← Torna a Stupefacenti (DPR 309/1990)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 132 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze, composta da 70 membri.
  • La Consulta e' nominata con decreto ministeriale tra esperti di comprovata professionalita' e operatori dei servizi pubblici e del privato sociale nel settore delle dipendenze.
  • E' convocata periodicamente dal Ministro per la solidarieta' sociale in seduta plenaria o sessioni di lavoro tematiche per esaminare problemi connessi alla prevenzione e al recupero.
  • Contribuisce alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui rappresenta il braccio tecnico-consultivo.
  • I costi di funzionamento sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 132 T.U. Stupefacenti — Consulta degli esperti e degli operatori sociali

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali e' istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.

2. La Consulta e' nominata con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tra gli esperti di comprovata professionalita' e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed e' convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo

127. Torna al sommario

Commento

Natura e funzione dell'organo

L'art. 132 del D.P.R. 309/1990 istituisce la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze come organo consultivo permanente della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel settore delle politiche antidroga. Si tratta di un organo collegiale a composizione tecnico-mista, che riunisce professionalita' diverse — medici, psicologi, assistenti sociali, educatori, esperti di diritto, operatori del volontariato e del privato sociale — con l'obiettivo di fornire al decisore politico una prospettiva multidisciplinare e aggiornata sui problemi connessi alle dipendenze. La Consulta non ha poteri deliberativi autonomi ma svolge una funzione di raccordo tra competenze scientifiche, esperienze operative sul campo e scelte di politica istituzionale.

Composizione e procedura di nomina

La Consulta e' composta da 70 membri, un numero significativo che riflette la volonta' di garantire una rappresentanza ampia e pluralistica. I componenti sono nominati con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tra due categorie di soggetti: (a) esperti di comprovata professionalita' — tecnici e ricercatori con competenze specifiche nelle aree rilevanti (medicina delle dipendenze, psicologia, sociologia, diritto, epidemiologia); (b) operatori dei servizi pubblici e del privato sociale — chi opera direttamente nel settore, tanto nei Servizi per le dipendenze (SerD) del Servizio sanitario nazionale quanto nelle comunita' terapeutiche e nelle organizzazioni del terzo settore. Questa doppia anima — accademica e operativa — e' funzionale a combinare rigore scientifico ed esperienza pratica nelle valutazioni della Consulta.

Modalita' di funzionamento

La Consulta e' convocata periodicamente dallo stesso Ministro in due modalita': seduta plenaria (tutti i 70 componenti) per le valutazioni di carattere generale o per i pareri sui grandi atti di indirizzo (come quello previsto dall'art. 127 co. 7); sessioni di lavoro per argomenti (commissioni ristrette o gruppi di lavoro tematici) per l'esame approfondito di questioni specifiche. La norma non fissa una cadenza obbligatoria di convocazione, lasciando al Ministro la discrezionalita' organizzativa.

Ruolo nel sistema istituzionale delle politiche antidroga

La Consulta e' posizionata come organo di supporto al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga — l'organo politico interministeriale (disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 127 co. 12) che assume le decisioni strategiche. La Consulta rappresenta il braccio tecnico-scientifico del Comitato: fornisce pareri, elabora analisi, propone criteri valutativi, contribuisce alla definizione degli indirizzi di intervento. Il parere della Consulta e' richiesto espressamente dall'art. 127 co. 7 per l'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento che fissa i criteri per il finanziamento dei progetti regionali — parere obbligatorio ma non vincolante per il Consiglio dei Ministri.

Finanziamento e raccordo con l'Osservatorio permanente

Il comma 3 pone i costi di funzionamento della Consulta — quantificati nel testo originale in lire 400 milioni annue — a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127. Il riferimento all'«Osservatorio permanente» contenuto negli artt. 127 e 128 indica un organo di rilevazione statistica distinto dalla Consulta: raccoglie i dati sull'incidenza delle tossicodipendenze nelle diverse regioni, li elabora e li mette a disposizione del Ministro per la relazione parlamentare (art. 131) e per i decreti di ripartizione del Fondo (art. 127 co. 2). La Consulta utilizza questi dati come base empirica per i propri orientamenti tecnici.

Rilevanza pratica per gli operatori del settore

La Consulta ha rilevanza pratica perché i suoi orientamenti tecnici influenzano gli atti di indirizzo ministeriali che a cascata condizionano i criteri di accreditamento, le linee guida per le terapie sostitutive e i requisiti per l'accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale. Conoscere la composizione e le posizioni della Consulta consente agli operatori di anticipare i cambiamenti di orientamento nelle politiche di finanziamento e di partecipare — attraverso le proprie rappresentanze — alla definizione degli indirizzi del settore.

Casi pratici

Caso 1: Parere della Consulta sull'atto di indirizzo ministeriale

Il Ministro per la solidarieta' sociale sta predisponendo l'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 127 co. 7. Tizio, membro della Consulta con competenza in farmacotossicologia, partecipa alla sessione di lavoro tematica convocata per l'esame della bozza. La Consulta esprime un parere formale in cui raccomanda di includere tra i criteri premianti la presenza di un protocollo di valutazione dell'efficacia con indicatori validati. Il parere viene recepito parzialmente nell'atto finale: il Governo inserisce il criterio come preferenziale, non obbligatorio, per non escludere gli enti di piccole dimensioni.

Caso 2: Nomina nella Consulta come operatore del privato sociale

Caia e' responsabile di una grande comunita' terapeutica aderente a un consorzio nazionale del privato sociale. Il consorzio la propone al Ministro come candidata alla nomina nella Consulta nella categoria degli operatori dei servizi del privato sociale. Il Ministro, valutate le esperienze documentate, la include nel decreto di nomina. Caia partecipa alle sedute plenarie annuali e a sessioni tematiche su riduzione del danno, reinserimento lavorativo e linee guida per i trattamenti residenziali. Il suo contributo operativo integra quello dei membri accademici, portando all'attenzione le criticita' concrete della rete terapeutica territoriale.

Caso 3: Utilizzo dei dati dell'Osservatorio in un procedimento di sorveglianza

Il tribunale di sorveglianza deve decidere sulla proroga dell'affidamento in prova terapeutico di Sempronio, tossicodipendente in carico a una comunita'. Il difensore produce, tra gli allegati, uno stralcio della relazione annuale al Parlamento (art. 131) che riporta i dati dell'Osservatorio permanente sull'efficacia dei programmi residenziali. Il tribunale considera i dati istituzionali un elemento di contesto rilevante — non probatorio in senso tecnico ma utile a corroborare il giudizio prognostico favorevole elaborato dal SerD competente — e concede la proroga del programma terapeutico di Sempronio.

Domande frequenti

Cos'e' la Consulta degli esperti e degli operatori sociali prevista dall'art. 132?

E' un organo consultivo permanente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, composto da 70 esperti e operatori del settore delle dipendenze. Fornisce pareri e contribuisce alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, senza avere poteri deliberativi autonomi.

Chi nomina i componenti della Consulta e con quali criteri?

I componenti sono nominati con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tra esperti di comprovata professionalita' e operatori dei servizi pubblici e del privato sociale. La norma non fissa quote tra le due categorie, lasciando al Ministro ampia discrezionalita' nella composizione.

Quando viene convocata la Consulta?

Periodicamente dal Ministro, in seduta plenaria o in sessioni di lavoro tematiche. Non e' prevista una cadenza minima obbligatoria. Il parere della Consulta e' espressamente richiesto dall'art. 127 co. 7 per l'adozione dell'atto di indirizzo sui criteri di finanziamento dei progetti regionali.

Come vengono finanziati i costi di funzionamento della Consulta?

A carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127. Il testo originale quantificava l'onere in lire 400 milioni annue. L'importo attuale e' soggetto agli aggiornamenti dei decreti di riparto del Fondo.

Qual e' il rapporto tra la Consulta e l'Osservatorio permanente?

Sono due organi distinti ma complementari: la Consulta ha funzione tecnico-consultiva sulle politiche, l'Osservatorio permanente ha funzione statistica di rilevazione e analisi del fenomeno delle tossicodipendenze. I dati dell'Osservatorio alimentano la relazione parlamentare annuale (art. 131) e i criteri di ripartizione del Fondo (art. 127).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.