Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 293 Cod. Amb. – Combustibili consentiti

    Art. 293 Cod. Amb. – Combustibili consentiti

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’Allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste. I materiali e le sostanze elencati nell’allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all’allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4, lettere e) ed f), dell’Allegato IV alla parte quinta si applicano le prescrizioni del successivo Allegato X relative agli impianti disciplinati dal titolo II. Ai combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni dell’articolo

    295. 2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa autorizzazione della Commissione europea, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei combustibili per uso marittimo più elevati di quelli fissati nell’Allegato X alla parte quinta qualora, a causa di un mutamento improvviso nell’approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori limite.

    3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalità per esentare, anche mediante apposite procedure autorizzative, i combustibili previsti dal presente titolo III dall’applicazione delle prescrizioni dell’Allegato X alla parte quinta ove gli stessi siano utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione.

  • Art. 222 D.Lgs. 209/2005 – (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

    Art. 222 D.Lgs. 209/2005 – (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa immediatamente l'IVASS non appena rilevano che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.

    2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche.

    2-bis. L'IVASS impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

    2-ter. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno, può concedere una proroga di tre mesi.

    2-quater. In presenza di situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l'IVASS può estendere per le imprese colpite, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al comma 2-ter per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche.

    2-quinquies. L'IVASS può chiedere all'AEAP di constatare l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse.

    2-sexies. 2-sexies. L'IVASS può formulare una richiesta in tal senso se esiste la concreta possibilità che talune imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate non siano in grado di soddisfare uno dei requisiti di cui al comma 2-bis. Si è in presenza di situazioni eccezionalmente avverse nel caso in cui la situazione finanziaria di talune di dette imprese sia gravemente o negativamente colpita da almeno una delle seguenti circostanze: a) un crollo dei mercati finanziari che sia imprevisto, brusco e drastico; b) un contesto caratterizzato in maniera persistente da tassi di interesse bassi; c) un evento catastrofico ad alto impatto.

    2-septies. L'IVASS collabora con l'AEAP nella valutazione sulla persistenza delle condizioni di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies. La cessazione della situazione eccezionalmente avversa è dichiarata dall'AEAP, previa consultazione dell'IVASS.

    2-octies. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta ogni tre mesi all'IVASS una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso.

    2-novies. L'estensione di cui al comma 2-quater è revocata se dalla suddetta relazione si evince che non si sono registrati progressi significativi in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso tra la data di rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.

    3. L'IVASS, in casi eccezionali se ritiene che la situazione finanziaria dell'impresa rischi di subire ulteriori deterioramenti, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.

    4. L'IVASS può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.

    5. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del capitale sociale è elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'IVASS.

    ))

  • Art. 220 CPI – Procedimento disciplinare

    Art. 220 CPI – Procedimento disciplinare

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all’applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.

    2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno di 10 giorni l’audizione dell’interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all’incolpato.

    3. Se l’interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.

    4. La deliberazione deve contenere l’indicazione dei fatti, i motivi e l’enunciazione sintetica della decisione.

    5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall’ articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.

    6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell’ordine l’autorizzazione ad astenersi.

    7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

  • Art. 223-bis D.Lgs. 209/2005 – (Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione)

    Art. 223-bis D.Lgs. 209/2005 – (Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. Fatti salvi gli articoli 222 e 222-bis, se la solvibilità dell'impresa continua a deteriorarsi, l'IVASS può adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione))

  • Art. 81 Imp. Reg. – entrata in vigore

    Art. 81 Imp. Reg. – entrata in vigore

    Art. 81 Imp. Reg. – Entrata in vigore

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° lu- glio 1986. TARIFFA PARTE I – Atti soggetti a registrazione in termine fisso TARIFFA PARTE I ART. 1

    1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento. Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2 per cento. Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 15 per cento. [Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento.]

  • CCNL Dirigenti Industria: Previndai, FASI, Assidai e previdenza complementare

    CCNL Dirigenti Industria

    In sintesi

    I dirigenti industriali hanno un sistema di protezione sociale contrattuale articolato su tre fondi: Previndai (previdenza complementare), FASI (assistenza sanitaria integrativa) e Assidai (assistenza sanitaria per dirigenti aziende non aderenti a FASI). L’iscrizione e obbligatoria per le aziende aderenti a Confindustria. La contribuzione complessiva (azienda + dirigente) puo raggiungere il 15-20% della RGA.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria · Federmanager
    Ultimo rinnovo
    24 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~100.000 dirigenti industriali

    Tabella riepilogativa

    I tre fondi contrattuali del dirigente industriale
    Fondo Tipo Contribuzione azienda Contribuzione dirigente
    Previndai Pensione complementare ~4-6% RGA + TFR Libera (deducibile fino a 5.164,57 €/anno)
    FASI Assistenza sanitaria integrativa ~3.200-4.500 €/anno (importo fisso) ~900-1.300 €/anno (quota fissa)
    Assidai Assistenza sanitaria (alternativa FASI) Quota azienda Quota dirigente
    Principali prestazioni FASI 2026
    Prestazione Rimborso indicativo
    Ricovero ospedaliero (camera singola) Fino al 100% entro massimali
    Intervento chirurgico Fino a 15.000-25.000 € per intervento
    Visite specialistiche 80-100% entro massimale annuo
    Diagnostica (RMN, TAC) 80-100%
    Odontoiatria Parziale, entro massimale annuo
    Farmaci di fascia C Parziale

    Previndai: il fondo pensione complementare dei dirigenti

    Previndai (Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti di Aziende Industriali) e il fondo contrattuale obbligatorio per i dirigenti industriali. E’ un fondo a contribuzione definita: la prestazione pensionistica dipende dai contributi versati e dai rendimenti finanziari del fondo nel tempo.

    La contribuzione aziendale obbligatoria e definita dal CCNL (tipicamente 4-6% della RGA, oltre al TFR). Il dirigente puo versare contributi volontari aggiuntivi deducibili IRPEF fino a 5.164,57 € annui. Le linee di investimento di Previndai variano dall’obbligazionario al bilanciato all’azionario, con orizzonte temporale modulabile.

    FASI: assistenza sanitaria integrativa

    Il FASI (Fondo di Assistenza Sanitaria Industria) e il fondo di assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali. E’ obbligatorio per le aziende aderenti a Confindustria. Copre il dirigente e (a pagamento aggiuntivo) i familiari a carico.

    La contribuzione e articolata in una quota fissa aziendale e una quota a carico del dirigente. FASI rimborsa le principali prestazioni sanitarie: ricoveri, interventi chirurgici, visite specialistiche, diagnostica, cure odontoiatriche (in parte) e farmaci di fascia C. Il piano sanitario FASI e aggiornato periodicamente dall’organo di gestione del fondo.

    Assidai e il Fondo Mario Negri

    Assidai e un’associazione di assistenza sanitaria che copre i dirigenti di aziende non aderenti a FASI (o che ne fanno specifica scelta). Offre prestazioni simili a FASI con modalita di rimborso e massimali propri.

    Il Fondo Mario Negri e invece il fondo di previdenza complementare storicamente riservato ai dirigenti del commercio (non industria): e spesso citato insieme a Previndai per i dirigenti con carriere miste industria-commercio. I dirigenti industriali afferiscono a Previndai; i dirigenti del commercio a Fondo Mario Negri (CCNL Confcommercio dirigenti).

    Casi pratici

    Tizio – Accumulo previdenziale Previndai in 20 anni
    Tizio e dirigente da 20 anni con RGA media di 85.000 €. Contribuzione azienda a Previndai: 5% = 4.250 €/anno. TFR versato: 85.000/13,5 = 6.296 €/anno. Contributo volontario Tizio: 3.000 €/anno. Totale annuo: ~13.546 €. In 20 anni, con rendimento medio 3,5%: circa 380.000-400.000 € di montante. Rendita mensile attesa (con coefficiente di conversione): circa 1.500-1.800 €/mese in aggiunta alla pensione INPS.
    Caia – FASI e rimborso ricovero
    Caia viene operata d’urgenza (appendicite) con ricovero di 3 giorni in camera singola privata. Costo totale: 8.500 €. FASI rimborsa il 100% entro il massimale per intervento (15.000 €): Caia non ha costi out-of-pocket. La richiesta di rimborso va presentata entro 180 giorni dalla dimissione tramite il portale FASI.
    Sempronio – Cambio azienda e portabilita Previndai
    Sempronio cambia azienda industriale. La posizione Previndai e portabile: il montante accumulato rimane nel fondo e la contribuzione riprende con il nuovo datore. Non e necessario chiedere il riscatto. Se la nuova azienda non e aderente a Confindustria, Sempronio puo mantenere la posizione Previndai come ‘aderente individuale’ e continuare a versare contributi volontari.

    Domande frequenti

    Previndai e obbligatorio per i dirigenti industriali?
    Si per le aziende aderenti a Confindustria: l’iscrizione del dirigente a Previndai e obbligatoria contrattualmente. Il datore versa la contribuzione e trasferisce il TFR al fondo (salvo diversa scelta del lavoratore per il TFR pre-2007).
    FASI copre anche i familiari del dirigente?
    Si, a pagamento di una quota aggiuntiva. Il dirigente puo estendere la copertura FASI al coniuge/convivente e ai figli a carico. La quota per i familiari e a carico del dirigente (o dell’azienda per accordo), oltre alla quota standard.
    I contributi a Previndai sono deducibili?
    Si: i contributi versati dal dirigente (volontari) sono deducibili IRPEF fino a 5.164,57 € annui. I contributi aziendali non sono imponibili per il dirigente. La deduzione si applica in dichiarazione dei redditi.
    Cosa succede a FASI in caso di pensionamento?
    Il dirigente pensionato puo mantenere la copertura FASI come iscritto in quiescenza, pagando una quota ridotta. La copertura sanitaria continua anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, con un piano sanitario dedicato agli ex dirigenti.
    Qual e la differenza tra Previndai e il Fondo Mario Negri?
    Previndai e il fondo complementare per i dirigenti industriali (Confindustria). Il Fondo Mario Negri e il fondo previdenziale per i dirigenti del commercio (Confcommercio). Sono fondi distinti: il dirigente industriale aderisce a Previndai; il dirigente commerciale a Fondo Mario Negri.

    Stesso CCNL: consulta anche TMCG, tabelle retributive e struttura RGA, preavviso, licenziamento e indennita supplementare, ferie, permessi e assenze retribuite, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione a Previndai.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 198 D.Lgs. 259/2003 – Servizio radioelettrico mobile aeronautico

    Art. 198 D.Lgs. 259/2003 – Servizio radioelettrico mobile aeronautico

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile. Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione di sinistri, quando quest’ultime operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza all’uopo destinate. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 59 D.Lgs. 79/2011 – Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero

    Art. 59 D.Lgs. 79/2011 – Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Al fine di promuovere l’offerta turistica italiana, è istituita l’attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l’alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un’eccellenza di offerta tale da promuovere l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l’attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell’ospitalità italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l’alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un’eccellenza di offerta tale da promuovere l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta.

    2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento della ‘attestazione di eccellenza turistica, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per ciascuna onorificenza.

    3. L’impresa di ristorazione ed alberghiera alla quale è stata attribuita l’attestazione di eccellenza turistica può utilizzarla, per un biennio, anche a fini promozionali o pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare dell’autorizzazione conserva il diritto di indicarla nel proprio logo e nella propria insegna, con la precisazione del biennio di riferimento.

    4. È autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra riprodotto il simbolo della attestazione di eccellenza turistica con l’indicazione del biennio di conferimento, idonei a segnalare adeguatamente il possesso della predetta attestazione da parte dell’impresa di ristorazione.

    5. È autorizzato l’inserimento delle denominazioni delle imprese, cui sia stata attribuita l’attestazione di eccellenza turistica di cui ai commi che precedono nel portale Italia.it. articolo precedente articolo successivo

  • Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione

    In sintesi

    • L’IRAP è dovuta da chi esercita abitualmente un’attività organizzata diretta alla produzione o scambio di beni e servizi
    • Per professionisti e piccoli imprenditori il requisito chiave è l’autonoma organizzazione
    • Chi lavora senza dipendenti stabili e con beni strumentali minimi può non essere soggetto a IRAP
    • I contribuenti in regime forfettario sono esclusi per legge dall’IRAP
    • Per le società e gli enti l’autonoma organizzazione è presunta: l’IRAP è sempre dovuta
    • La verifica avviene caso per caso, esaminando beni strumentali e impiego di lavoro altrui

    Chi è obbligato a versare l'IRAP

    Una delle questioni pratiche più rilevanti dell’IRAP riguarda l’individuazione dei soggetti che sono effettivamente tenuti a pagarla. La legge istitutiva (D.Lgs. 446/1997) prevede come soggetti passivi le società di capitali e di persone, gli enti commerciali e non commerciali, le pubbliche amministrazioni, gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni. Tuttavia, per questi ultimi due gruppi non è sufficiente svolgere un’attività: è necessario che essa sia esercitata con la cosiddetta autonoma organizzazione.

    Il concetto di autonoma organizzazione è diventato nel tempo uno dei temi centrali del contenzioso tributario in materia di IRAP. L’orientamento consolidato in giurisprudenza chiarisce che il lavoratore autonomo o il piccolo imprenditore che opera con i propri soli mezzi, senza avvalersi di dipendenti o collaboratori stabili e senza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per svolgere la propria attività, non integra il presupposto dell’imposta e quindi non è soggetto a IRAP.

    Il tema è particolarmente sentito da professionisti come medici, avvocati, ingegneri, consulenti e altri lavoratori autonomi che, pur svolgendo un’attività economica rilevante, la esercitano in forma sostanzialmente individuale e personale. Capire se sussiste o meno l’autonoma organizzazione è determinante non solo per il versamento dell’imposta, ma anche per l’obbligo di presentare la dichiarazione IRAP.

    Soggetti passivi IRAP e autonoma organizzazione
    Categoria di soggetto Autonoma organizzazione richiesta? IRAP dovuta?
    Società di capitali (Srl, SpA, ecc.) Presunta per legge Sì, sempre
    Società di persone (Snc, Sas, ecc.) Presunta per legge Sì, sempre
    Enti commerciali e non commerciali Presunta per legge Sì, sempre
    Pubbliche amministrazioni Presunta per legge Sì, sempre
    Imprenditore individuale Va verificata caso per caso Solo se sussiste autonoma organizzazione
    Esercente arte o professione Va verificata caso per caso Solo se sussiste autonoma organizzazione
    Contribuente in regime forfettario Irrilevante: escluso per legge No, escluso per legge

    Esempio pratico

    • Tizio è un ingegnere libero professionista che opera in forma individuale. Non ha dipendenti né collaboratori stabili, utilizza un computer e un software professionale di valore contenuto e si avvale occasionalmente di un commercialista per la contabilità. In questo quadro, secondo l’orientamento consolidato, Tizio non presenta i requisiti dell’autonoma organizzazione: i beni strumentali non eccedono il minimo indispensabile e non impiega in modo non occasionale lavoro altrui. Tizio non è soggetto a IRAP e non è tenuto a presentare la relativa dichiarazione. Se invece Tizio assumesse due collaboratori a tempo indeterminato e acquistasse attrezzature rilevanti, il quadro cambierebbe e occorrerebbe rivalutare la propria posizione.

    Documenti necessari

    • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – legge istitutiva dell’IRAP, artt. 2 e 3 (presupposto e soggetti passivi)
    • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e successive modificazioni sul regime forfettario
    • Circolari dell’Agenzia delle Entrate sull’autonoma organizzazione e sui criteri di esclusione da IRAP
    • Orientamento consolidato della giurisprudenza tributaria sul requisito dell’autonoma organizzazione
    • Istruzioni al modello IRAP (aggiornate annualmente) per i soggetti tenuti alla dichiarazione

    Caso 1 – Professionista senza struttura organizzativa

    Scenario. Caio è un avvocato che esercita la professione in forma individuale nel proprio studio. Non ha segreterie, non assume dipendenti e non si avvale di collaboratori in modo stabile. Utilizza un computer, una stampante e una banca dati giuridica online.

    Come si applica. In questo scenario i beni strumentali impiegati sono quelli minimi indispensabili per lo svolgimento dell’attività professionale e non vi è impiego non occasionale di lavoro altrui. Secondo l’orientamento consolidato, Caio non integra il requisito dell’autonoma organizzazione. Non è quindi soggetto a IRAP e non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione IRAP. È opportuno documentare con attenzione questa situazione per poter dimostrare, in caso di verifica, l’assenza dei requisiti dell’autonoma organizzazione.

    In pratica

    • Verificare che i beni strumentali utilizzati non eccedano il minimo indispensabile per l’attività
    • Accertarsi di non avere dipendenti o collaboratori impiegati in modo non occasionale e stabile
    • Conservare documentazione che attesti la struttura individuale dello studio in caso di controllo

    Caso 2 – Professionista con collaboratori e attrezzature rilevanti

    Scenario. Tizio è un medico specialista che gestisce uno studio privato. Ha assunto una segretaria a tempo indeterminato, dispone di attrezzature diagnostiche di valore significativo e si avvale in modo stabile di un’altra figura sanitaria di supporto.

    Come si applica. In questo caso la situazione è diversa: Tizio impiega lavoro altrui in modo non occasionale (la segretaria a tempo indeterminato e il collaboratore sanitario stabile) e dispone di beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile. Entrambi i criteri che l’orientamento consolidato indica come rilevanti per l’autonoma organizzazione sono presenti. Tizio è soggetto a IRAP, deve calcolare la base imponibile secondo le regole specifiche per gli esercenti arti e professioni, applicare l’aliquota regionale vigente e presentare la dichiarazione IRAP con modello autonomo.

    In pratica

    • Calcolare la base imponibile IRAP secondo le regole per i professionisti (compensi meno spese specifiche ammesse)
    • Verificare le eventuali deduzioni applicabili per il personale dipendente a tempo indeterminato
    • Presentare la dichiarazione IRAP entro i termini e versare l’imposta con F24

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cos'è esattamente l'autonoma organizzazione ai fini IRAP?

    È il requisito che distingue il lavoratore autonomo soggetto a IRAP da quello che non lo è. Si intende una struttura organizzativa che eccede il minimo indispensabile, caratterizzata dall’impiego non occasionale di lavoro altrui (dipendenti, collaboratori stabili) o dall’utilizzo di beni strumentali di rilevanza superiore al minimo necessario per svolgere l’attività.

    Un professionista senza dipendenti è sempre escluso dall'IRAP?

    Non necessariamente. L’assenza di dipendenti è un elemento importante, ma la verifica è complessiva. Occorre valutare anche l’impiego di collaboratori stabili e la rilevanza dei beni strumentali utilizzati. La valutazione va fatta caso per caso.

    I contribuenti in regime forfettario pagano l'IRAP?

    No. I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esclusi dall’IRAP per espressa previsione di legge, indipendentemente dalla presenza o meno di autonoma organizzazione.

    Le società devono sempre pagare l'IRAP?

    Sì. Per le società di capitali (Srl, SpA) e di persone (Snc, Sas), nonché per gli enti commerciali e non commerciali e per le PA, l’autonoma organizzazione si considera integrata per definizione. L’IRAP è sempre dovuta, salvo specifiche esenzioni di legge.

    Come si dimostra di non avere autonoma organizzazione?

    Occorre documentare la struttura effettiva dell’attività: assenza di dipendenti e collaboratori stabili, utilizzo di beni strumentali di valore contenuto e limitato al minimo indispensabile. In caso di verifica fiscale, è fondamentale avere prove concrete di questa situazione (dichiarazioni, inventario dei beni, contratti).

    Se in un anno si assume un dipendente, si diventa soggetti IRAP anche per gli anni precedenti?

    No. La verifica dell’autonoma organizzazione è riferita a ciascun periodo d’imposta. Se nei periodi precedenti non sussistevano i requisiti, l’IRAP non era dovuta per quegli anni. L’assunzione di un dipendente può determinare l’insorgenza dell’obbligo dall’anno in cui avviene.

    Cosa succede se un professionista non presenta la dichiarazione IRAP pur essendo soggetto passivo?

    L’omessa dichiarazione IRAP comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, oltre agli interessi sul tributo non versato. È quindi fondamentale verificare correttamente la propria posizione e, in caso di dubbio, rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Presupposto IRAP, Lavoro autonomo e partita IVA, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: cos’è e come funziona, IRAP: come si calcola la base imponibile e Ritenuta d’acconto di professionisti e autonomi al 20%.

  • Rimborso dal sostituto o dall’Agenzia: come avviene il credito

    In sintesi

    • Con sostituto d’imposta: se hai presentato il 730 tramite datore di lavoro o CAF con sostituto, il rimborso IRPEF arriva direttamente in busta paga o nel cedolino della pensione, di norma da luglio.
    • Senza sostituto: se hai presentato il 730 senza sostituto d’imposta, oppure il modello Redditi PF, il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente (IBAN comunicato).
    • Prospetto di liquidazione 730-3: il documento che il CAF o il sostituto ti consegna mostra esattamente l’importo a credito o a debito e la data prevista di rimborso o trattenuta.
    • Controllo preventivo: i rimborsi sopra una certa soglia o con elementi di rischio possono essere sottoposti a una verifica dell’Agenzia prima dell’erogazione, con possibile ritardo di alcuni mesi.
    • Debito invece di credito: se dal prospetto 730-3 risulta un saldo a debito, il sostituto lo trattiene in busta paga (di solito da luglio); senza sostituto si paga con F24.
    • Lavoratori domestici: colf, badanti e baby sitter non hanno sostituto d’imposta, quindi versano direttamente l’IRPEF dovuta e ricevono eventuali rimborsi dall’Agenzia.

    Come funziona il rimborso IRPEF dopo il 730

    Quando dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito IRPEF – cioè hai versato più imposte di quanto dovuto durante l’anno – hai diritto a riceverlo indietro. Le modalità di rimborso dipendono da come hai presentato la dichiarazione e, in particolare, da se hai o meno un sostituto d’imposta, cioè un datore di lavoro o un ente pensionistico che durante l’anno ha già trattenuto le imposte dalla tua busta paga o dal tuo cedolino pensione.

    Se hai presentato il 730 con sostituto d’imposta (la situazione più comune per i lavoratori dipendenti e i pensionati), il rimborso avviene direttamente in busta paga o nel cedolino della pensione. Il prospetto di liquidazione 730-3 – il documento che il CAF o il sostituto ti consegna dopo l’elaborazione della dichiarazione – ti dice già se il saldo è a credito o a debito e l’importo esatto. Il sostituto provvede d’ufficio, di norma a partire da luglio, senza che tu debba fare nulla di ulteriore.

    Se invece non hai un sostituto d’imposta – perché sei lavoratore autonomo, sei in pensione senza ente erogante attivo, oppure sei un lavoratore domestico – il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale il cui IBAN hai comunicato in dichiarazione o tramite apposita istanza. In questo caso i tempi possono essere più lunghi rispetto al rimborso in busta paga.

    Rimborso IRPEF: chi lo eroga e come
    Situazione Chi eroga il rimborso Modalità e tempi tipici
    730 con sostituto d'imposta (lavoratore dipendente, pensionato) Datore di lavoro o ente pensionistico In busta paga o cedolino, di norma da luglio
    730 senza sostituto d'imposta Agenzia delle Entrate Sul conto corrente (IBAN), tempi più variabili
    Modello Redditi PF (autonomi, partite IVA) Agenzia delle Entrate Sul conto corrente (IBAN), tempi più variabili
    Rimborso sopra soglia o con elementi di rischio Agenzia delle Entrate (dopo controllo preventivo) Possibile ritardo di alcuni mesi per verifica
    Saldo a debito con sostituto Trattenuta in busta paga dal sostituto Di norma da luglio, in rate se l'importo è elevato

    Esempio pratico

    • Tizio è un lavoratore dipendente e ha presentato il 730/2026 tramite CAF con sostituto d’imposta (il datore di lavoro). Il prospetto di liquidazione 730-3 mostra un credito IRPEF di 420 euro. Tizio non deve fare nulla: il datore di lavoro, di norma a partire dalla busta paga di luglio, aggiunge 420 euro alla sua retribuzione netta. Caio, invece, è un lavoratore autonomo che ha presentato il modello Redditi PF: il suo rimborso di 380 euro arriverà direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente il cui IBAN ha indicato in dichiarazione, in tempi che dipendono dall’esito degli eventuali controlli preventivi dell’Agenzia.

    Documenti necessari

    • Prospetto di liquidazione 730-3 (consegnato dal CAF o dal sostituto d’imposta dopo l’elaborazione del 730)
    • Dichiarazione dei redditi presentata (730 o Modello Redditi PF) con il risultato finale
    • IBAN del conto corrente su cui si vuole ricevere il rimborso, se si è senza sostituto d’imposta
    • Certificazione Unica del datore di lavoro o dell’ente pensionistico, utile per verificare le ritenute già operate
    • Eventuale istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, se il rimborso non arriva nei tempi previsti

    Caso 1 – Tizio ha il sostituto e il rimborso arriva in busta paga

    Scenario. Tizio è impiegato in un’azienda e ha presentato il 730/2026 tramite il CAF del suo sindacato, indicando il datore di lavoro come sostituto d’imposta. Il 730-3 mostra un credito IRPEF di 650 euro grazie a spese sanitarie e interessi sul mutuo della prima casa.

    Come si applica. Il CAF trasmette il risultato della liquidazione al sostituto d’imposta (il datore di lavoro di Tizio), che riceve le istruzioni per il conguaglio. A luglio, il datore di lavoro accredita i 650 euro direttamente nella busta paga di Tizio, come voce separata nel cedolino. Se l’importo fosse stato a debito, la trattenuta sarebbe avvenuta allo stesso modo. Tizio non deve presentare alcuna istanza né indicare un IBAN: il meccanismo è automatico.

    In pratica

    • Conserva il prospetto di liquidazione 730-3: ti dice esattamente quanto aspettarti in busta paga e quando. Se a fine luglio il rimborso non compare nel cedolino, contatta prima il CAF e poi il datore di lavoro.
    • Il sostituto d’imposta gestisce sia i rimborsi che le trattenute: se risulta un debito, verrà scalato dalla busta paga nello stesso periodo, di norma in più rate se l’importo è consistente.

    Caso 2 – Caio senza sostituto attende il rimborso dall'Agenzia

    Scenario. Caio è una badante che lavora per una famiglia privata. Non ha un sostituto d’imposta perché il datore di lavoro domestico privato non è obbligato a effettuare ritenute. Caio ha presentato il modello Redditi PF e dal calcolo risulta un credito IRPEF di 290 euro, che vuole recuperare.

    Come si applica. Caio riceverà il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate, non in busta paga. Per farlo, deve aver indicato nella dichiarazione l’IBAN del proprio conto corrente (bancario o postale) intestato a lui. Se l’IBAN non era presente o è cambiato, può comunicarlo successivamente tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia o presentando un’apposita istanza. I tempi di rimborso sono variabili: per importi contenuti e privi di anomalie la procedura è di norma più rapida, ma l’Agenzia può disporre un controllo preventivo per importi più elevati o situazioni particolari, con un ritardo di alcuni mesi prima dell’erogazione.

    In pratica

    • Verifica che nel modello Redditi PF sia indicato il tuo IBAN corretto: è l’unico canale attraverso cui l’Agenzia effettua il bonifico del rimborso. Un IBAN errato causa il mancato accredito.
    • Se il rimborso non arriva nei tempi attesi, puoi verificarne lo stato nel cassetto fiscale (sezione ‘Rimborsi’) o contattare il numero verde dell’Agenzia delle Entrate per informazioni sulla pratica.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando arriva il rimborso del 730 in busta paga?

    Se hai il sostituto d’imposta, il rimborso viene accreditato di norma a partire dalla busta paga di luglio. I tempi esatti dipendono dal calendario di elaborazione del sostituto d’imposta e dalla data in cui il CAF o il professionista ha trasmesso il risultato della liquidazione.

    Come faccio a sapere se ho un credito o un debito dal 730?

    Lo vedi sul prospetto di liquidazione 730-3, che il CAF o il sostituto d’imposta è obbligato a consegnarti dopo l’elaborazione della dichiarazione. Il prospetto mostra in modo distinto l’importo a credito (che ti sarà rimborsato) o a debito (che ti verrà trattenuto) e le relative somme per il dichiarante e l’eventuale coniuge in caso di 730 congiunto.

    Se non ho il datore di lavoro, come ricevo il rimborso?

    Se hai presentato il 730 senza sostituto d’imposta, o il modello Redditi PF, il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente (IBAN) che hai indicato in dichiarazione. Devi assicurarti che l’IBAN sia corretto e intestato a te.

    Cos'è il controllo preventivo dell'Agenzia sui rimborsi?

    L’Agenzia delle Entrate può sottoporre a verifica preventiva i rimborsi che superano una certa soglia o che presentano elementi di rischio, prima di procedere all’erogazione. In questi casi il rimborso può slittare di alcuni mesi rispetto ai tempi ordinari. La verifica avviene in modo automatico e non implica necessariamente che ci sia un errore nella dichiarazione.

    Cosa succede se dal 730 risulta un debito invece di un credito?

    Se hai il sostituto d’imposta, il debito viene trattenuto direttamente dalla busta paga o dal cedolino della pensione, di norma a partire da luglio. Se l’importo è consistente, il sostituto può suddividerlo in più rate. Se non hai il sostituto, devi versare l’importo dovuto autonomamente tramite modello F24 nei termini indicati.

    I lavoratori domestici come colf e badanti ricevono il rimborso in busta paga?

    No. I lavoratori domestici non hanno un sostituto d’imposta perché il datore di lavoro privato non è obbligato a effettuare ritenute IRPEF. Presentano la dichiarazione come lavoratori senza sostituto e, se risulta un credito, lo ricevono dall’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente, non in busta paga.

  • Come correggere la precompilata 730: errori e dati mancanti

    In sintesi

    • Se i dati della precompilata sono errati o incompleti, sei obbligato a modificarla prima di inviarla.
    • Puoi aggiungere spese non presenti, come le attività sportive dei figli, che l’Agenzia non conosce automaticamente.
    • Le modifiche che aumentano il credito o riducono il debito si correggono con un 730 integrativo entro il 26 ottobre 2026.
    • Le modifiche che aumentano il debito richiedono invece il modello REDDITI Persone fisiche, non il 730.
    • Se accetti la precompilata senza modifiche, i controlli documentali sugli oneri comunicati da terzi non vengono effettuati.
    • I documenti della dichiarazione 2025 vanno conservati fino al 31 dicembre 2031.

    Cosa fare se la precompilata ha dati sbagliati o mancanti

    Dal 30 aprile l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modello 730 precompilato, costruito usando i dati della Certificazione Unica del tuo datore di lavoro e le informazioni che banche, assicurazioni, farmacie e altri soggetti trasmettono all’Agenzia. Questi dati nella maggior parte dei casi sono corretti, ma possono contenere errori o essere incompleti.

    Se trovi qualcosa di sbagliato – un reddito non inserito, una spesa assente, un dato impreciso – hai l’obbligo di modificare il modello prima di inviarlo. Non farlo equivarrebbe a dichiarare dati falsi. Puoi anche aggiungere oneri detraibili o deducibili che l’Agenzia non conosce: ad esempio le spese per le attività sportive dei figli, che non vengono comunicate automaticamente.

    Una volta effettuate le modifiche, viene elaborato un nuovo modello 730 e un nuovo prospetto di liquidazione (modello 730-3) con i risultati aggiornati. La scelta di modificare o accettare la precompilata ha conseguenze importanti anche sui controlli che l’Agenzia può fare in seguito.

    Effetti delle modifiche sui controlli documentali
    Situazione Controlli documentali sugli oneri
    Precompilata accettata senza modifiche (diretta o tramite sostituto) Nessun controllo sugli oneri comunicati da terzi all'Agenzia
    Precompilata modificata (solo sugli oneri comunicati non modificati) Nessun controllo sugli oneri non toccati
    Precompilata modificata (sugli oneri comunicati che risultano modificati) Controlli solo sui documenti che hanno determinato la modifica
    Presentata tramite Caf o professionista senza modifiche Nessun controllo formale sugli oneri comunicati da soggetti terzi
    Presentata tramite Caf o professionista con modifiche Controlli effettuati nei confronti del Caf o professionista (eccetto spese sanitarie non modificate)

    Esempio pratico

    • Caio accetta la precompilata senza modifiche tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia non effettuerà i controlli documentali sulle spese sanitarie o sugli interessi del mutuo già comunicati. Se invece Caio aggiunge le spese per lo sport del figlio (che non erano nella precompilata), solo quei documenti aggiuntivi potranno essere oggetto di verifica.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro
    • Fatture, ricevute, scontrini delle spese da aggiungere o correggere
    • Estratto conto o documentazione del mezzo di pagamento tracciabile (per spese 19%)
    • Dichiarazione modello REDDITI dell’anno precedente (se hai crediti da riportare)
    • SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi per accedere al sito AdE

    Tizio trova un reddito mancante nella precompilata

    Scenario. Tizio ha percepito nel 2025 un compenso occasionale che il pagante avrebbe dovuto comunicare all’Agenzia, ma il dato non compare nella precompilata. Tizio se ne accorge prima di inviare la dichiarazione.

    Come si applica. Tizio deve integrare la precompilata aggiungendo il reddito mancante. La modifica incide sulla determinazione del reddito complessivo, quindi i controlli documentali potranno riguardare i dati relativi a quell’integrazione. Se l’aggiornamento genera un maggior debito rispetto alla precompilata originaria, Tizio dovrà usare il modello REDDITI Persone fisiche, non il 730 integrativo.

    In pratica

    • Reddito aggiunto = modifica che incide sull’imposta: possibili controlli sulla documentazione relativa.
    • Se la modifica genera un maggior debito, serve il modello REDDITI PF (non il 730 integrativo).
    • Il 730 integrativo si usa solo se la correzione porta a un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata.

    Sempronia si accorge di un errore dopo aver già inviato il 730

    Scenario. Sempronia ha già trasmesso la precompilata accettandola senza modifiche. Poi si accorge di aver dimenticato di inserire un onere detraibile che avrebbe ridotto la sua imposta.

    Come si applica. Poiché la correzione porterebbe a un maggior credito o a un minor debito, Sempronia può presentare un 730 integrativo entro il 26 ottobre 2026 (il 25 ottobre è domenica), indicando il codice 1 nella casella ‘730 integrativo’. In alternativa, può presentare un modello REDDITI Persone fisiche entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è sabato). Il 730 integrativo deve essere presentato a un Caf o professionista, anche se il 730 originario era stato presentato tramite il sostituto d’imposta.

    In pratica

    • Correzione a proprio favore (maggior credito o minor debito): 730 integrativo entro il 26 ottobre oppure REDDITI PF entro il 2 novembre 2026.
    • Il 730 integrativo va obbligatoriamente presentato a un Caf o professionista (mai al sostituto d’imposta).
    • La presentazione del 730 integrativo non sospende le operazioni avviate con il 730 originario: il datore continua a trattenere o rimborsare come da modello originale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa succede se accetto la precompilata senza modifiche?

    Non vengono effettuati i controlli documentali sugli oneri comunicati all’Agenzia da banche, assicurazioni e altri soggetti terzi. L’Agenzia può comunque verificare i requisiti soggettivi, come la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

    Posso aggiungere spese che l'Agenzia non conosce, come le attività sportive dei figli?

    Si. Puoi integrare la precompilata con oneri detraibili e deducibili non presenti, come le spese per sport dei ragazzi. In questo caso vengono elaborati un nuovo modello 730 e un nuovo prospetto 730-3.

    Cosa faccio se la modifica mi porta a dover pagare di più?

    Se la correzione comporta un maggior debito (o un minor credito) devi usare il modello REDDITI Persone fisiche 2026, non il 730 integrativo. Puoi presentarlo entro il 2 novembre 2026 come ‘correttiva nei termini’, con pagamento delle imposte dovute, interessi e sanzioni ridotte (ravvedimento operoso).

    Entro quando posso presentare il 730 integrativo?

    Entro il 26 ottobre 2026 (il 25 ottobre è domenica), indicando il codice appropriato nella casella ‘730 integrativo’: codice 1 se la modifica porta a un maggior credito o minor debito; codice 2 se riguarda solo i dati del sostituto; codice 3 se riguarda sia i dati del sostituto che altri dati, con esito a favore del contribuente.

    Fino a quando devo conservare i documenti della dichiarazione 2025?

    I documenti vanno conservati fino al 31 dicembre 2031. Non devi conservare i documenti delle spese sanitarie che non hai modificato rispetto alla precompilata originaria.

    Se presento la precompilata tramite Caf senza modifiche, devo portare i documenti?

    No, non devi esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella precompilata comunicati da soggetti terzi. Devi però portare i documenti che attestano le condizioni soggettive che danno diritto alle agevolazioni (es. certificati di disabilità, atti di proprietà).

    Da leggere insieme

  • Art. 128 T.U. Stupefacenti – Contributi comunita terapeutiche

    Art. 128 T.U. Stupefacenti – Contributi

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministero per gli affari sociali, puo' concedere agli enti di cui all'art. 115 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

    2. La concessione di detto contibuto, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunita' terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed e' subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

    3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazione dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.

    218. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilita' della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n.

    457. 4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche di cui al comma 1, nonche' ogni altro intervento edificativo delle suddette comunita', necessario per il reinserimento socio sanitario e socio lavorativo, sono equiparati ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n.

    10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere gia' realizzate, per le quali sia gia' stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

    4-ter. L'applicabilita' delle norme di cui al comma 4-bis e' subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attivita' connesse alle finalita' della comunita' terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo e' immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti; b) che lo statuto della comunita' terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalita' di lucro e l'attivita' della stessa sia sviluppata con modalita' residenziali.

    4-quater. Qualora la comunita' terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacita' ricettiva superiore alle duecento unita', questa deve procedere a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali. Torna al sommario