Autore: Andrea Marton

  • Interessi al socio finanziatore: come si dichiarano nel 730

    In sintesi

    • Reddito di capitale: gli interessi che un socio percepisce dalla societa’ a cui ha prestato denaro rientrano tra i redditi di capitale ai sensi del TUIR, non tra i redditi di lavoro.
    • Ritenuta alla fonte: nella maggior parte dei casi la societa’ applica una ritenuta a titolo di imposta sugli interessi corrisposti al socio, liberando quest’ultimo dall’obbligo di dichiarazione.
    • Quando va in dichiarazione: se la ritenuta non e’ stata applicata, oppure se gli interessi provengono da una societa’ estera senza intermediario residente, il socio deve dichiararli.
    • Fonte estera senza intermediario: gli interessi di fonte estera percepiti direttamente (senza banca o altro intermediario italiano) vanno indicati nel rigo M31 del quadro M del 730.
    • Fonte italiana senza ritenuta: in questo caso gli interessi vanno dichiarati nel quadro D del 730 e concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF.
    • Conservare la documentazione: il contratto di finanziamento, la delibera societaria e le quietanze di pagamento degli interessi sono i documenti fondamentali.

    Il socio che finanzia la societa': un caso frequente con implicazioni fiscali

    Quando una societa’ ha bisogno di liquidita’, i soci spesso preferiscono prestare direttamente denaro piuttosto che cercare un finanziamento bancario. Questo meccanismo, che in gergo tecnico si chiama ‘finanziamento infruttifero o fruttifero dei soci’, ha conseguenze fiscali precise per chi riceve gli interessi: sono redditi di capitale e vanno tassati.

    Il funzionamento ordinario prevede che la societa’ applichi una ritenuta a titolo di imposta sugli interessi pagati al socio. Se cosi’ avviene, il socio non deve fare nulla in dichiarazione: il prelievo e’ gia’ avvenuto alla fonte e il reddito e’ definitivamente tassato. E’ pero’ necessario che la societa’ rilasci una certificazione degli interessi corrisposti e della ritenuta operata.

    Le cose si complicano in due situazioni. La prima: la societa’ non ha applicato la ritenuta (per errore o perche’ esonerata). In questo caso gli interessi vanno dichiarati dal socio nel quadro D del 730 e concorrono al reddito complessivo su cui si calcola l’IRPEF ordinaria. La seconda: la societa’ e’ estera e gli interessi arrivano senza il tramite di un intermediario residente in Italia. Qui si applica una regola speciale: il rigo M31 del quadro M del 730, con imposizione sostitutiva nella misura della ritenuta che si applicherebbe in Italia su redditi analoghi.

    In tutti i casi, il punto di partenza e’ la documentazione: senza contratto di finanziamento e senza certificazione degli interessi, e’ difficile ricostruire correttamente il reddito da dichiarare.

    Come si dichiara il reddito da interessi sul finanziamento al socio
    Situazione Obbligo dichiarativo Dove va in dichiarazione
    Societa' italiana ha applicato ritenuta a titolo d'imposta Nessuno: il prelievo e' gia' definitivo Non si compila nulla nel 730
    Societa' italiana NON ha applicato ritenuta Si' devono dichiarare gli interessi Quadro D del 730, redditi di capitale
    Societa' estera, percepiti senza intermediario residente Si', con imposizione sostitutiva Rigo M31 del quadro M del 730
    Interessi soggetti a pignoramento presso terzi Si', indicare ritenute in M81 Rigo M81 del quadro M del 730

    Esempio pratico

    • Tizio e’ socio al 50% di una Srl italiana e nel 2025 ha prestato alla societa’ 50.000 euro a un tasso del 3% annuo. Ha quindi percepito 1.500 euro di interessi. La Srl ha applicato la ritenuta a titolo d’imposta e ha consegnato a Tizio la relativa certificazione. Tizio non deve fare nulla nel 730: il reddito da interessi e’ definitivamente tassato con la ritenuta. Se invece la Srl avesse dimenticato di applicare la ritenuta, Tizio dovrebbe indicare i 1.500 euro nel quadro D del 730 come redditi di capitale, e l’IRPEF si calcolerebbe applicando le aliquote progressive sul reddito complessivo (che comprende stipendio, altri redditi, ecc.).

    Documenti necessari

    • Contratto di finanziamento stipulato tra il socio e la societa’ (con indicazione di importo, tasso e durata)
    • Delibera del consiglio di amministrazione o dell’assemblea che approva il finanziamento
    • Certificazione delle ritenute operate dalla societa’ (analoga alla Certificazione Unica per i dipendenti)
    • Estratti conto bancari che documentano i bonifici degli interessi
    • Documentazione dell’intermediario estero se il finanziamento riguarda una societa’ straniera

    Caio riceve interessi dalla sua Srl con ritenuta regolarmente applicata

    Scenario. Caio ha finanziato la sua Srl con 100.000 euro al 4% annuo. Nel 2025 ha incassato 4.000 euro di interessi. La Srl ha applicato la ritenuta a titolo d’imposta e ha rilasciato a Caio la certificazione.

    Come si applica. Caio conserva la certificazione della Srl come documento giustificativo. Nel 730 non deve compilare nessun quadro aggiuntivo per questi interessi: la ritenuta applicata dalla societa’ e’ a titolo d’imposta e costituisce il prelievo definitivo. L’unica cosa che Caio deve fare e’ verificare che la Srl abbia correttamente versato la ritenuta all’Erario, il che risulta dalla certificazione rilasciata.

    In pratica

    • Chiedi sempre alla societa’ la certificazione delle ritenute dopo il pagamento degli interessi.
    • Conserva il contratto di finanziamento e i documenti bancari per almeno cinque anni.
    • Se la societa’ non ha applicato la ritenuta, contatta subito il commercialista per regolarizzare.

    Sempronia riceve interessi da una societa' estera senza intermediario

    Scenario. Sempronia ha finanziato una societa’ tedesca (di cui e’ socia) con 30.000 euro. Nel 2025 ha percepito 900 euro di interessi, accreditati direttamente sul suo conto bancario italiano senza alcuna ritenuta ne’ tedesca ne’ italiana.

    Come si applica. Poiche’ gli interessi provengono da fonte estera e non c’e’ stato alcun intermediario residente in Italia ad applicare la ritenuta, Sempronia deve dichiarare i 900 euro nel rigo M31 del quadro M del 730 (redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva). Secondo le istruzioni AdE, l’imposizione sostitutiva si applica nella stessa misura della ritenuta a titolo d’imposta che si applicherebbe in Italia su redditi della stessa natura. Sempronia ha anche la facolta’ di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva: in quel caso i 900 euro vanno nel quadro D e le spetta il credito per le imposte eventualmente pagate in Germania.

    In pratica

    • Interessi da societa’ estera senza intermediario: usa il rigo M31 del quadro M.
    • Hai la facolta’ di optare per la tassazione ordinaria (quadro D) e fruire del credito per imposte estere.
    • Compila anche il quadro W per il monitoraggio fiscale se detieni partecipazioni o attivita’ finanziarie estere.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il finanziamento infruttifero (senza interessi) genera reddito per il socio?

    No: se il socio non percepisce interessi, non c’e’ reddito di capitale da dichiarare. Attenzione pero’ alle eventuali norme sulle societa’ di comodo e alla verifica che il tasso zero sia coerente con le condizioni di mercato, per evitare contestazioni di distribuzione occulta di utili.

    Come si fa a sapere se la societa' ha applicato la ritenuta correttamente?

    La societa’ deve rilasciare al socio una certificazione scritta degli interessi corrisposti e delle ritenute operate, analoga alla Certificazione Unica che i datori di lavoro rilasciano ai dipendenti. Se non l’hai ricevuta, richiestila esplicitamente.

    Se la societa' e' una Srl e io sono anche dipendente: gli interessi finiscono nel CU?

    No, la Certificazione Unica riguarda i redditi di lavoro dipendente. Gli interessi sul finanziamento sono redditi di capitale e vengono certificati separatamente, non nel CU.

    Posso dedurre eventuali perdite su crediti derivanti dal finanziamento non restituito?

    La tematica delle perdite su crediti dei soci e’ complessa e dipende dal tipo di credito e dalla natura del rapporto. Le istruzioni AdE nel quadro RT precisano che la rinuncia ai crediti vantati dai soci nei confronti della societa’ aumenta il costo di acquisto della partecipazione. Conviene consultare un professionista.

    Dove trovo le istruzioni specifiche per il quadro D del 730?

    Le istruzioni per il quadro D del Modello 730/2026 sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alla modulistica. Il rigo D4 con i codici 5 e 8 e’ rilevante per alcuni redditi di capitale collegati ad attivita’ estere.

    Se percepisco interessi sia da una societa' italiana (senza ritenuta) sia da una estera, come compilo il 730?

    Devi compilare entrambi: il quadro D per gli interessi italiani senza ritenuta (tassazione ordinaria IRPEF) e il rigo M31 per quelli esteri senza intermediario residente (imposizione sostitutiva o, su opzione, tassazione ordinaria con credito d’imposta estero).

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 131 Codice del Processo Amministrativo – Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni

    Art. 131 Codice del Processo Amministrativo – Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. L’appello avverso le sentenze di cui all’articolo 130 è proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall’ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell’albo pretorio del comune.

    2. Il presidente fissa in via d’urgenza l’udienza di discussione. Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario.

    3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell’articolo 130, comma 9.

    4. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all’articolo 130, comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.

  • Indennita’ di fine mandato degli amministratori: come si tassa nel 730

    In sintesi

    • Cos’e’ il TFM: il trattamento di fine mandato e’ l’indennita’ che spetta all’amministratore di societa’ alla cessazione del proprio incarico, simile al TFR del lavoratore dipendente.
    • Reddito assimilato: i compensi degli amministratori rientrano tra i redditi assimilati al lavoro dipendente, da dichiarare nel quadro C del 730.
    • Tassazione separata: l’indennita’ di fine mandato e’ assoggettabile a tassazione separata se il diritto a percepirla risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
    • Senza atto preventivo: se non c’e’ un atto di data certa anteriore, l’indennita’ e’ tassata in modo ordinario come reddito assimilato nel quadro C.
    • Opzione tassazione ordinaria: anche in caso di tassazione separata, il contribuente puo’ optare per la tassazione ordinaria se risulta piu’ conveniente.

    TFM degli amministratori: il regime fiscale dipende da un documento chiave

    Se sei stato o sei tuttora amministratore di una societa’ e alla fine del mandato hai diritto a un’indennita’, devi sapere come viene tassata. Il trattamento fiscale del cosiddetto TFM (trattamento di fine mandato) dipende in larga misura da quando e come e’ stato fissato il tuo diritto a percepirlo.

    Le istruzioni ufficiali al modello 730/2026 chiariscono che i compensi percepiti per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di societa’, associazioni e altri enti sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e vanno dichiarati nel quadro C. Per quanto riguarda invece le indennita’ per la cessazione di questi rapporti, le stesse istruzioni precisano che sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto.

    In pratica: se la delibera assembleare o il contratto che prevede il TFM e’ stato firmato prima dell’inizio del mandato dell’amministratore, l’indennita’ entra nel regime di tassazione separata (quadro M). In tutti gli altri casi, se non c’e’ un atto preventivo di data certa, l’indennita’ e’ tassata in modo ordinario come reddito assimilato nel quadro C.

    TFM amministratori: quale regime fiscale?
    Condizione Regime fiscale Dove si dichiara nel 730
    Atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria) Quadro M, rigo M7 (o tassazione separata specifica)
    Nessun atto preventivo di data certa Tassazione ordinaria come reddito assimilato Quadro C del 730
    Indennita' da controversia o transazione su cessazione rapporto Tassazione separata Quadro M
    Compensi correnti dell'amministratore (non TFM) Tassazione ordinaria come reddito assimilato Quadro C del 730

    Esempio pratico

    • Tizio e’ stato amministratore di una srl dal 2020 al 2025. Prima di assumere l’incarico, nel 2020, la societa’ ha deliberato con atto notarile che alla cessazione del mandato gli sarebbe spettata un’indennita’ di 30.000 euro. Questo atto ha data certa anteriore all’inizio del rapporto: il TFM ricevuto nel 2025 e’ soggetto a tassazione separata. Tizio lo dichiara nel quadro M del 730/2026. Se avesse voluto, avrebbe anche potuto optare per la tassazione ordinaria barrando l’apposita casella. Se invece non ci fosse stata alcuna delibera preventiva, quei 30.000 euro sarebbero stati tassati in modo ordinario come reddito assimilato nel quadro C.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dalla societa’ (per i compensi ordinari e/o il TFM)
    • Delibera assembleare o contratto che prevede il TFM, con data certa anteriore all’inizio del mandato
    • Atto notarile o altra documentazione con data certa se il diritto al TFM e’ stato fissato prima dell’inizio dell’incarico
    • Eventuale comunicazione della societa’ sull’importo liquidato e sulle ritenute operate

    TFM con atto preventivo: tassazione separata

    Scenario. Caio e’ stato amministratore di una spa dal 2019 al 2025. Nel 2019, prima di assumere l’incarico, l’assemblea ha deliberato un TFM di 50.000 euro con verbale notarile. Nel 2025 la societa’ ha liquidato il TFM applicando la ritenuta d’acconto e ha rilasciato la Certificazione Unica.

    Come si applica. Il TFM di Caio rientra nella tassazione separata perche’ il diritto a percepirlo e’ stato fissato con atto di data certa (il verbale notarile) anteriore all’inizio del mandato. Caio lo dichiara nel quadro M del 730/2026. Puo’ anche valutare se optare per la tassazione ordinaria, barrando la casella apposita, se questa dovesse risultare piu’ conveniente in base alla sua situazione reddituale complessiva.

    In pratica

    • Verifica se il tuo diritto al TFM era fissato da un atto di data certa prima dell’inizio del mandato.
    • Se si’, il TFM va nel quadro M con tassazione separata.
    • Puoi scegliere la tassazione ordinaria se e’ piu’ conveniente: basta barrare la casella nel quadro M.

    TFM senza atto preventivo: tassazione ordinaria

    Scenario. Sempronia e’ stata amministratrice di una srls dal 2021 al 2025. Non esisteva alcuna delibera preventiva che prevedesse un’indennita’ di fine mandato: la societa’ ha deciso di riconoscergliene una solo alla cessazione dell’incarico.

    Come si applica. Poiche’ non c’e’ un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, l’indennita’ e’ tassata in modo ordinario come reddito assimilato al lavoro dipendente. Sempronia la riporta nel quadro C del 730/2026, insieme agli altri eventuali compensi percepiti per la carica di amministratrice. La societa’ avrebbe dovuto operare le ritenute d’acconto e rilasciare la Certificazione Unica.

    In pratica

    • Senza atto preventivo di data certa, il TFM va trattato come reddito assimilato nel quadro C.
    • Controlla che la societa’ ti abbia rilasciato la Certificazione Unica con le ritenute gia’ applicate.
    • Per i prossimi mandati, valuta con un professionista se conviene predisporre in anticipo un atto che fissa il diritto al TFM.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Che differenza c'e' tra TFM e TFR?

    Il TFR (trattamento di fine rapporto) spetta ai lavoratori dipendenti alla cessazione del contratto di lavoro subordinato. Il TFM e’ l’equivalente per gli amministratori di societa’, che pero’ non sono lavoratori dipendenti ma percepiscono redditi assimilati. Le regole fiscali sono analoghe ma non identiche.

    I compensi ordinari dell'amministratore vanno nel quadro C?

    Si’. I compensi percepiti per la carica di amministratore, sindaco o revisore di societa’ sono redditi assimilati al lavoro dipendente e vanno dichiarati nel quadro C del 730, come indicato nelle istruzioni AdE al 730/2026.

    Posso scegliere di pagare l'IRPEF ordinaria sul TFM anche se spetterebbe la tassazione separata?

    Si’. Anche in presenza dei requisiti per la tassazione separata, il contribuente puo’ optare per la tassazione ordinaria barrando l’apposita casella nel quadro M del 730.

    Se il TFM e' ancora in forma di acconti, come si dichiara?

    Gli acconti e le anticipazioni percepite vanno indicati nel quadro M (se c’e’ l’atto preventivo di data certa) con l’importo ricevuto nell’anno e quello totale maturato, seguendo le istruzioni del rigo M7.

    La societa' deve sempre applicare la ritenuta sul TFM?

    In linea generale si’, il sostituto d’imposta (la societa’) applica la ritenuta a titolo di acconto sulle somme liquidate. I dati sulle ritenute si trovano nella Certificazione Unica rilasciata dall’ente.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Occhialeria (Anfao)

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Regime neo-residenti: imposta sostitutiva sui redditi esteri nel 730

    In sintesi

    • Il regime neo-residenti (art. 24-bis TUIR) consente a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia di assoggettare tutti i redditi prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva forfettaria, invece delle normali aliquote IRPEF progressive.
    • Il requisito principale e’ non essere stati fiscalmente residenti in Italia per un numero di periodi d’imposta sufficientemente lungo prima del trasferimento.
    • L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si trasferisce la residenza in Italia ed e’ efficace a decorrere da tale periodo.
    • L’agevolazione dura al massimo quindici anni: l’anno del trasferimento piu’ i periodi successivi fino al limite previsto dalla legge.
    • E’ possibile estendere il regime ai familiari che si trasferiscono in Italia, con una quota di imposta sostitutiva per ciascun familiare.
    • Il regime si distingue dal regime pensionati esteri (art. 24-ter TUIR): quel regime e’ riservato ai pensionati che si trasferiscono nei piccoli comuni del Mezzogiorno; il regime neo-residenti si applica a chiunque trasferisca la residenza in qualsiasi comune italiano.

    Cosa e' il regime dei neo-residenti e a chi si rivolge

    Quando una persona che ha vissuto e lavorato all’estero decide di trasferirsi in Italia, si trova di fronte a una scelta importante: i redditi che continua a produrre fuori dall’Italia (dividendi, canoni, plusvalenze, pensioni private estere) saranno tassati in Italia con le aliquote IRPEF ordinarie, che nel 2025 arrivano fino al 43%. Per evitare questa pressione fiscale, il legislatore italiano ha introdotto con l’articolo 24-bis del TUIR un regime speciale: l’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri.

    In pratica, chi aderisce a questo regime paga su tutti i redditi prodotti all’estero un’imposta sostitutiva a importo fisso, calcolata in modo forfettario, senza dover compilare i dettagli di ogni singolo reddito estero. I redditi prodotti in Italia, invece, restano soggetti alle normali regole IRPEF. E’ una semplificazione significativa, pensata per attrarre in Italia persone ad alto patrimonio e con redditi esteri rilevanti.

    Il regime e’ alternativo, e non cumulabile, con il regime pensionati esteri di cui all’art. 24-ter del TUIR (che offre una tassazione al 7% ma solo per i pensionati che si trasferiscono nei piccoli comuni del Mezzogiorno). Chi soddisfa i requisiti di entrambi puo’ scegliere quale dei due applicare, ma non puo’ applicarli entrambi contemporaneamente.

    Confronto tra regime neo-residenti (art. 24-bis) e regime pensionati esteri (art. 24-ter)
    Caratteristica Neo-residenti (art. 24-bis) Pensionati esteri (art. 24-ter)
    Destinatari Chiunque trasferisca la residenza in Italia (non solo pensionati) Solo titolari di pensione di fonte estera
    Comune di residenza Qualsiasi comune italiano Solo comuni del Mezzogiorno con max 20.000 abitanti
    Tipo di imposta sostitutiva Importo fisso forfettario (non percentuale sul reddito) 7% forfettario sui redditi esteri
    Durata massima 15 anni 10 anni (anno di trasferimento + 9 successivi)
    Requisito di non residenza pregressa Almeno 9 dei 10 periodi d'imposta precedenti 5 periodi d'imposta precedenti
    Familiari Estensibile ai familiari, con quota aggiuntiva per ciascuno Non prevede estensione ai familiari nel medesimo modo

    Esempio pratico

    • Tizio, imprenditore svizzero, si trasferisce nel 2025 a Milano. Negli ultimi dieci anni ha risieduto in Svizzera. Continua a percepire dividendi da societa’ svizzere e canoni da immobili di sua proprieta’ a Zurigo. Con le normali aliquote IRPEF, questi redditi esteri sarebbero tassati fino al 43%. Optando per il regime neo-residenti, Tizio paga invece un’imposta sostitutiva in misura forfettaria sull’insieme dei redditi esteri, indipendentemente dal loro ammontare. I redditi italiani (ad esempio un eventuale stipendio da una societa’ italiana) restano invece soggetti all’IRPEF ordinaria.

    Documenti necessari

    • Documentazione attestante la residenza fiscale estera per i periodi d’imposta precedenti (dichiarazioni fiscali estere, certificati di residenza fiscale estera)
    • Certificazioni dei redditi prodotti all’estero (rendiconti bancari, estratti conto, dichiarazioni dividendi, contratti di locazione estera)
    • Documentazione delle imposte eventualmente gia’ pagate all’estero, per le giurisdizioni escluse dall’opzione
    • Certificato di residenza anagrafica italiano, attestante il trasferimento nel comune scelto
    • Per i familiari inclusi nel regime: documentazione attestante i loro requisiti di residenza pregressa all’estero

    Professionista estero che si trasferisce in Italia con la famiglia

    Scenario. Caio, manager tedesco, si trasferisce con moglie e figli a Roma nel 2025. Percepisce dividendi da societa’ tedesche e ha un portafoglio di investimenti in Germania. Vuole includere anche la moglie nel regime agevolato.

    Come si applica. Caio puo’ esercitare l’opzione per il regime neo-residenti nel 730/2026 (o nel Modello Redditi PF, se non puo’ usare il 730). Per includere la moglie, deve indicare i dati del familiare nella sezione apposita e versare un’ulteriore quota di imposta sostitutiva per lei. I redditi tedeschi di entrambi sono coperti dall’opzione. Se Caio ha redditi da una giurisdizione per cui preferisce non esercitare l’opzione (ad esempio per beneficiare del credito d’imposta ordinario), puo’ escluderla indicandola nell’apposita sezione della dichiarazione.

    In pratica

    • L’opzione per i familiari comporta un’ulteriore quota di imposta sostitutiva per ciascun familiare incluso.
    • E’ possibile escludere singole giurisdizioni dall’opzione: per quei Paesi si applicano le regole IRPEF ordinarie.
    • Il credito d’imposta per le giurisdizioni escluse non e’ compensabile con l’imposta sostitutiva forfettaria.

    Confronto tra regime neo-residenti e regime ordinario

    Scenario. Sempronio, investitore britannico, si trasferisce a Firenze nel 2025. Ha redditi esteri importanti: dividendi da societa’ britanniche, interessi su obbligazioni e plusvalenze su titoli esteri. Si chiede se conviene aderire al regime neo-residenti.

    Come si applica. Con il regime ordinario, tutti i redditi esteri di Sempronio andrebbero sommati al reddito complessivo italiano e tassati con le aliquote IRPEF progressive (fino al 43%), con eventuale credito per le imposte gia’ pagate nel Regno Unito. Con il regime neo-residenti, paga invece un’unica imposta sostitutiva forfettaria sull’insieme dei redditi esteri, senza aliquote progressive. La scelta conviene se i redditi esteri sono elevati; per redditi esteri modesti potrebbe non essere vantaggiosa. La valutazione va fatta con un professionista.

    In pratica

    • Il regime neo-residenti semplifica la dichiarazione: non occorre indicare il dettaglio di ogni reddito estero coperto dall’opzione.
    • I redditi prodotti in Italia restano sempre soggetti all’IRPEF ordinaria.
    • L’opzione dura fino a 15 anni; la revoca e la decadenza precludono l’esercizio di una nuova opzione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso usare il Modello 730 per il regime neo-residenti?

    Il Modello 730 e’ utilizzabile da chi e’ residente in Italia e ha determinati tipi di reddito. Tuttavia, per la gestione completa del regime neo-residenti (quadro RM del Modello Redditi PF) occorre verificare se il proprio caso rientra nelle condizioni che permettono il 730 o se e’ necessario il Modello Redditi PF. In presenza di redditi d’impresa o di lavoro autonomo con partita IVA, ad esempio, il 730 non e’ utilizzabile.

    Il regime neo-residenti copre anche le plusvalenze finanziarie estere?

    Si’. L’imposta sostitutiva copre i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, incluse le plusvalenze finanziarie di fonte estera. Fanno eccezione le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque anni di validita’ dell’opzione.

    Cosa succede se non verso l'imposta sostitutiva entro i termini?

    L’omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nei termini previsti causa la decadenza dal regime, salvo che il versamento venga effettuato entro la scadenza del saldo del periodo d’imposta successivo. In ogni caso si applicano sanzioni e interessi.

    Posso tornare al regime ordinario prima che siano trascorsi 15 anni?

    Si’. E’ possibile revocare l’opzione in uno dei periodi d’imposta successivi, comunicando la revoca nella dichiarazione. La revoca e la decadenza dal regime, pero’, precludono l’esercizio di una nuova opzione per il regime neo-residenti.

    Il regime neo-residenti vale per i redditi da pensione estera?

    I redditi da pensione estera sono in linea di principio inclusi nei redditi esteri coperti dal regime neo-residenti. Tuttavia, i titolari di pensione estera che si trasferiscono nei piccoli comuni del Mezzogiorno possono scegliere in alternativa il regime specifico dell’art. 24-ter TUIR al 7%: i due regimi sono alternativi.

  • Art. 130 Codice del Processo Amministrativo – Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

    Art. 130 Codice del Processo Amministrativo – Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti:

    a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell’ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti;

    b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei candidati proclamati eletti.

    2. Il presidente, con decreto:

    a) fissa l’udienza di discussione della causa in via di urgenza;

    b) designa il relatore;

    c) ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo;

    d) ordina il deposito di documenti e l’acquisizione di ogni altra prova necessaria;

    e) ordina che a cura della segreteria il decreto sia immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente.

    3. Il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2:

    a) all’ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni;

    b) all’Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

    c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.

    4. Entro dieci giorni dall’ultima notificazione di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell’avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

    5. L’amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti.

    6. All’esito dell’udienza, il collegio, sentite le parti se presenti, pronuncia la sentenza.

    7. La sentenza è pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui al periodo precedente è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria. In tal caso la sentenza è pubblicata entro i dieci giorni successivi.

    8. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell’ufficio elettorale nazionale, a seconda dell’ente cui si riferisce l’elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui elezione si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell’albo o bollettino ufficiale dell’ente interessato a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile. In caso di elezioni relative a comuni, province o regioni, la sentenza è comunicata anche al Prefetto. Ai medesimi incombenti si provvede dopo il passaggio in giudicato della sentenza annotando sulla copia pubblicata la sua definitività.

    9. Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.

    10. Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell’articolo 131 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario.

    11. L’ente comunale, provinciale o regionale, della cui elezione si tratta, comunica agli interessati la correzione del risultato elettorale. L’Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del Parlamento europeo.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Occhialeria (Anfao): causali e durata

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Occhialeria (Anfao): causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 1214 Codice della Navigazione – Sanzioni amministrative accessorie

    Art. 1214 Codice della Navigazione – Sanzioni amministrative accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, . . . 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione

  • Art. 1216 Codice della Navigazione – Navigazione senza abilitazione

    Art. 1216 Codice della Navigazione – Navigazione senza abilitazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila. Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità . . . che non sia in vigore. La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.

  • Malattia e comporto del dirigente del terziario: CCNL Manageritalia 2026

    CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia)

    In sintesi

    Il CCNL Manageritalia garantisce al dirigente la conservazione del posto per un periodo di comporto di 12 mesi (anche non continuativi in un triennio). Durante la malattia la retribuzione e integralmente a carico del datore. Superato il comporto, il datore puo recedere con preavviso o indennita sostitutiva, senza obbligo di corrispondere l’indennita supplementare.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Manageritalia
    Ultimo rinnovo
    31 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~40.000 dirigenti

    Tabella riepilogativa

    Malattia e comporto – Dirigente del terziario
    Aspetto Disciplina CCNL Manageritalia
    Periodo di comporto (conservazione posto) 12 mesi per eventi anche non continuativi nel triennio
    Retribuzione durante malattia Intera RGA a carico del datore (nessuna riduzione)
    Integrazione INPS Non applicabile (INPS non eroga indennita di malattia ai dirigenti)
    Certificazione medica Obbligatoria dal primo giorno (via SSN telematico o medico privato)
    Visite fiscali Ammesse nelle fasce orarie di reperibilita (10-12 e 17-19)
    Recesso per superamento comporto Con preavviso o indennita sostitutiva; senza indennita supplementare
    Malattia durante preavviso Il preavviso e sospeso per la durata della malattia

    Periodo di comporto: durata e calcolo

    Il CCNL Manageritalia prevede un periodo di comporto di 12 mesi: per tale periodo il datore di lavoro non puo licenziare il dirigente per malattia. Il periodo si calcola su base mobile (triennio precedente), sommando i giorni di assenza per malattia anche non consecutivi.

    Al superamento dei 12 mesi di assenza per malattia nel triennio, il datore acquista il diritto di recedere dal rapporto, dandone comunicazione scritta con il preavviso contrattuale ovvero pagando l’indennita sostitutiva del preavviso. In questo caso non e dovuta l’indennita supplementare, trattandosi di recesso giustificato dal superamento del comporto.

    Le assenze per infortunio sul lavoro o per malattia professionale non si computano nel periodo di comporto.

    Retribuzione durante la malattia

    A differenza dei lavoratori impiegati e operai, i dirigenti non percepiscono l’indennita di malattia dall’INPS: il Fondo INPS per i dirigenti (ex INPDAI) e stato soppresso. La retribuzione durante la malattia e integralmente a carico del datore di lavoro, per l’intera durata del comporto.

    Il datore non puo operare riduzioni sulla RGA durante i periodi di malattia, salvo accordi integrativi aziendali che prevedano criteri diversi per le componenti variabili (MBO, bonus) condizionati alla presenza effettiva.

    Il dirigente e tenuto a presentare il certificato medico telematico (via SSN) fin dal primo giorno di assenza e a comunicare tempestivamente all’azienda il proprio stato di malattia.

    Infortunio e malattia professionale

    In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, si applica la disciplina INAIL. Il dirigente del settore terziario e assicurato INAIL per gli infortuni in itinere e sul lavoro.

    L’indennita INAIL (giornata intera dal 4° giorno, 60% fino al 90° giorno poi 75% della retribuzione di riferimento) integra o sostituisce la retribuzione a seconda del caso. Il CCNL Manageritalia prevede in ogni caso la conservazione del posto per la durata della prognosi INAIL, senza computo nel periodo di comporto per malattia comune.

    Il Fasdac (fondo sanitario integrativo) eroga rimborsi per prestazioni sanitarie durante il periodo di malattia/ricovero, riducendo l’esborso diretto del dirigente per cure non rimborsate dal SSN.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo del comporto su base mobile
    Tizio ha avuto: 4 mesi di malattia nel 2024, 3 mesi nel 2025, 6 mesi nel 2026. Il triennio mobile al 31 dicembre 2026 comprende il periodo 2024-2026: totale 13 mesi di assenza. Il comporto di 12 mesi e stato superato. Il datore puo recedere con il preavviso contrattuale. Il recesso per superamento del comporto non implica indennita supplementare, ma Tizio ha diritto all’intera indennita di preavviso e al TFR maturato.
    Caia – Malattia durante il preavviso di dimissioni
    Caia si dimette con preavviso di 6 mesi. Durante il preavviso si ammala per 45 giorni. Il preavviso e sospeso per la durata della malattia: la data di cessazione viene posticipata di 45 giorni. L’azienda deve corrispondere la RGA integrale durante la malattia nel periodo di preavviso sospeso.
    Sempronio – Infortunio in itinere e comporto
    Sempronio subisce un infortunio in itinere e rimane assente per 90 giorni. L’INAIL eroga l’indennita giornaliera. L’azienda integra fino alla RGA piena. I 90 giorni di assenza per infortunio non si computano nel periodo di comporto per malattia comune: il contatore del triennio di Sempronio non include questi giorni.

    Domande frequenti

    L'INPS paga qualcosa al dirigente malato?
    No. I dirigenti del terziario non percepiscono indennita di malattia INPS. L’onere e interamente a carico del datore di lavoro per tutta la durata del comporto contrattuale di 12 mesi.
    Cosa succede se la malattia si protrae oltre i 12 mesi?
    Il datore acquista il diritto di recedere con il preavviso contrattuale. Non e dovuta l’indennita supplementare. E dovuto il TFR maturato e l’eventuale indennita sostitutiva del preavviso se il datore preferisce non far decorrere il preavviso.
    L'infortunio sul lavoro interrompe il comporto?
    No: le assenze per infortunio sul lavoro e malattia professionale non si sommano al comporto per malattia comune. Sono contate separatamente. La conservazione del posto per infortunio dura per tutta la prognosi INAIL.
    Il dirigente e soggetto alle fasce di reperibilita durante la malattia?
    Si. Il D.M. 18 settembre 2008 stabilisce le fasce di reperibilita per visite fiscali INPS (10-12 e 17-19). Anche se i dirigenti non percepiscono indennita INPS, l’azienda puo disporre visite di controllo medico nelle medesime fasce.
    Il Fasdac rimborsa le spese mediche durante la malattia?
    Si. Il Fasdac rimborsa spese specialistiche, diagnostiche e di ricovero non coperte dal SSN, secondo il nomenclatore delle prestazioni rimborsabili. E il fondo sanitario integrativo obbligatorio del CCNL Manageritalia.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimo contrattuale, indennita supplementare, CCNL Manageritalia 2026, CCNL Manageritalia, calcolo, destinazione e anticipo e guida per il dirigente del terziario.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Contributi INPS artigiani e commercianti: deduzione nel 730

    In sintesi

    • Deduzione piena: i contributi previdenziali obbligatori versati alla gestione INPS artigiani e commercianti (IVS) sono interamente deducibili dal reddito complessivo, senza limiti di importo.
    • Si indicano nel rigo E21 del quadro E (Sezione II – deduzioni dal reddito), non tra le detrazioni.
    • La deduzione abbassa il reddito imponibile su cui si calcola l’IRPEF, a differenza della detrazione che riduce direttamente l’imposta.
    • Sono deducibili anche i contributi volontari versati all’INPS (es. per la prosecuzione volontaria, il riscatto di periodi scoperti o la ricongiunzione di periodi assicurativi).
    • La deduzione spetta anche se i contributi sono stati versati nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico.
    • Controllare il rigo E21 gia precompilato: l’INPS comunica all’AdE i versamenti effettuati, ma e sempre opportuno verificare che l’importo corrisponda alle ricevute in tuo possesso.

    Cos'e la deduzione e perche conviene usarla

    Artigiani e commercianti sono tenuti a versare ogni anno i contributi previdenziali obbligatori all’INPS, alla cosiddetta gestione IVS (Invalidita, Vecchiaia e Superstiti). Questi versamenti danno diritto a una deduzione dal reddito complessivo: in pratica, riducono la base su cui si calcola l’IRPEF, abbassando l’imposta da pagare.

    E importante capire la differenza tra deduzione e detrazione. Una detrazione riduce direttamente l’imposta dovuta di una certa percentuale della spesa. Una deduzione invece abbassa il reddito imponibile: piu e alto il tuo reddito (e quindi la tua aliquota IRPEF marginale), piu vantaggio otterrai dalla deduzione. Chi si trova nello scaglione al 35% o al 43% risparmia piu di chi e nel primo scaglione al 23%.

    Non c’e un limite di importo per questa deduzione: l’intero ammontare dei contributi obbligatori versati nell’anno e deducibile. Se sei un artigiano o un commerciante con reddito d’impresa, i contributi versati per la tua posizione personale vanno qui nel rigo E21, separati da quelli che eventualmente versi per i tuoi dipendenti (che seguono regole diverse).

    Attenzione: le istruzioni AdE precisano che tra i contributi agricoli unificati versati all’INPS e deducibile solo la parte che si riferisce alla propria posizione previdenziale e assistenziale, non quella relativa ai lavoratori dipendenti eventualmente impiegati in azienda.

    Contributi previdenziali deducibili nel rigo E21
    Tipo di contributo Deducibile? Note
    Contributi INPS gestione artigiani e commercianti (IVS) Si, intero importo Rigo E21, nessun limite
    Contributi volontari INPS (prosecuzione volontaria) Si Compresi in E21
    Contributi per riscatto anni di laurea (propria posizione) Si Compresi in E21
    Contributi per ricongiunzione periodi assicurativi Si Compresi in E21
    Contributi INAIL assicurazione casalinghe Si Compresi in E21
    Contributi agricoli unificati – quota lavoratori dipendenti No Indeducibile

    Esempio pratico

    • Tizio e un commerciante con reddito d’impresa di 40.000 euro nel 2025. Ha versato all’INPS 5.500 euro di contributi IVS obbligatori (quota fissa piu quota eccedente il minimale). Indicando 5.500 euro nel rigo E21, il suo reddito imponibile scende a 34.500 euro. Trovandosi nello scaglione al 35%, il risparmio di imposta e circa 1.925 euro (35% x 5.500), ben superiore al risparmio che avrebbe ottenuto da una detrazione al 19%.

    Documenti necessari

    • F24 quietanzati relativi ai versamenti dei contributi INPS dell’anno 2025
    • Estratto conto contributivo INPS (disponibile tramite il portale INPS con SPID)
    • Per i contributi volontari: lettera di autorizzazione INPS e quietanze di versamento
    • Certificazione Unica 2026 (se il sostituto ha gia dedotto parte dei contributi: punto 431 e ss.)

    Artigiano che versa contributi fissi e contributi sul reddito eccedente

    Scenario. Caio e un idraulico artigiano. Nel 2025 ha versato i contributi fissi sul minimale e quelli aggiuntivi commisurati al reddito eccedente il minimale, per un totale di 4.800 euro.

    Come si applica. Caio indica 4.800 euro nel rigo E21 del quadro E. L’importo viene dedotto integralmente dal suo reddito complessivo prima del calcolo dell’IRPEF e delle addizionali. Non c’e franchigia ne percentuale: si deduce tutto.

    In pratica

    • Rigo E21: inserire 4.800 euro (importo totale versato all’INPS nel 2025).
    • Verificare la corrispondenza con i propri F24 e con l’estratto conto contributivo INPS.
    • Se il 730 e precompilato dall’AdE, controllare che il dato sia gia presente e corretto.

    Commerciante che versa contributi anche per il familiare collaboratore

    Scenario. Sempronio e titolare di un negozio e ha un coniuge che collabora nell’impresa. Entrambi versano contributi INPS alla gestione commercianti. Il coniuge e fiscalmente a carico di Sempronio.

    Come si applica. Sempronio puo dedurre i contributi versati per la propria posizione nel rigo E21. Puo anche dedurre i contributi versati nell’interesse del coniuge a carico, sempre nel rigo E21. Il coniuge a carico, invece, non potra dedurli nella propria dichiarazione (se ne presenta una).

    In pratica

    • Sommare i contributi propri e quelli versati per il coniuge a carico.
    • Indicare il totale nel rigo E21.
    • Il coniuge a carico che presenti una dichiarazione autonoma non li deduce nella sua.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come faccio a sapere quanto ho versato all'INPS nel 2025?

    Puoi consultare l’estratto conto contributivo sul portale INPS (accesso con SPID o CIE), dove sono elencati tutti i versamenti. In alternativa, somma gli F24 versati nel corso dell’anno con i codici tributo relativi alla gestione artigiani o commercianti (1515, 1516, 1517 e simili). Il 730 precompilato di solito riporta gia l’importo comunicato dall’INPS.

    I contributi versati in acconto o a saldo per anni precedenti si deducono nel 2025?

    Conta il criterio di cassa: si deducono i contributi effettivamente versati nel 2025, indipendentemente dall’anno a cui si riferiscono. Quindi anche un saldo 2024 pagato nel 2025 e deducibile nella dichiarazione 2026.

    La deduzione si applica anche all'addizionale regionale e comunale?

    Si. La deduzione abbassa il reddito complessivo, che e la base di calcolo sia dell’IRPEF sia delle addizionali regionale e comunale. Il risparmio complessivo e quindi superiore alla sola IRPEF.

    Cosa succede se il reddito e inferiore ai contributi versati?

    Se la deduzione e superiore al reddito complessivo, la parte eccedente non puo essere trasferita agli anni successivi. La deduzione in questo caso abbassa il reddito a zero ma non genera un credito.

    I contributi alla Cassa professionale (es. CNA, Confartigianato) sono deducibili allo stesso modo?

    I contributi obbligatori versati a casse professionali o enti previdenziali privatizzati rientrano comunque nel rigo E21 se sono obbligatori per la propria categoria. I contributi facoltativi o associativi seguono regole diverse.