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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 728 c.p. Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d’ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da euro 30 a euro 516.

Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Vieta trattamenti di narcosi o ipnotismo sul consenso altrui fuori contesto sanitario
  • Richiede pericolo concreto per l'incolumità della persona
  • Pena: arresto uno-sei mesi o ammenda 30-516 euro
  • Eccezione per scopi scientifici o terapeutici da professionisti sanitari
  • Tutela l'integrità fisica e la dignità della persona

Chi somministra narcosi, ipnotismo o trattamenti che sopprimono coscienza senza fine terapeutico è punito con arresto o ammenda se crea pericolo.

Ratio

La norma protegge l'integrità fisica e psichica dalla violazione della coscienza e della volontà umana. Nel 1930, la ricerca scientifica era ancora poco regolamentata e gli abusi (esperimenti non consensuali, ipnotismo a fini manipolatori) erano frequenti. L'art. 728 richiede il 'suo consenso', dunque il consenso è presupposto legittimante: il vero problema è che il consenso stesso viene soppresso dai trattamenti. La norma si colloca nel capitolo dei delitti contro la persona e riconosce la coscienza e la volontà come beni giuridici autonomi.

La mens rea generalmente richiede consapevolezza: chi somministra ipnotici deve sapere dell'effetto soppressivo. L'elemento di fatto (il 'pericolo per l'incolumità') funge da limitazione: la condotta deve esporre concretamente la vittima a rischi fisici o psichici rilevanti.

Analisi

La norma usa tre tecniche: porre taluno in narcosi, porre taluno in ipnotismo, eseguire un trattamento che sopprima coscienza o volontà. 'Narcosi' riguarda stati di incoscienza da sostanze (alcol, sedativi, anestetici), 'ipnotismo' lo stato di trance indotto da suggestione ipnotica, 'trattamento' è categoria residuale (es. sedazione medica non autorizzata, esposizione prolungata a rumori per stordimento).

Elemento cruciale: 'col suo consenso'. Questo non esclude il reato (paradosso apparente), bensì lo rende applicabile anche a chi ha inizialmente consentito ma il consenso viene successivamente 'soppresso' dal trattamento stesso. Il primo comma sanziona la condotta se 'dal fatto deriva pericolo': è reato di pericolo, non di danno. Non serve che il soggetto subisca lesione effettiva, basta il pericolo concreto e specifico.

Quando si applica

Caso classico: un'estetista somministra ossido di azoto (laughing gas) a clienti senza informazioni adeguate sui rischi, causando stati di confusione che espongono a cadute o incidenti. Altra fattispecie: uno sperimentatore ipnotizza una persona per testare la suscettibilità all'ipnosi, ma la tecnica indotta causa stati dissociativi protratti dannosi. O ancora: in una discoteca, buttafuori somministra sedativi nel drink di un avventore senza consenso consapevole, per sopprimerne la volontà di opporsi a un'estromissione. Non rientra il medico che somministra anestesia in sala operatoria autorizzato, né lo psicologo che usa ipnosi clinica registrata e consenziente con informativa completa.

Connessioni

Si collega all'art. 581-583 (lesioni personali), poiché il pericolo può cristallizzarsi in lesione, e all'art. 589-590 (negligenza). Connesso anche ai reati di violenza sessuale (artt. 609-bis ss.) quando la narcosi viene usata per annullare consapevolezza o resistenza. A livello amministrativo, viola norme su sperimentazione umana e ricerca clinica (Decreto Legislativo n. 211/2003). Internazionalmente, la Dichiarazione di Helsinki sulla ricerca etica richiede consenso informato, quindi applicazioni di questo articolo sono frequenti in controversie su trial sperimentali non autorizzati.

Domande frequenti

Un medico che somministra anestesia in ospedale viola l'art. 728?

No. L'articolo non si applica ai professionisti sanitari che agiscono a scopo scientifico o curativo con informativa e consenso consapevole. L'anestesia è sempre finalizzata alla cura, autorizzata dal paziente informato, e il medico è titolare della professione medica. È l'eccezione legale alla norma.

Se somministro alcol a un amico per 'divertimento', commetto reato?

Tecnicamente, somministrare alcol può esporre il soggetto a perdita di coscienza. Se dal fatto deriva 'pericolo per l'incolumità' (es. ubriachezza che causa cadute, incidenti), potrebbe integrare l'art. 728 se provato il dolo di sopprimere la volontà. In pratica, se non c'è scopo di danno specifico, è difficile provare il nesso di causalità con il reato.

Cosa significa 'pericolo per l'incolumità' precisamente?

Non è danno effettivo, ma rischio concreto e specifico. Es.: stato di sedazione tale da esporre a cadute, incidenti stradali, o manipolazione della persona in stato di confusione. Il pericolo deve essere obiettivamente valutabile, non puramente teorico. Ipnosi profonda in luogo sicuro con controllo continuo potrebbe non integrare il pericolo, mentre in strada sì.

Un ipnotista professionista può essere punito se la seduta causa disagio psichico?

Se opera con consenso informato specifico, documentato e consapevole dei rischi, la responsabilità penale è esclusa. Se invece induce transe profonda senza consenso consapevole e il soggetto subisce trauma psichico (dissociazione, panico), il reato è configurabile. Fondamentale la differenza tra consenso generico e consenso specifico ai rischi.

Quale differenza c'è tra art. 728 e art. 581 (lesioni)?

L'art. 728 punisce il 'pericolo' generato dalla soppressione di coscienza; l'art. 581 punisce il 'danno' alla integrità fisica (alterazione funzionale permanente o temporanea). Se dalla narcosi nasce solo pericolo di caduta ma non accade nulla, c'è art. 728. Se il soggetto cade e si frattura un braccio, può cumularsi art. 728 (per la narcosi) + art. 581 (per la lesione). L'art. 728 è più 'a monte' nel precauzionamento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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