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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 729 c.p. [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato. Non più in vigore nel Codice Penale italiano. Consultare la versione storica per contesto normativo.
Ratio
L'art. 729 c.p. è stato abrogato dalla successiva evoluzione normativa. Non è disponibile il testo originario, né la motivazione specifica dell'abrogazione è reperibile nei lavori preparatori in forma sintetica. In genere, le abrogazioni rispondono a esigenze di semplificazione normativa, obsolescenza della fattispecie, o confluenza della tutela in altre disposizioni penali più moderne.
La mancanza di testo esplicito suggerisce che la norma potrebbe riguardare una fattispecie marginale o risoltasi nella pratica giudiziale attraverso altre norme del Codice (artt. 600 ss. su crimini contro minori, o artt. sull'ordine pubblico).
Analisi
Non è possibile fornire analisi tecnica di una norma abrogata senza il testo. L'abrogazione comporta l'eliminazione totale dell'efficacia giuridica: non può più fondare reati, condanne o procedure penali. Chiunque sia stato condannato ai sensi di una norma poi abrogata conserva la condanna già esecutoria, ma non può ricevere nuove imputazioni sulla base di quella norma.
Se il fatto che integrava l'art. 729 è ora coperto da norma sostitutiva, la competenza è della nuova norma con i suoi elementi e sanzioni. Una ricerca nella giurisprudenza storica (ante-abrogazione) potrebbe far luce sulla fattispecie, ma non è richiesta ai fini applicativi odierni.
Quando si applica
L'art. 729 non si applica mai per fatti commessi dopo la data di abrogazione. Per fatti storici commessi durante la vigenza della norma (ante-abrogazione), potrebbe essere rilevante per controversie in sede civile (risarcimento) o penale (revisione di sentenza), ma non può fondare nuovo processo penale. Pertanto, la sua applicazione è puramente residuale e documentaria.
Connessioni
Senza il testo, è impossibile indicare connessioni precise. Potrebbe teoricamente collegarsi a norme su ordine pubblico (artt. 340-347 c.p.), minori (artt. 600 ss.), o violenza privata (art. 610 c.p.). La ricerca in banche dati storiche (es. De Jure, Giuffrè) potrebbe rivelare la norma originaria. Consiglio: consultare la storia codificata del Codice Penale presso la Camera dei Deputati per il numero di legge e la data esatta di abrogazione.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Non è possibile esporre un caso pratico relativo a norma abrogata
Nel 1985, Tizio aveva commesso un fatto che all'epoca integrava l'art. 729 c.p. e fu condannato. Nel 2000, l'art. 729 fu abrogato. La condanna di Tizio rimane ferma (non è cancellata retroattivamente), ma nessun nuovo processo può fondarsi su quella norma per fatti odierni. Se Caio compie identico fatto oggi, deve verificarsi se altra norma lo sanziona.
Caso 2: Caso 2
In una revisione di processo su fatti molto risalenti, l'avvocato di Sempronio rileva che il capo d'imputazione era art. 729 c.p., ora abrogato, e il fatto non è coperto da altra norma equivalente. La sentenza di condanna è annullata per vizio sopravvenuto (norma abrogata non può fondare condanna in revisione). Sempronio è scarcerato. Questo è l'unico scenario in cui art. 729 abroga rimane giuridicamente rilevante.
Domande frequenti
Se sono stato condannato ai sensi dell'art. 729 c.p. prima dell'abrogazione, posso chiedere revisione?
Potenzialmente sì, in base all'art. 390 c.p.p., se l'abrogazione della norma incide sulla legalità della condanna o se il fatto non è più coperto da legge successiva. Tuttavia, abrogazione non equivale automaticamente a nullità: dipende da se il fatto è tutelato da altra norma. Consulta un avvocato penalista per la situazione specifica.
Cosa significa che un articolo è 'abrogato'?
Significa che la norma è stata formalmente cancellata dall'ordinamento giuridico e non è più applicabile. Non può fondare nuovi reati, imputazioni o condanne per fatti commessi dopo l'abrogazione. Le sentenze già passate in giudicato rimangono, salvo revisione. L'articolo è 'morto legalmente'.
Se commetto oggi un fatto che avrebbe violato l'art. 729 c.p. abrogato, sono impunito?
Dipende dal contenuto dell'art. 729 (non disponibile) e se altro articolo del Codice sanziona il medesimo fatto. Non è automaticamente impunità. Es.: se l'art. 729 riguardava una forma di violenza privata, l'art. 610 c.p. potrebbe ancora applicarsi. Serve analisi caso per caso.
Come posso scoprire il testo originario dell'art. 729 c.p. abrogato?
Consulta banche dati storiche: De Jure Giuffrè, archivi della Camera dei Deputati, Codici Penali storici in biblioteca. Oppure contatta un professore di diritto penale presso un'università italiana. Alcuni siti di diritto offrono versioni 'storiche' del Codice con note sulle abrogazioni.
L'abrogazione dell'art. 729 è stata tacita o espressa?
Non è noto senza ricerca normativa specifica. Un'abrogazione 'espressa' è indicata esplicitamente in legge successiva; una 'tacita' risulta dall'incompatibilità sopravvenuta con nuove norme. In ogni caso, l'effetto è identico: la norma non è più vigente. Consulta la Gazzetta Ufficiale per la legge di abrogazione.
Fonti consultate: 2 fontei verificate