- Disciplina la decadenza dei componenti del Consiglio dell'ordine, lo scioglimento del Consiglio e la mancata costituzione dell'organo.
- Prevede ipotesi di decadenza individuale per perdita dei requisiti o assenze ripetute non giustificate.
- Lo scioglimento può intervenire in casi di gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento.
- In caso di mancata costituzione o di scioglimento, sono previste forme di gestione transitoria fino a nuove elezioni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 218 CPI — Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell’ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell’ordine
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell’ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica.
2. Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro delle attività produttive, se non è in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti più di quattro degli originari componenti ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarità.
3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro delle attività produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l’assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell’atto di convocazione.
Commento
L'articolo 218 disciplina situazioni patologiche del Consiglio dell'ordine, dalla decadenza individuale dei singoli componenti allo scioglimento dell'intero organo. La norma assicura la continuità del funzionamento dell'ente professionale anche in presenza di crisi istituzionali.
Decadenza individuale
I componenti del Consiglio decadono dalla carica se perdono i requisiti per essere iscritti all'Albo (cittadinanza, godimento dei diritti civili, regolarità contributiva), se sono sospesi o cancellati, o se incorrono in cause di incompatibilità. La decadenza opera tipicamente di diritto, accertata dal Consiglio o dall'organo competente.
Decadenza per assenze
Le assenze ripetute e non giustificate dalle sedute del Consiglio possono comportare decadenza, secondo il regolamento interno. La regola assicura partecipazione effettiva e responsabile dei componenti, evitando che cariche siano mantenute senza esercizio concreto delle funzioni.
Scioglimento del Consiglio
Lo scioglimento può intervenire in casi di gravi irregolarità nella gestione (ad esempio, bilancio non approvato per più anni), impossibilità di formare maggioranze deliberanti, decadenza simultanea di una quota qualificata di componenti. La decisione è tipicamente adottata da un'autorità superiore (Ministero competente) su parere dell'organo di vigilanza.
Mancata costituzione
Se l'Assemblea elettorale non riesce a costituire validamente il Consiglio (ad esempio per mancanza di candidati o difetto di quorum), si configura un'ipotesi di crisi istituzionale che richiede l'intervento dell'autorità di vigilanza. Si possono prevedere commissari ad acta per la gestione transitoria.
Gestione transitoria
In caso di scioglimento o di mancata costituzione, è tipicamente nominato un commissario straordinario o un Consiglio provvisorio incaricato di gestire l'ordine fino alle nuove elezioni. Il commissario assicura la continuità dei servizi (tenuta dell'Albo, gestione delle iscrizioni in corso) e indice nuove elezioni nei termini previsti.
Domande frequenti
Quando decade un consigliere?
Per perdita dei requisiti di iscrizione, sospensione o cancellazione, incompatibilità sopravvenute, e tipicamente per assenze ripetute non giustificate.
Cosa avviene se il Consiglio viene sciolto?
L'ente è retto da un commissario o da un organo provvisorio fino alle nuove elezioni, che vengono indette nei termini previsti.
Chi decide lo scioglimento?
Tipicamente un'autorità superiore di vigilanza, su parere o segnalazione, in presenza di gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento.
Vedi anche