Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 215 CPI – Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. L’ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto da dieci membri con non meno di tre anni di anzianità eletti dall’assemblea. A sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo

214. 2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell’ordine continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio dell’ordine si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell’ordine delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.

In sintesi

  • Istituisce il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale come organo esecutivo dell'ordine professionale.
  • Disciplina composizione, durata in carica e modalità di funzionamento del Consiglio.
  • Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ai sensi dell'art. 214 e rappresenta l'ordine all'esterno.
  • Esercita funzioni di amministrazione, gestione dell'Albo, vigilanza e disciplina nei confronti degli iscritti.
Indice dei contenuti

L'articolo 215 istituzionalizza il Consiglio dell'ordine quale organo di vertice dell'ente professionale dei consulenti in proprietà industriale. La norma struttura un organo collegiale chiamato a dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea e a presidiare il funzionamento ordinario dell'Albo.

Natura e composizione

Il Consiglio dell'ordine è organo collegiale composto da un numero di consiglieri eletti dagli iscritti. La composizione tiene tipicamente conto della rappresentanza delle sezioni dell'Albo (brevetti e marchi) per assicurare equilibrio tra le specializzazioni. Il numero dei componenti è fissato dalla legge o dal regolamento interno.

Durata in carica

I consiglieri durano in carica per un periodo determinato (tipicamente alcuni anni), rinnovabile secondo le regole interne. Il rinnovo periodico assicura turnazione e accountability, evitando concentrazioni di potere e favorendo la circolazione dei ruoli direttivi all'interno della professione.

Funzioni amministrative

Il Consiglio gestisce l'Albo, cura le iscrizioni, le variazioni, le cancellazioni e le sospensioni; tiene aggiornati i registri; rappresenta l'ordine nei rapporti con istituzioni pubbliche, UIBM e altri organismi. Predispone il bilancio annuale e sovrintende ai servizi rivolti agli iscritti.

Funzioni disciplinari

Il Consiglio esercita la potestà disciplinare ai sensi degli artt. 220 e 211, decidendo sui procedimenti contro gli iscritti che violano i doveri professionali. Tale funzione richiede impegno organizzativo, capacità giuridica e imparzialità: si tratta di un ruolo quasi-giurisdizionale presidiato dalle garanzie del giusto procedimento.

Rapporti con altri organi

Il Consiglio si rapporta con l'Assemblea (dalla quale riceve indirizzi e alla quale rende conto), con la commissione esaminatrice (art. 207), con l'UIBM e con le autorità giurisdizionali per quanto attiene a ricorsi ed eventuali contenziosi. È inoltre interlocutore istituzionale per le riforme normative che interessano la professione.

Casi pratici

Caso 1: Rappresentanza esterna

Il Consiglio è invitato dal Ministero a esprimere parere su una proposta normativa. In linea generale, il presidente o un delegato del Consiglio formalizza il parere a nome dell'ordine, previa eventuale consultazione interna e nel rispetto degli indirizzi assembleari.

Caso 2: Apertura di procedimento disciplinare

Tizio, iscritto, è oggetto di una segnalazione di malpractice. Il Consiglio valuta tipicamente la fondatezza della segnalazione, nomina un relatore e avvia il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 220, con tutte le garanzie del contraddittorio.

Domande frequenti

Cosa fa il Consiglio dell'ordine?

Tiene l'Albo, rappresenta l'ordine, gestisce le iscrizioni, esercita la potestà disciplinare e cura i rapporti con UIBM e istituzioni.

Quanto dura in carica il Consiglio?

Un periodo determinato fissato dalla legge o dal regolamento, tipicamente alcuni anni, con possibilità di rinnovo secondo le regole interne.

Come si rapporta con l'Assemblea?

Esegue gli indirizzi dell'Assemblea, presenta bilanci e regolamenti per l'approvazione, e risponde dell'operato di gestione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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