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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 133 disciplina l'applicazione del T.U. 309/1990 nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, garantendo il raccordo tra la normativa statale e il regime di autonomia speciale.
  • Le Province provvedono agli obiettivi di cui all'art. 131 — coordinamento degli interventi in materia di prevenzione e recupero — nell'ambito delle proprie competenze legislative e amministrative riconosciute dai rispettivi statuti speciali.
  • Le modalità di attuazione sono stabilite dai rispettivi ordinamenti provinciali, con piena salvaguardia delle prerogative statutarie.
  • La norma costituisce una clausola di adattamento che evita conflitti di competenza tra la legislazione ordinaria statale in materia di stupefacenti e la potestà legislativa concorrente e primaria delle Province autonome.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 133 T.U. Stupefacenti — Province autonome di Trento e Bolzano

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze alle finalita' di cui all'art. 131 secondo le modalita' stabilite dai rispettivi ordinamenti. Torna al sommario

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 133 del D.P.R. 309/1990 chiude il Titolo X del Testo unico, dedicato alle norme transitorie e finali, ed è una tipica clausola di salvaguardia dell'autonomia speciale. Il legislatore statale, consapevole che le Province autonome di Trento e di Bolzano godono di potestà legislativa primaria o concorrente in numerose materie rilevanti per la lotta alle dipendenze (assistenza sanitaria e socio-sanitaria, assistenza pubblica, istruzione), ha avvertito la necessità di raccordare il sistema del T.U. con gli ordinamenti provinciali, evitando che le norme di coordinamento e finanziamento degli interventi antidroga si traducessero in un'indebita compressione delle competenze autonomistiche.

Il rinvio all'art. 131 e la sua portata

Il riferimento all'art. 131 è essenziale per comprendere l'ambito applicativo della clausola. L'art. 131 disciplina il coordinamento degli interventi regionali in materia di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti dipendenti, prevedendo in particolare l'adozione di piani regionali triennali e la cooperazione istituzionale tra Regioni, Ministero della salute e Dipartimento per le politiche antidroga. Le Province autonome devono perseguire quelle stesse finalità di prevenzione, trattamento e reinserimento sociale ma attraverso gli strumenti e i procedimenti previsti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

Il fondamento costituzionale e statutario

Le Province autonome di Trento e di Bolzano operano in forza dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle numerose norme di attuazione che nel tempo hanno ampliato e dettagliato le competenze provinciali. In materia sanitaria e sociale — fondamentale per la gestione delle dipendenze — le Province dispongono di competenza legislativa primaria ai sensi dell'art. 8 dello Statuto speciale. Ciò implica che le disposizioni del T.U. 309/1990 aventi natura organizzativa o di coordinamento istituzionale operano nei confronti delle Province come norme di principio, richiedendo un recepimento e un adattamento nell'ordinamento provinciale.

Modalità attuative e autonomia procedurale

La norma non si limita a riconoscere la competenza provinciale in astratto, ma indica espressamente che le modalità di attuazione degli obiettivi dell'art. 131 sono stabilite dai rispettivi ordinamenti. Ne deriva che ciascuna Provincia può adottare piani, programmi e strutture organizzative proprie per il contrasto alla dipendenza, senza essere vincolata ai modelli procedurali previsti per le Regioni ordinarie. In concreto, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano hanno sviluppato autonomi sistemi di gestione dei servizi per le dipendenze (SerD), dei centri di accoglienza e delle comunità terapeutiche, talvolta con standard qualitativi e di finanziamento superiori a quelli delle Regioni ordinarie.

Rapporto con la normativa penale

È importante precisare che la clausola dell'art. 133 riguarda esclusivamente le disposizioni organizzativo-amministrative del T.U. — ossia il versante della prevenzione, del trattamento e del coordinamento istituzionale — e non si estende alla parte penale del decreto. Le norme incriminatrici (artt. 73, 74, 75, 80 e seguenti) operano uniformemente su tutto il territorio nazionale in forza del principio di riserva statale in materia penale sancito dall'art. 117, co. 2, lett. l), della Costituzione. Le Province autonome non possono dunque derogare alle fattispecie penali, alle sanzioni o al regime di procedibilità.

Casi pratici

Caso 1: Adozione del piano provinciale triennale antidroga

Tizio, dirigente del Dipartimento politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, è incaricato di predisporre il piano triennale provinciale di contrasto alle dipendenze. Valutando se applicare direttamente le linee guida del piano nazionale adottato ai sensi dell'art. 131 T.U., si interroga sul margine di autonomia procedurale. In forza dell'art. 133, la Provincia può strutturare il piano secondo le proprie procedure deliberative e i propri criteri di priorità, purché le finalità — prevenzione, cura, reinserimento — siano quelle indicate dall'art. 131. Tizio predispone dunque un piano che, pur recependo gli indirizzi nazionali, adotta indicatori di performance e modalità di finanziamento dei SerD definiti dalla normativa provinciale.

Caso 2: Convenzione con comunità terapeutica in regime provinciale

Caia, responsabile legale di una comunità terapeutica accreditata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, stipula una convenzione con l'Azienda sanitaria provinciale per il trattamento residenziale di soggetti dipendenti. La convenzione è regolata dalla normativa provinciale sull'accreditamento dei servizi socio-sanitari, che prevede standard di personale e requisiti strutturali più stringenti di quelli statali. Grazie all'art. 133 T.U., la Provincia ha legittimamente adottato norme di settore proprie: la convenzione stipulata da Caia è dunque pienamente valida e non richiede adeguamento alla normativa regionale ordinaria.

Caso 3: Indagine penale per detenzione di sostanze: inapplicabilità dell'art. 133

Sempronio, residente a Bolzano, viene arrestato in flagranza per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73 T.U. Il suo difensore eccepisce l'inapplicabilità delle norme statali del T.U., sostenendo che la Provincia Autonoma di Bolzano avrebbe competenza esclusiva in forza dell'art. 133. Il tribunale rigetta l'eccezione: l'art. 133 riguarda esclusivamente le norme organizzative e di coordinamento degli interventi socio-sanitari, non la disciplina penale. Le fattispecie incriminatrici del T.U. 309/1990 si applicano uniformemente su tutto il territorio nazionale, comprese le Province autonome, per riserva costituzionale di competenza statale esclusiva in materia penale.

Domande frequenti

L'art. 133 consente alle Province autonome di derogare alle norme penali del T.U. sugli stupefacenti?

No. La clausola dell'art. 133 riguarda esclusivamente le disposizioni organizzative e di coordinamento degli interventi di prevenzione, cura e reinserimento previste dall'art. 131. Le norme penali (artt. 73, 74, 75 e segg.) si applicano uniformemente su tutto il territorio nazionale, in forza della riserva statale esclusiva in materia penale ex art. 117, co. 2, lett. l), Cost.

In cosa si differenzia la posizione delle Province autonome rispetto alle Regioni ordinarie nell'attuazione del T.U. 309/1990?

Le Regioni ordinarie applicano le norme del T.U. nell'ambito della legislazione concorrente in materia sanitaria, adeguandosi ai principi fondamentali statali. Le Province autonome di Trento e Bolzano, in virtù dello Statuto speciale (D.P.R. 670/1972), dispongono di competenza primaria in campo sanitario e socio-assistenziale e possono stabilire autonomamente le modalità attuative degli obiettivi dell'art. 131, senza essere vincolate ai modelli procedurali regionali ordinari.

Qual è il contenuto degli obiettivi richiamati dall'art. 131 a cui fa rinvio l'art. 133?

L'art. 131 T.U. prevede che le Regioni — e, per adattamento, le Province autonome — coordinino gli interventi in materia di prevenzione dell'uso illecito di sostanze stupefacenti, di cura e riabilitazione dei soggetti dipendenti, e di reinserimento sociale e lavorativo. A tal fine le Regioni adottano piani triennali e garantiscono il funzionamento dei Servizi per le dipendenze (SerD) e delle strutture accreditate.

Le Province autonome sono tenute a rispettare gli standard minimi nazionali per i SerD?

In linea di principio sì, nella misura in cui tali standard costituiscano livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. m), Cost. Al di là dei LEP, le Province autonome possono fissare standard propri, anche più elevati, in virtù della competenza primaria in materia sanitaria riconosciuta dallo Statuto speciale.

L'art. 133 ha rilevanza pratica attuale o è una norma superata?

Mantiene rilevanza pratica: le Province autonome di Trento e Bolzano hanno sviluppato sistemi di gestione delle dipendenze parzialmente distinti da quelli regionali ordinari, con normative provinciali proprie su accreditamento, finanziamento e standard dei servizi. L'art. 133 è il fondamento giuridico che legittima tale autonomia nell'ambito del quadro statale del T.U. 309/1990.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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