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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 128 prevede la concessione di contributi in conto capitale per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita terapeutiche per tossicodipendenti.
  • Il contributo e' concesso dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) e può coprire fino alla totalita' della spesa necessaria.
  • La concessione comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunita terapeutica residenziale o diurna.
  • I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti, con una riserva minima del 40% al Mezzogiorno.
  • I commi 4-bis e 4-ter prevedono una deroga alle prescrizioni urbanistiche per gli interventi edilizi delle comunita, con vincolo di destinazione almeno cinquantennale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 128 T.U. Stupefacenti — Contributi

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministero per gli affari sociali, puo' concedere agli enti di cui all'art. 115 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

2. La concessione di detto contibuto, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunita' terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed e' subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazione dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.

218. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilita' della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n.

457. 4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche di cui al comma 1, nonche' ogni altro intervento edificativo delle suddette comunita', necessario per il reinserimento socio sanitario e socio lavorativo, sono equiparati ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n.

10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere gia' realizzate, per le quali sia gia' stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

4-ter. L'applicabilita' delle norme di cui al comma 4-bis e' subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attivita' connesse alle finalita' della comunita' terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo e' immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti; b) che lo statuto della comunita' terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalita' di lucro e l'attivita' della stessa sia sviluppata con modalita' residenziali.

4-quater. Qualora la comunita' terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacita' ricettiva superiore alle duecento unita', questa deve procedere a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali. Torna al sommario

Commento

Ratio e contesto della norma

L'art. 128 del D.P.R. 309/1990 e' una norma di diritto amministrativo-finanziario che affianca le disposizioni programmatiche del T.U. Stupefacenti con strumenti concreti di sostegno infrastrutturale. La ratio e' semplice: la rete delle comunita terapeutiche necessita di sedi fisiche idonee, spesso difficili da reperire o ristrutturare con le sole risorse proprie. Il legislatore ha scelto di agevolare questo investimento con contributi in conto capitale, ossia a fondo perduto, che possono coprire l'intera spesa necessaria.

Il contributo in conto capitale e la procedura CER

Il soggetto erogatore e' il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato da un rappresentante del Ministero per gli affari sociali per le decisioni che riguardano le comunita terapeutiche. Il CER può concedere il contributo agli enti ausiliari di cui all'art. 115 secondo le procedure dei programmi straordinari attivati ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. q) della L. 457/1978. La concessione e' subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera. Il vincolo decennale di destinazione assicura che l'investimento pubblico non venga distolto dalla finalita' per cui e' stato erogato: qualora l'immobile venisse destinato a uso diverso prima del decennio, il contributo sarebbe soggetto a revoca e restituzione.

Ripartizione regionale e tutela del Mezzogiorno

I contributi sono distribuiti tra le regioni secondo criteri oggettivi: la proporzione riflette il numero di tossicodipendenti effettivamente assistiti nelle strutture regionali, dato rilevato dall'Osservatorio permanente di cui all'art. 132. Una deroga e' introdotta dalla riserva in favore del Mezzogiorno: almeno il 40% dei contributi deve essere destinato alle regioni meridionali, ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R. 218/1978), a tutela dell'obiettivo di riequilibrio territoriale.

La deroga urbanistica: commi 4-bis, 4-ter e 4-quater

Gli interventi edilizi delle comunita terapeutiche sono equiparati, ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili e urgenti. Si applica l'art. 9 della L. 10/1977 (legge Bucalossi), che consente di realizzare interventi in deroga alle destinazioni di zona. Questa assimilazione e' subordinata a due condizioni cumulative: (a) il vincolo di destinazione d'uso deve essere almeno cinquantennale e immodificabile; (b) lo statuto della comunita' deve prevedere la totale assenza di finalita' di lucro e l'attività in modalita' residenziale. Il comma 4-quater aggiunge che se la capacita' ricettiva supera le 200 unita', la comunita' deve realizzare a proprie spese le opere di urbanizzazione primaria, pena la decadenza dai benefici.

Raccordo con gli artt. 115, 116, 129 e 130 del T.U.

L'art. 128 va letto in combinato con le disposizioni sugli enti ausiliari (art. 115) e sugli albi regionali (art. 116), che definiscono la platea dei soggetti ammissibili. La stessa logica di sostegno infrastrutturale si riscontra negli artt. 129 e 130, che disciplinano rispettivamente la concessione di strutture statali e di strutture degli enti locali agli stessi enti ausiliari. Il sistema delinea un modello in cui lo Stato mette a disposizione sia risorse finanziarie sia beni immobili per sostenere la rete del privato sociale nel settore delle dipendenze.

Casi pratici

Caso 1: Comunita terapeutica che richiede contributo per nuova sede

La comunita terapeutica di cui e' responsabile Tizio, iscritta all'albo regionale ai sensi dell'art. 116, intende costruire una nuova sede residenziale per 30 ospiti in un'area classificata dal piano regolatore come zona agricola. Tizio presenta domanda al CER per il contributo in conto capitale ex art. 128. Contestualmente, invocando la deroga urbanistica del comma 4-bis, chiede al comune l'autorizzazione edilizia in deroga, allegando lo statuto della comunita' (che esclude finalita' di lucro) e l'impegno a mantenere il vincolo cinquantennale di destinazione. La procedura consente di realizzare l'opera anche in zona agricola, con il contributo pubblico a copertura parziale dei costi di costruzione.

Caso 2: Verifica del vincolo decennale in caso di dismissione anticipata

Una comunita terapeutica aveva ottenuto un contributo CER nel 2010 per il recupero di un immobile. Nel 2017, a soli sette anni dall'erogazione, la comunita' cessa l'attività e intende cedere l'immobile a terzi per uso diverso. Caia, funzionaria regionale, verifica che il vincolo decennale non e' ancora scaduto. La regione notifica alla comunita' la decadenza dal beneficio e avvia il procedimento di recupero del contributo, che deve essere restituito per la parte non ammortizzata nel periodo di effettivo utilizzo conforme alla destinazione.

Caso 3: Struttura da 220 posti e obbligo di urbanizzazione primaria

Sempronio, direttore di un grande ente ausiliario, pianifica la costruzione di un complesso residenziale per 220 ospiti in un'area periurbana priva di fognature. Il comune gli ricorda che, superando il limite delle 200 unita', il comma 4-quater impone alla comunita' di realizzare le opere di urbanizzazione primaria a proprie spese, incluso il sistema di trattamento delle acque reflue. Sempronio deve prevedere nel piano finanziario i costi del depuratore, pena la decadenza dai benefici della deroga urbanistica. L'obbligo non e' derogabile nemmeno con accordo con il comune.

Domande frequenti

Chi puo' richiedere i contributi in conto capitale previsti dall'art. 128?

Possono richiederli gli enti ausiliari iscritti agli albi regionali previsti dall'art. 116 del T.U. (es. comunita terapeutiche residenziali e diurne). Il contributo e' concesso dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato da un rappresentante ministeriale.

Fino a quanto puo' arrivare il contributo per la costruzione di una comunita terapeutica?

Il contributo puo' coprire fino alla totalita' della spesa necessaria per costruzione, ampliamento o recupero dell'immobile. L'erogazione e' condizionata alla previa autorizzazione edilizia e comporta un vincolo decennale di destinazione a sede di comunita terapeutica.

Cosa succede se l'immobile viene destinato ad altro uso prima dei dieci anni?

La comunita' decade dal beneficio e deve restituire il contributo ricevuto. Il vincolo decennale di destinazione e' una condizione legale della concessione, la cui violazione determina la revoca del finanziamento pubblico.

La deroga urbanistica si applica automaticamente a tutte le comunita terapeutiche?

No. La deroga e' condizionata a: (a) vincolo di destinazione almeno cinquantennale immodificabile; (b) statuto senza finalita' di lucro con attivita' in modalita' residenziale. Per strutture oltre 200 unita' e' obbligatoria anche la realizzazione diretta delle urbanizzazioni primarie.

Come sono distribuiti i contributi tra le regioni?

In proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti in ciascuna regione, sulla base dei dati dell'Osservatorio permanente (art. 132). E' garantita una riserva minima del 40% alle regioni del Mezzogiorno, in applicazione del D.P.R. 218/1978.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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