- Disciplina il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale.
- Prevede la nomina di un relatore tra i membri del Consiglio e garanzie del contraddittorio.
- Richiede la contestazione dei fatti almeno 10 giorni prima dell'audizione dell'interessato.
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, con prevalenza della decisione più favorevole all'incolpato in caso di parità.
- Si applica la disciplina dell'astensione e ricusazione mutuata dall'art. 51 c.p.c.
Testo dell'articoloVigente
Art. 220 CPI — Procedimento disciplinare
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all’applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.
2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno di 10 giorni l’audizione dell’interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all’incolpato.
3. Se l’interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.
4. La deliberazione deve contenere l’indicazione dei fatti, i motivi e l’enunciazione sintetica della decisione.
5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall’ articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.
6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell’ordine l’autorizzazione ad astenersi.
7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.
Commento
L'articolo 220 detta le regole del procedimento disciplinare, il momento in cui il Consiglio dell'ordine esercita la funzione quasi-giurisdizionale di valutare le condotte degli iscritti e applicare le sanzioni di cui all'art. 211. La disciplina è ispirata ai principi del giusto procedimento e si raccorda con la tutela giurisdizionale offerta dall'art. 221.
Avvio e nomina del relatore
Il procedimento prende avvio dalla notizia di fatti che potrebbero condurre all'applicazione di una sanzione. Il presidente nomina un relatore tra i membri del Consiglio, incaricato di istruire la pratica e di riferire al collegio. La scelta del relatore deve garantire imparzialità: chi ha conflitti di interesse non può essere designato.
Contestazione degli addebiti
Prima dell'audizione, il Consiglio contesta formalmente i fatti all'interessato, con preavviso di almeno 10 giorni. Tale termine permette all'incolpato di organizzare la difesa, raccogliere documentazione, eventualmente nominare difensori. La contestazione deve essere specifica e completa, posta che l'incolpato non può essere giudicato per fatti diversi da quelli contestati.
Diritto di difesa
L'incolpato può presentare memorie difensive, produrre documenti, chiedere l'audizione di testimoni, farsi assistere da un difensore (tipicamente un avvocato o un collega iscritto). Il diritto di difesa è elemento essenziale del giusto procedimento e la sua violazione comporta tipicamente l'invalidità della deliberazione.
Decisione
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, dopo aver esaminato memorie, documenti e l'esito dell'audizione. In caso di parità, prevale la decisione più favorevole all'incolpato: si tratta di un'applicazione del favor rei in sede disciplinare. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.
Astensione e ricusazione
I membri del Consiglio devono astenersi in presenza dei motivi indicati dall'art. 51 c.p.c. (rapporti di parentela, interesse personale, già rappresentato la parte). Possono essere ricusati per le stesse ragioni con istanza depositata prima della discussione. La disciplina assicura imparzialità del collegio decidente, elemento cardine del giusto procedimento.
Procedimento in absentia
Se l'incolpato non si presenta e non fa pervenire memorie, si procede in assenza, salvo dimostrazione di legittimo impedimento. La norma evita che il procedimento sia paralizzato da condotte ostruzionistiche, fermo restando il diritto dell'assente di provare l'impedimento e ottenere rinvio.
Domande frequenti
Come si avvia il procedimento disciplinare?
Dalla notizia di fatti potenzialmente sanzionabili: il presidente nomina un relatore e si avvia l'istruttoria con contestazione degli addebiti.
Quali garanzie ha l'incolpato?
Contestazione formale almeno 10 giorni prima dell'audizione, presentazione di memorie, audizione personale, assistenza difensiva e possibilità di ricusare i membri in conflitto.
Cosa succede in caso di parità di voti?
Prevale la decisione più favorevole all'incolpato, in applicazione del favor rei in sede disciplinare.
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