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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 136 elenca le abrogazioni espresse operate dal T.U. 309/1990 sulla normativa previgente in materia di stupefacenti, segnando la discontinuità con il sistema normativo precedente.
  • Sono abrogate la legge 22 ottobre 1954, n. 1041 — salvo l'art. 1 sull'Ufficio centrale stupefacenti — e gli artt. 447 e 729 del codice penale.
  • Sono abrogati gli artt. 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, che costituiva la principale disciplina previgente in materia penale sugli stupefacenti.
  • Sono abrogati gli artt. 227 e 228 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione del codice di procedura penale, che regolavano profili processuali correlati alla materia degli stupefacenti.
  • È abrogata altresì ogni altra norma in contrasto con il T.U., secondo la formula di abrogazione implicita generale che integra l'elenco delle abrogazioni espresse.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 136 T.U. Stupefacenti — Abrogazioni

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico

2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n.

685. 3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura. Torna al sommario Allegato 1 – Sostanze classificate. Nota: Allegato aggiunto dall'art. 3 del DLG 12 aprile 1996 n.

258. Soppresso dal 27/04/2011 da: Decreto legislativo del 24/03/2011 n. 50 Articolo 1 —> Per il testo dell'allegato 1 <— —> come sostituito dal D.M. 23 settembre 2004 <— —> consultare il documento in formato PDF <— Torna al sommario Allegato 2 – Definizioni. Nota: Allegato aggiunto dall'art. 3 del DLG 12 aprile 1996 n.

258. Soppresso dal 27/04/2011 da: Decreto legislativo del 24/03/2011 n. 50 Articolo 1 E' operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella Comunita' di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attivita' connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate. Torna al sommario Allegato 3 – Allegato III e III bis Allegato III Documentazione ed etichettatura 1.1. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue: – il nome della sostanza classificata di cui alla categoria 1 e 2 dell'Allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, o se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale, seguite in caso di esportazioni o di importazioni dall'espressione "DRUG PRECURSORS"; – la quantita' e il peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, la quantita' e il peso, se disponibili, della miscela o del prodotto naturale nonche' la quantita' e il peso, o la percentuale in peso, della o delle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'Allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, contenute nella miscela; – il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario e, se possibile, degli altri operatori direttamente coinvolti nella transazione, come definiti nell'articolo 70, comma

1. L'obbligo di documentazione si applica anche alle sostanze classificate in categoria 3 al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, unicamente in caso di esportazione, importazione o attivita' di intermediazione connesse a tali operazioni. 1.2. La documentazione deve inoltre comprendere, in caso di fornitura ad un acquirente stabilito nella Comunita', la dichiarazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 273/2004.

2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 sono escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 qualora i quantitativi non superino quelli indicati nell'Allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004.

3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 prima della loro immissione sul mercato, importazione o esportazione. Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'Allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005 o, in caso di miscela o di prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali. L'obbligo di etichettatura si applica anche alle sostanze classificate in categoria 3 unicamente in caso di esportazione, importazione o attivita' di intermediazione connesse a tali operazioni.

4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attivita' al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi al punto

1. 5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorita' competenti.

6. Tutti gli operatori in possesso di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1 o registrati come operatori di sostanze classificate in categoria 2 devono informare annualmente entro il 15 febbraio, in forma sintetica e su supporto cartaceo in doppia copia o in alternativa su supporto informatico, il Ministero della salute dei quantitativi di sostanze classificate in categoria 1 e 2 prodotti, acquistati, forniti o utilizzati, anche in qualita' di intermediari, nel corso dell'anno precedente, nonche' la giacenza al 1 gennaio e al 31 dicembre. L'obbligo di rendicontazione annuale si applica anche agli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano, sostanze classificate in categoria 2 in quantita' inferiori ai valori soglia annuali, di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004, e che sono esentati dall'obbligo di registrazione. Dall'obbligo di rendicontazione annuale per le sostanze classificate in categoria 1 sono escluse le farmacie. Dall'obbligo di rendicontazione annuale per le sostanze classificate in categoria 2 sono esclusi: – le farmacie; – gli operatori che acquistano o utilizzano per soli usi connessi all'esercizio della propria attivita', senza commercializzare o cedere, nel corso dell'intero anno di calendario (1 gennaio-31 dicembre) quantita' di sostanze classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui Allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004; – le strutture o istituzioni, quali universita', laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanita' pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorita' pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria

2. Le informazioni per le operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate in categoria 1 e 2 con operatori nazionali, comunitari o non comunitari devono comprendere: – nome e quantita' della sostanza classificata; – nome e coordinate (indirizzo, tel., fax, e-mail) dell'operatore acquirente o fornitore, con indicazione dello Stato estero di provenienza o di destinazione in caso di operatore non italiano; – data di effettuazione dell'operazione; – giacenza al 1 gennaio e al 31 dicembre (per le sostanze classificate in categoria 1 e per la sola produzione di sostanze classificate in categoria 2). Allegato III-bis (articoli 41 e 43) Medicinali che usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate Buprenorfina Codeina Diidrocodeina Fentanil Idrocodone Idromorfone Metadone Morfina Ossicodone Ossimorfone Sufentanil per somministrazione ad uso sublinguale Tapentadolo Torna al sommario Tabella 1 – Tabella I. Nota: —> Per il testo della tabella I consultare il documento in formato PDF <— * Vedi modifiche ulteriori dal D.M. 20/10/2022 GU 254/2022. DM 01/08/2023 GU 189/2023. DM 02/08/2023 GU 189/2023. DM 03/08/2023 GU 189/2023; D.M. 12/12/2023 GU 300/2023; DM 28 marzo 2024, GU 83/2024; DM 01 agosto 2024 Ministero della Salute, GU 189/2024; DM 02 agosto 2024 Ministero della Salute , GU 189/2024; DM 28 novembre 2024 Ministero della Salute, GU 287/2024; DM 16/12/2025 GU 300/2025. DM 13/01/2026 GU 15/2026. Torna al sommario Tabella 2 – Tabella II. —> Per il testo della tabella II consultare il documento in formato PDF <— N.D.R.: Con decreto del Ministro della salute 19 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006 n. 147, sono state apportate le seguenti modifiche alla presente tabella II: – dalla tabella II, sezione B di cui all'art. 14 del testo unico e' esclusa la seguente sostanza: denominazione comune: tramadolo; denominazione chimica: 2-((dimetilamino)metil)-1 -(3-metossifenil)-cicloesanolo; – dalla tabella II, sezione D di cui all'art. 14 del testo unico e' esclusa la voce: le "composizioni contenenti tramadolo". – Con decreto del Ministro della salute del 18 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2007 n. 98, sono state apportate modifiche alla presente tabella II. Per i dettagli si rimanda alla consultazione del citato decreto del 18 aprile

2007. – Con decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008 n. 29, sono state apportate modifiche alla sezione D della presente tabella II. Per i dettagli si rimanda alla consultazione del citato decreto del 21 dicembre

2007. – Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2008 n. 242, sono state apportate modifiche alle sezioni D ed E della presente tabella II. Per i dettagli si rimanda alla consultazione del citato decreto del 26 settembre

2008. – Con decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2010 n. 78, e' stata sostituita la sezione D della presente tabella II. Per i dettagli si rimanda alla consultazione del citato decreto del 31 marzo

2010. – Con decreto del Ministro della salute del 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2010 n. 145, e' stata aggiunta la seguente sostanza nella sezione A della presente tabella II: nandrolone, denominazione comune; 17-idrossi-4-estren-3-one, denominazione chimica; 19-Nortestosterone, altra denominazione. – Con decreto del Ministro della salute 31 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2011 n.88, sono state apportate le seguenti modifiche alla presente tabella II:

1. Nella tabella II, sezione D, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel quarto riquadro, dopo la parola: "ossimorfone**" e' aggiunta la parola: "tapentadolo**".

2. Nella tabella II, sezione A, dopo la parola tapentadolo, sono aggiunti i simboli "**". – Con decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2011 n. 180, sono state elliminate le seguenti sostanze dalla presente tabella II: Amfepramone, denominazione comune 2-(dietilamino) propiofenone, denominazione chimica Dietilpropione, altra denominazione Fendimetrazina, denominazione comune (+) – (2S,3S)- 3,4-dimetil-2-fenilmorfolina, denominazione chimica Fentermina, denominazione comune Alfa,alfa-dimetilfeniletilamina, denominazione chimica Mazindolo, denominazione comune 5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-olo, denominazione chimica. – Con decreto del Ministro della salute 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08 febbraio 2013 n. 33, sono state apportate le seguenti modifiche alla presente tabella II: – nella sezione B sono inseriti, secondo l'ordine alfabetico, i Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture). Ai sensi dei commi 2, 3, 30 dell'articolo 1 e dell'allegato al decreto legge 20 marzo 2014 n. 36 la tabella 1 è stata modificata come da documento pdf. allegato Torna al sommario Tabella 3 – Tabella III —-> Per visualizzare il testo della tabella, consultare il documento in formato pdf. <—- Torna al sommario Tabella 4 – Tabella IV Nota: Vedi modifiche ulteriori apportate da: DM 29/12/2020 Ministero della salute, GU 05/02/2021 n. 30; DM 02/12/2021 Ministero della Salute, GU 15/12/2021 n. 297; DM 16/12/2025 Ministero della Salute GU 29/12/2025 n.

300. SOSTANZE DENOMINAZIONE ALTRA DENOMINAZIONE COMUNE CHIMICA DENOMINAZIONE Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico Acido gamma-idrossibutirrico GHB Alazepam Allobarbital Alossazolam Alprazolam Amineptina Aprobarbital Barbexaclone Barbital Benzfetamina Brallobarbital Bromazepam Brotizolam Buprenorfina Butalbital Butallilonal Butobarbital Butorfanolo Camazepam Clobazam Clonazepam Clorazepato Clordemetildiazepam Delorazepam Clordiazepossido Clossazolam Clotiazepam Destropropossifene Diazepam Estazolam Etclorvinolo Etifossina Etil loflazepato Etinamato Etizolam Fenazepam Fencamfamina Fenobarbital Fenproporex Fludiazepam Flunitrazepam Flurazepam Gamma-butirrolattone (GBL) Ketazolam Lefetamina (SPA) Loprazolam Lorazepam Lormetazepam N-metil-lorazepam Meclofenossato Medazepam Mefenorex Meprobamato Metarbital Metilfenidato Metilfenobarbital Metilossazepam Metiprilone Midazolam Nimetazepam Nitrazepam Nordazepam Desmetildiazepam Ossazepam Ossazolam Pemolina Pentazocina Pinazepam Pipradrolo Pirovalerone Prazepam Prolintano Propilesedrina Quazepam Secbutabarbital Temazepam Tetrabramato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato) Tetrazepam Triazolam Vinilbital Zaleplon Zolpidem Zopiclone I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella in tutti i casi in cui questi possono esistere. Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformità alle modalità di cui alla tabella dei medicinali. La sostanza Tramadolo è stata esclusa dalla presente tabella ai sensi del DM 19/06/2006. Torna al sommario

Commento

La funzione dell'art. 136 nel sistema del T.U. 309/1990

L'art. 136 svolge la funzione tecnico-giuridica propria delle norme di chiusura abrogatoria dei testi unici: individua le fonti previgenti che vengono soppresse con l'entrata in vigore del D.P.R. 309/1990 e garantisce la coerenza del sistema normativo, evitando antinomie tra la nuova disciplina e le norme preesistenti. L'articolo opera su due livelli: un'abrogazione espressa e nominata (co. 1, 2 e 3) e un'abrogazione implicita generale (la formula «ogni altra norma in contrasto» contenuta nel co. 1). Il T.U. 309/1990 ha rappresentato una ricodificazione complessiva della materia degli stupefacenti, che fino a quel momento era regolata da un corpus normativo stratificato e frammentato, con norme penali, sanitarie e amministrative disseminate in diversi testi legislativi.

L'abrogazione della legge n. 1041 del 1954

La legge 22 ottobre 1954, n. 1041 costituiva uno dei pilastri della disciplina previgente in materia di stupefacenti nell'Italia del dopoguerra. Essa regolava la produzione, il commercio e la detenzione di sostanze stupefacenti con un approccio sostanzialmente repressivo, coerente con la cultura normativa dell'epoca. Il T.U. del 1990 la abroga integralmente, con un'eccezione: l'art. 1, nella parte concernente l'Ufficio centrale stupefacenti. Questa eccezione parziale indica che l'organismo amministrativo — incardinato nel Ministero dell'interno con funzioni di coordinamento della lotta al narcotraffico e di raccordo con gli organismi internazionali (Interpol, ONU) — mantiene il proprio fondamento normativo nella legge del 1954, non essendo stata ancora integralmente assorbita dalla nuova disciplina.

L'abrogazione degli artt. 447 e 729 del codice penale

Il T.U. abroga due disposizioni del codice penale Rocco del 1930. L'art. 447 c.p. disciplinava la somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute, mentre l'art. 729 c.p. riguardava il commercio clandestino e la detenzione di sostanze stupefacenti. Entrambe le norme erano sovrapponibili — e in potenziale conflitto — con le nuove fattispecie del T.U., che offrivano una disciplina più dettagliata e sistematica delle condotte illecite in materia di stupefacenti. L'abrogazione esplicita evita che i giudici debbano risolvere in via interpretativa l'eventuale concorso apparente di norme.

L'abrogazione parziale della legge n. 685 del 1975

La legge 22 dicembre 1975, n. 685 era stata, fino all'adozione del T.U. 309/1990, la principale legge italiana in materia di stupefacenti. Essa aveva introdotto un sistema articolato di disciplina penale e amministrativa, distinguendo tra uso personale e spaccio. Con il T.U. del 1990, gli articoli fondamentali della legge del 1975 vengono abrogati: gli artt. 2 (classificazione delle sostanze), 8 e 9 (norme penali sulle condotte illecite), 75 (disciplina dell'uso personale), 80 (aggravanti), 80-bis, 82 (misure terapeutiche) e 83 (disposizioni varie). Si tratta di un'abrogazione parziale: la legge del 1975 non viene abrogata in blocco ma vengono espressamente soppressi solo gli articoli assorbiti e sostituiti dalle corrispondenti norme del T.U. Le disposizioni non espressamente abrogate continuano a vigere, sebbene siano ulteriormente soggette all'abrogazione implicita per contrasto con il T.U.

L'abrogazione degli artt. 227 e 228 del D.Lgs. n. 271 del 1989

Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 contiene le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989. Gli artt. 227 e 228 di quel decreto contenevano disposizioni processuali specifiche per i reati in materia di stupefacenti — verosimilmente in materia di competenza, di intercettazioni o di misure cautelari applicate in questo settore — che vengono assorbite e superate dalla nuova disciplina processuale del T.U. 309/1990. L'abrogazione di queste norme di coordinamento processuale è coerente con la scelta del T.U. di contenere al proprio interno, oltre alle norme sostanziali, anche un nucleo di disposizioni processuali speciali.

La clausola di abrogazione implicita generale

Il co. 1 in fine prevede l'abrogazione di «ogni altra norma in contrasto con il presente testo unico». Questa formula di abrogazione implicita generale è una tecnica legislativa classica dei testi unici e dei codici: serve a risolvere preventivamente le antinomie con l'intero corpus normativo previgente non espressamente menzionato, senza la necessità di identificare caso per caso le singole norme in conflitto. In caso di dubbio sull'applicazione di una norma previgente, l'interprete deve verificare se essa sia o meno in contrasto con le disposizioni del T.U. 309/1990: in caso affermativo, la norma previgente deve considerarsi abrogata anche in assenza di un'abrogazione nominata. Questa clausola ha avuto particolare rilevanza pratica nei primi anni di vigenza del T.U., quando molte norme di settore potevano risultare parzialmente in conflitto con la nuova disciplina.

Effetti sull'applicazione della lex mitior in materia penale

L'abrogazione delle norme penali previgenti (artt. della l. 685/1975, artt. 447 e 729 c.p.) ha prodotto effetti anche in materia di successione di leggi penali nel tempo. I fatti commessi sotto la vigenza della legge del 1975 e del codice penale, ancora pendenti in giudizio al momento dell'entrata in vigore del T.U., sono stati soggetti alla verifica di quale regime sanzionatorio fosse più favorevole all'imputato, in applicazione del principio di lex mitior ex art. 2 c.p. Questo confronto era particolarmente delicato per i fatti di lieve entità e per quelli di uso personale, dove la legge del 1975 e il T.U. presentavano differenze significative nel trattamento sanzionatorio.

Domande frequenti

Quali sono le principali leggi abrogate dall'art. 136 T.U. Stupefacenti?

L'art. 136 abroga espressamente: la legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (salvo l'art. 1 sull'Ufficio centrale stupefacenti); gli artt. 447 e 729 del codice penale; gli artt. 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (la principale legge previgente sugli stupefacenti); gli artt. 227 e 228 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del c.p.p.). Viene inoltre abrogata ogni altra norma in contrasto con il T.U.

Perché l'art. 1 della legge n. 1041 del 1954 è stato mantenuto in vigore?

L'art. 1 della legge del 1954, nella parte relativa all'Ufficio centrale stupefacenti del Ministero dell'interno, è stato conservato in quanto base normativa di un organismo amministrativo di coordinamento della lotta al narcotraffico e di raccordo con gli organismi internazionali. Il legislatore del 1990 ha scelto di non assorbire integralmente questa disposizione nel T.U., lasciando l'Ufficio ancorato alla sua base normativa originaria.

Cosa prevede la clausola di abrogazione implicita generale dell'art. 136, co. 1?

La formula 'ogni altra norma in contrasto con il presente testo unico' opera come clausola di abrogazione implicita generale: abroga tutte le norme previgenti — anche quelle non espressamente menzionate — che risultino incompatibili con le disposizioni del T.U. 309/1990. L'interprete deve verificare caso per caso se la norma previgente sia in contrasto con il T.U.; in caso affermativo, la norma si considera abrogata anche senza un'abrogazione nominata.

L'abrogazione delle norme penali della l. 685/1975 ha avuto effetti sui procedimenti penali in corso?

Sì. L'abrogazione delle norme penali della legge del 1975 ha attivato il principio di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 c.p. Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del T.U. 309/1990, il giudice doveva applicare la disciplina complessivamente più favorevole all'imputato (lex mitior), confrontando le cornici sanzionatorie della legge del 1975 con quelle del T.U.

Gli articoli 447 e 729 del codice penale, abrogati dall'art. 136 T.U., disciplinavano cosa?

L'art. 447 c.p. riguardava la somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute; l'art. 729 c.p. disciplinava il commercio clandestino e la detenzione di sostanze stupefacenti. Entrambi risultavano sovrapponibili con le nuove fattispecie del T.U. 309/1990, che offrivano una disciplina più sistematica. La loro abrogazione espressa ha eliminato potenziali conflitti interpretativi.

La legge n. 685 del 1975 è stata integralmente abrogata dal T.U. 309/1990?

No. L'art. 136, co. 2, ha abrogato solo specifici articoli della legge del 1975 (artt. 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83), corrispondenti alle disposizioni assorbite e sostituite dal T.U. Le norme della legge del 1975 non espressamente abrogate continuano a vigere, fatte salve eventuali abrogazioni implicite per contrasto con il T.U. stesso.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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