In sintesi
- Definisce le attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale.
- Il presidente rappresenta l'ordine, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea.
- Esercita funzioni di impulso, coordinamento e direzione amministrativa del Consiglio.
- Sovrintende all'esecuzione delle delibere e ai rapporti esterni dell'ordine.
Testo dell'articoloVigente
Art. 216 CPI — Attribuzioni del presidente del Consiglio dell’ordine
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Il Consiglio dell’ordine nomina tra i suoi componenti un presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente codice.
2. Il presidente può delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.
3. Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un vice presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 216 attribuisce al presidente del Consiglio dell'ordine un ruolo centrale di rappresentanza e di direzione. Si tratta della figura che sintetizza la guida politica e l'esecuzione operativa dell'ordine professionale, fungendo da interlocutore principale per le istituzioni e per gli iscritti.
Rappresentanza esterna
Il presidente rappresenta l'ordine nei rapporti con le pubbliche autorità, con l'UIBM, con altri ordini professionali, con organismi internazionali del settore. Firma gli atti di rilevanza esterna e partecipa, in nome dell'ordine, a tavoli istituzionali e consultazioni normative. Tale ruolo richiede competenze giuridiche e capacità relazionali.
Convocazione e presidenza degli organi
Il presidente convoca il Consiglio dell'ordine e l'Assemblea degli iscritti, fissa l'ordine del giorno, presiede le sedute e ne dirige i lavori. Da tale prerogativa discende la capacità di influenzare l'agenda dell'ordine, fermo restando l'obbligo di rispettare le istanze delle minoranze e dei gruppi qualificati di iscritti.
Esecuzione delle delibere
Sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea, garantendo che gli indirizzi politici si traducano in atti concreti. In caso di urgenza, può adottare provvedimenti provvisori, salvo ratifica successiva del Consiglio: si tratta di un potere monocratico che bilancia esecutività e collegialità.
Coordinamento amministrativo
Il presidente coordina la struttura amministrativa dell'ordine, sovrintende al personale e ai servizi, vigila sul rispetto del bilancio. È figura di sintesi tra la dimensione politica (Consiglio) e quella organizzativa (uffici), assumendo responsabilità per la regolare amministrazione.
Procedimento disciplinare
Nel procedimento disciplinare di cui all'art. 220, il presidente designa il relatore tra i membri del Consiglio e presiede le sedute di trattazione. È inoltre figura chiave nella gestione del contraddittorio con l'incolpato, fermo il rispetto delle garanzie di imparzialità che impongono astensione nei casi di conflitto d'interesse.
Domande frequenti
Quali sono le funzioni del presidente?
Rappresentanza esterna, convocazione e direzione delle sedute, esecuzione delle delibere, coordinamento amministrativo e ruolo chiave nel procedimento disciplinare.
Il presidente può adottare atti d'urgenza?
Sì, può adottare provvedimenti provvisori, soggetti tipicamente a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.
Chi sostituisce il presidente in caso di impedimento?
Tipicamente il vicepresidente o il consigliere più anziano, secondo quanto previsto dai regolamenti interni dell'ordine.
Vedi anche