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Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Termine annuale: i diritti derivanti dal contratto di locazione di nave si prescrivono in un anno, in deroga al termine ordinario di dieci anni del codice civile.
  • Decorrenza dalla scadenza contrattuale: il termine decorre dalla scadenza del contratto, ossia dalla data in cui il rapporto avrebbe dovuto cessare.
  • Decorrenza dalla riconsegna in caso di ritardo: se il conduttore restituisce la nave in ritardo (art. 382), il termine di prescrizione decorre dalla data effettiva di riconsegna.
  • Perdita presunta della nave: in caso di perdita presunta, il termine decorre dalla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 383 Codice della Navigazione — Prescrizione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso previsto dall'articolo precedente, dalla data di riconsegna della nave. Nel caso di perdita presunta della nave, il termine decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione. Del noleggio

In sintesi

  • Termine annuale: i diritti derivanti dal contratto di locazione di nave si prescrivono in un anno, in deroga al termine ordinario di dieci anni del codice civile.
  • Decorrenza dalla scadenza contrattuale: il termine decorre dalla scadenza del contratto, ossia dalla data in cui il rapporto avrebbe dovuto cessare.
  • Decorrenza dalla riconsegna in caso di ritardo: se il conduttore restituisce la nave in ritardo (art. 382), il termine di prescrizione decorre dalla data effettiva di riconsegna.
  • Perdita presunta della nave: in caso di perdita presunta, il termine decorre dalla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.
Indice dei contenuti

Ratio e struttura della prescrizione nella locazione di nave

L'art. 383 del Codice della navigazione introduce un termine di prescrizione breve — un anno — per i diritti derivanti dal contratto di locazione di nave, in deroga al termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c. per i diritti di credito. La brevità del termine risponde a un'esigenza tipica del diritto marittimo: accelerare la definizione dei rapporti derivanti dall'esercizio della navigazione, settore in cui i documenti, le prove e le testimonianze si disperdono rapidamente, le navi cambiano destinazione e bandiera, e la certezza dei rapporti economici è essenziale per il corretto funzionamento del mercato. La prescrizione breve è una costante del diritto della navigazione, che la adotta in numerosi altri campi (urto di navi, assistenza e salvataggio, trasporto di persone e merci).

Il dies a quo: scadenza contrattuale e riconsegna

L'art. 383 individua due possibili decorrenze del termine, a seconda delle circostanze. La regola generale è che la prescrizione decorra dalla scadenza del contratto: è dalla data in cui il rapporto avrebbe dovuto cessare che il locatore può esercitare i propri diritti (restituzione, pagamento del corrispettivo residuo, risarcimento dei danni) e che il termine annuale inizia a scorrere. La regola speciale — applicabile nella fattispecie disciplinata dall'art. 382 — è che, in caso di ritardo nella riconsegna, il termine decorra dalla data di riconsegna effettiva. Questo spostamento del dies a quo è logicamente necessario: se la nave viene restituita in ritardo, i diritti connessi al ritardo (corrispettivo doppio, eventuale risarcimento del maggior danno) sorgono al momento della riconsegna, non prima.

La perdita presunta della nave e la cancellazione dal registro

Il secondo comma dell'art. 383 disciplina il caso della perdita presunta della nave, ossia la situazione in cui la nave risulta dispersa o non giunge in porto senza che si abbiano notizie del suo destino. In questo caso, il termine di prescrizione non può decorrere dalla scadenza contrattuale o dalla riconsegna (che non avviene), ma dalla data di cancellazione della nave dal registro d'iscrizione. La cancellazione dal registro è il momento in cui l'autorità competente certifica ufficialmente la perdita della nave, rendendo definitiva la situazione giuridica. Prima di tale data, l'incertezza sullo stato della nave rende difficile per le parti esercitare i propri diritti: la prescrizione non può correre contro chi non ha la possibilità concreta di agire.

I diritti soggetti alla prescrizione annuale

Il riferimento ai 'diritti derivanti dal contratto di locazione' è ampio: comprende il diritto del locatore al pagamento del corrispettivo residuo, al risarcimento dei danni per uso non conforme (art. 381), al corrispettivo doppio per il ritardo nella riconsegna (art. 382), al risarcimento per danni subiti dalla nave durante la locazione. Comprende simmetricamente i diritti del conduttore: il rimborso delle spese sostenute per riparazioni che avrebbero dovuto gravare sul locatore (art. 379), il risarcimento dei danni per difetto di navigabilità (art. 380), la riduzione del corrispettivo per interruzioni nell'uso della nave.

Coordinamento con la disciplina generale della prescrizione

La prescrizione annuale dell'art. 383 è soggetta alle regole generali sulla sospensione e l'interruzione della prescrizione (artt. 2941-2945 c.c.): essa si sospende, ad esempio, tra il locatore e il conduttore minorenni o incapaci, e si interrompe con un atto di messa in mora, con il riconoscimento del diritto da parte del debitore o con la proposizione di un'azione giudiziale. La brevità del termine rende particolarmente importante che le parti agiscano tempestivamente o che documentino l'interruzione: un anno di inerzia, in assenza di atti interruttivi, può far perdere definitivamente il diritto. Nel contesto della locazione di nave, questa regola invita le parti a definire rapidamente le proprie posizioni alla scadenza del contratto, a documentare lo stato della nave alla riconsegna e a non rimandare la gestione delle controversie.

Casi pratici

Caso 1: Prescrizione del diritto al corrispettivo residuo

Il contratto di locazione tra Caio (locatore) e Tizio (conduttore) scade il 31 dicembre. Tizio non paga gli ultimi tre mensilità. Caio, convinto di poter aspettare, non agisce in giudizio né invia formale messa in mora. Il 15 febbraio dell'anno successivo, oltre 13 mesi dopo la scadenza, Caio decide di agire. Il credito è prescritto: l'art. 383 prevede un termine annuale che decorre dalla scadenza del contratto, e Caio lo ha lasciato spirare senza atti interruttivi.

Caso 2: Decorrenza dalla riconsegna in caso di ritardo

Il contratto di locazione tra l'armatore Sempronio e il conduttore Tizio scade il 30 giugno, ma Tizio restituisce la nave il 20 luglio (20 giorni di ritardo). Sempronio vuole agire per il corrispettivo doppio ex art. 382. Il termine di prescrizione annuale decorre dalla riconsegna effettiva del 20 luglio, non dalla scadenza contrattuale del 30 giugno: Sempronio ha tempo fino al 20 luglio dell'anno successivo per agire.

Caso 3: Prescrizione per perdita presunta della nave

La nave locata da Caio a Tizio scompare in navigazione senza lasciare tracce. Dopo mesi di ricerche infruttuose, la nave viene cancellata dal registro d'iscrizione il 1 marzo. Da quel momento decorre il termine annuale di prescrizione per i diritti derivanti dalla locazione: Caio e Tizio devono regolare i propri rapporti contrattuali — corrispettivi, eventuali danni — entro il 1 marzo dell'anno successivo.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si prescrivono i diritti derivanti da un contratto di locazione di nave?

In un anno, ai sensi dell'art. 383 del Codice della navigazione. Il termine è molto più breve rispetto alla prescrizione ordinaria decennale del codice civile e riflette l'esigenza di certezza tipica del diritto marittimo.

Da quando decorre il termine di prescrizione annuale per la locazione di nave?

Di regola dalla scadenza del contratto. Se il conduttore restituisce la nave in ritardo, il termine decorre dalla data di riconsegna effettiva. In caso di perdita presunta, dalla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.

La prescrizione annuale si applica anche ai diritti del conduttore verso il locatore?

Sì. Il riferimento ai 'diritti derivanti dal contratto di locazione' è bidirezionale: comprende sia i crediti del locatore (corrispettivo, danni per uso non conforme) sia quelli del conduttore (rimborso spese per riparazioni a carico del locatore, risarcimento per difetto di navigabilità).

Come si interrompe la prescrizione annuale nella locazione di nave?

Con le modalità previste dal codice civile: messa in mora scritta del debitore, riconoscimento del debito da parte del debitore o proposizione di un'azione giudiziale. L'interruzione fa riprendere da capo il decorso del termine annuale.

Quando decorre la prescrizione se la nave viene persa e non riconsegnata?

Dalla data di cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, che è il momento in cui l'autorità competente certifica ufficialmente la perdita. Prima della cancellazione, la prescrizione non può decorrere perché la situazione giuridica non è ancora definitivamente accertata.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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