con altri sistemi (PRA, archivio patenti, sistemi di pagamento elettronico) e l'automatizzazione dei flussi documentali tra gli organi accertatori, le prefetture e le tesorerie.

Il modello del verbale: il modello VI.1 e i sistemi informatici

Il comma 4 stabilisce che il verbale deve essere conforme al modello VI.1 allegato al Regolamento, che ne costituisce parte integrante. Il modello standardizzato garantisce l'uniformità della documentazione su tutto il territorio nazionale, facilitando la comprensione da parte del trasgressore e la gestione amministrativa da parte degli uffici competenti.

La norma prevede espressamente che i verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati — ovvero i verbali elettronici ormai diffusissimi nelle forze di polizia stradale — debbano contenere le stesse informazioni del modello cartaceo. Questa disposizione risolve la questione della validità giuridica dei verbali elettronici: il formato può essere diverso (stampa da sistema informatico, notifica digitale) ma il contenuto informativo deve essere identico al modello cartaceo.

I verbali emessi da sistemi di rilevazione automatica della velocità (autovelox), di controllo del semaforo rosso (T-Red) e del transito nelle zone a traffico limitato (ZTL) sono redatti in conformità al modello VI.1 pur derivando da una procedura parzialmente automatizzata: la fase di accertamento è informatica, ma la fase di verifica e sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale è necessaria per conferire al verbale la natura di atto pubblico.

Vizi del verbale e conseguenze in sede di ricorso

La corretta redazione del verbale non è un aspetto meramente burocratico: i vizi formali o sostanziali del verbale possono determinarne l'annullamento in sede di ricorso. In particolare, la giurisprudenza ha nel tempo chiarito che:

  • La mancanza di elementi essenziali come la norma violata o la descrizione del fatto può rendere il verbale nullo per difetto di motivazione.
  • La contestazione immediata è la regola; la notifica postuma è ammessa solo nei casi tassativi previsti dal Codice della Strada (art. 201 CdS): una notifica tardiva non giustificata da una delle cause di esonero dalla contestazione immediata costituisce vizio insanabile.
  • L'omessa indicazione dell'autorità competente per il ricorso non determina automaticamente la nullità, ma può rilevare ai fini del termine per proporre il ricorso, soprattutto se ha indotto in errore il trasgressore.
  • Le dichiarazioni del trasgressore inserite nel verbale su sua richiesta costituiscono parte integrante dell'atto e devono essere riportate fedelmente.

Il consiglio pratico per il cittadino che riceve un verbale è di verificare immediatamente che tutti gli elementi obbligatori siano presenti e corretti, e di conservare copia del verbale per l'eventuale predisposizione del ricorso entro i termini di legge.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali informazioni deve obbligatoriamente contenere un verbale di accertamento del Codice della Strada?

Ai sensi dell'art. 383 del Regolamento CdS, il verbale deve indicare: data, ora e luogo della violazione; generalità e residenza del trasgressore; proprietario del veicolo o responsabile solidale; estremi della patente; tipo e targa del veicolo; sommaria esposizione del fatto; norma violata; eventuali dichiarazioni del trasgressore. Deve inoltre riportare le informazioni sul pagamento in misura ridotta e l'autorità competente per il ricorso.

Entro quanto tempo si può pagare il verbale in misura ridotta?

La misura ridotta si applica generalmente entro 60 giorni dalla notifica del verbale, salvo che la norma violata preveda termini diversi. L'art. 383 impone all'accertatore di comunicare al trasgressore l'importo, il termine e le modalità di pagamento, inclusi conto corrente postale o bancario. Per la misura esatta della sanzione occorre fare riferimento all'articolo del Codice della Strada contestato.

Il trasgressore ha diritto a far inserire le proprie dichiarazioni nel verbale?

Sì. L'art. 383, comma 1, prevede espressamente che il verbale debba contenere le dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione. L'agente accertatore non può rifiutarsi di inserirle: queste dichiarazioni possono essere utili in sede di ricorso come elemento di prova della versione del trasgressore.

Un verbale emesso con sistema informatico è valido come quello cartaceo?

Sì. Il comma 4 dell'art. 383 prevede espressamente che i verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati siano validi purché riportino le stesse indicazioni contenute nel modello VI.1 allegato al Regolamento. Il formato elettronico non incide sulla validità giuridica dell'atto.

Un verbale privo di alcune indicazioni obbligatorie può essere annullato in sede di ricorso?

La mancanza di elementi essenziali — come la norma violata, la descrizione del fatto, l'importo della sanzione o le informazioni sul ricorso — può costituire vizio del verbale rilevabile in sede di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. L'incidenza del vizio sulla validità del verbale dipende dalla sua natura e gravità: è opportuno farsi assistere da un legale per valutare i profili difensivi specifici.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.