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Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
In vigore dal 1° luglio 1931
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Articolo introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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In sintesi
Chiunque uccida, cattiri o detenga specie animali selvatiche protette subisce arresto fino a sei mesi o multa fino a 4000 euro.
Ratio
L'articolo tutela la biodiversità e la conservazione dell'equilibrio ecologico attraverso la protezione delle specie animali e vegetali selvatiche. Recepisce le direttive europee 92/43/CE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli), riconoscendo che la scomparsa di specie compromette il patrimonio naturale collettivo. La norma si fonda sulla consapevolezza che il prelievo indiscriminato di fauna e flora selvatica danneggia irreparabilmente ecosistemi fragili.
La bipartizione tra animali (più gravi: arresto + ammenda) e vegetali (solo ammenda) riflette il diverso impatto conservazionistico: la fauna ha cicli riproduttivi lenti, mentre la vegetazione può talora rigenerarsi. Le eccezioni per 'quantità trascurabile' introducono una proportio che considera il danno effettivo.
Analisi
L'articolo si articola in due comma. Il primo comma sanziona tre condutte per animali protetti: uccisione, cattura, detenzione. La formula 'fuori dai casi consentiti' esclude le attività autorizzate da Enti preposti (es. ricerca scientifica, ripopolamento). L'elemento soggettivo è generalmente doloso, ma è discusso se possa integrare anche la colpa grave (ad es. distruzione accidentale di habitat).
Il secondo comma disciplina le piante protette con condotte analoghe (distruzione, prelievo, detenzione) ma sanzione ridotta: sola ammenda fino a 4.000 euro. Entrambi i comma contengono la clausola 'salvo quantità trascurabile di esemplari e impatto trascurabile': la giurisprudenza amministrativa (TAR, Consiglio di Stato) ha elaborato criteri prudenziali, es. prelievo di 1-3 esemplari in aree vaste può considerarsi trascurabile.
Quando si applica
La norma colpisce l'escursionista che cattura farfalle rare in una Riserva Naturale; il bracconiere che uccide caprioli con trappole; chi preleva orchidee selvatiche da un'area SIC (Sito di Importanza Comunitaria). Non si applica al cacciatore abilitato durante la stagione venatoria (è un 'caso consentito'), né al ricercatore con autorizzazione istituzionale. Si applica anche alla detenzione: chi compra illegalmente un falco pellegrino da un traffico internazionale risponde di detenzione anche se non lo ha catturato direttamente.
Frequente anche in casi di costruzioni in aree protette: se durante lavori edili si distrugge un nido o si devasta un habitat, scatta questa norma in concorso con art. 733-bis (habitat).
Connessioni
L'articolo si lega strettamente all'art. 733-bis (protezione habitat), al Decreto Legislativo n. 121/2011 che ha riformato l'intera sezione sulla tutela ambientale, e alla Legge n. 157/1992 (protezione della fauna). A livello internazionale, richiama la Convenzione di Washington (CITES) per le specie minacciate, e le direttive UE citate. Correlato anche all'art. 16 della Convenzione di Aarhus per l'accesso pubblico all'informazione ambientale e l'esercizio del diritto di ricorso.
Domande frequenti
Posso raccogliere fiori o farfalle selvatiche durante una passeggiata in una Riserva Naturale?
No, se la specie è protetta. Anche la raccolta a titolo gratuito o scientifico è vietata senza autorizzazione esplicita dell'Ente gestore (Parco, Comune, Regione). Le sanzioni vanno dall'ammenda fino a 4.000 euro. Solo per specie non protette e in quantità veramente minime potrebbe non scattare il reato.
Che differenza c'è tra animali e piante protette dal punto di vista penale?
L'art. 727-bis prevede arresto fino a 6 mesi O ammenda fino a 4.000 euro per animali, ma solo ammenda fino a 4.000 euro per piante. La ratio è che la fauna ha cicli riproduttivi più lenti e fragili. Entrambi richiedono comunque assenza di autorizzazione.
Un cacciatore autorizzato può essere punito per uccisione di fauna protetta?
No, se agisce nei limiti della sua licenza di caccia durante i periodi consentiti. La norma punisce solo chi uccide 'fuori dai casi consentiti'. La licenza è appunto un 'caso consentito'. Diverso è se il cacciatore supera il limite di prede o caccia specie vietate: in quel caso scatta la sanzione.
Se abbatto una specie protetta per errore o per autodifesa, sono comunque punito?
Dipende dal grado di colpa. Se è un incidente evitabile anche con ordinaria diligenza, potrebbe configurarsi il reato per colpa grave. L'autodifesa è rilevante solo in casi eccezionali (es. pericolo immediato per l'incolumità). In genere, è difficile escludere la responsabilità: meglio contattare le guardie ambientali.
Cosa significa 'quantità trascurabile' e 'impatto trascurabile' di cui parla la norma?
Non è definito in numeri fissi dal Codice. I TAR e il Consiglio di Stato hanno stabilito che dipende dalla specie, dall'area, dalla vulnerabilità. Ad es., prelevare 2-3 esemplari in un'area vasta non è 'trascurabile' per specie rarissime, mentre per specie meno vulnerabili potrebbe esserlo. Va valutato caso per caso dall'Ente competente.
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