Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • IMU: cos’è e chi deve pagarla

    In sintesi

    • IMU sta per imposta municipale propria: si paga sul possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.
    • Dal 2020 ha assorbito la TASI: oggi c’è un’unica imposta per gli immobili.
    • La paga chi ha la proprietà o un diritto reale sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
    • Per gli immobili in leasing è l’utilizzatore a pagare, non il proprietario formale.
    • Il coniuge assegnatario della casa coniugale dopo separazione o divorzio è equiparato al titolare del diritto di abitazione.
    • L’abitazione principale (con residenza e dimora del proprietario) è in genere esente.

    Che cos'è l'IMU e perché la paga chi possiede un immobile

    L’IMU, acronimo di imposta municipale propria, è il tributo che si paga ogni anno per il semplice fatto di possedere un immobile. Non dipende dal reddito che quell’immobile produce: basta avere un diritto sul bene per essere soggetti all’imposta. È un’imposta comunale, il che significa che le regole di base vengono fissate dalla legge dello Stato, ma ogni Comune può modificare le aliquote dentro i limiti stabiliti dalla legge.

    Dal 2020 l’IMU ha assorbito anche la TASI (tributo per i servizi indivisibili), quindi non esistono più due voci separate: si paga soltanto l’IMU. Gli immobili toccati dall’imposta sono tre grandi categorie: i fabbricati (case, capannoni, negozi, uffici), le aree edificabili e i terreni agricoli.

    Il punto di partenza per capire ‘chi paga’ è la parola ‘possesso’: l’IMU non la paga necessariamente chi abita l’immobile, ma chi ne è proprietario o titolare di un diritto reale. Ci sono però alcune eccezioni importanti, come il leasing e la casa coniugale assegnata, che vedremo tra poco.

    La regola principale da tenere a mente è che l’abitazione principale – la casa in cui il proprietario e il suo nucleo familiare vivono e sono residenti – è esente dall’IMU, salvo i casi di immobili di lusso. Per tutti gli altri immobili l’imposta si deve pagare.

    Chi paga l'IMU: i soggetti passivi
    Situazione Chi paga l'IMU
    Proprietario pieno Il proprietario
    Usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie Il titolare del diritto reale (non il nudo proprietario)
    Immobile in leasing L'utilizzatore (il locatario finanziario)
    Casa coniugale assegnata (separazione/divorzio) Il coniuge assegnatario (equiparato a titolare del diritto di abitazione)
    Abitazione principale (non di lusso) Nessuno – esente per legge

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio possiede un appartamento a Milano che affitta a terzi (immobile diverso dall’abitazione principale) e un garage in un altro comune. Su entrambi Tizio paga l’IMU: per l’appartamento con il codice tributo 3918 (altri fabbricati) e per il garage, se è pertinenza dell’appartamento affittato, con lo stesso codice. Se invece Tizio avesse concesso l’appartamento in leasing, sarebbe il conduttore (l’utilizzatore) a versare l’imposta, non Tizio.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (per rendita catastale e categoria)
    • Delibera IMU del Comune per l’anno in corso (aliquote aggiornate)
    • Modello F24 (per il versamento) o bollettino pagoPA
    • Contratto di leasing (se il soggetto passivo è l’utilizzatore)
    • Provvedimento di assegnazione della casa coniugale (in caso di separazione/divorzio)

    Caso 1 – Tizio, proprietario di un secondo immobile affittato

    Scenario. Tizio è proprietario al 100% di un appartamento a Roma che usa come abitazione principale (esente) e di un bilocale a Napoli che affitta a canone libero. Deve pagare l’IMU?

    Come si applica. Sì. L’abitazione principale di Tizio a Roma è esente. Il bilocale a Napoli, invece, è un immobile diverso dall’abitazione principale: rientra nella categoria ‘altri fabbricati’ e l’IMU è dovuta nella misura stabilita dal Comune di Napoli con la propria delibera annuale. Tizio verserà con il codice tributo 3918 sul modello F24, indicando il codice catastale del Comune di Napoli.

    In pratica

    • Verifica l’aliquota IMU deliberata dal Comune di Napoli per l’anno in corso.
    • Calcola la base imponibile dalla rendita catastale del bilocale (rivalutata del 5% e moltiplicata per il moltiplicatore della categoria).
    • Versa l’acconto entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre.

    Caso 2 – Caio, coniuge assegnatario della casa familiare

    Scenario. Caio e sua moglie si separano. Il giudice assegna a Caio la casa coniugale, che è di proprietà esclusiva della moglie. Chi paga l’IMU sulla casa assegnata?

    Come si applica. La legge equipara il coniuge assegnatario (Caio) al titolare del diritto di abitazione. Quindi è Caio a dover pagare l’IMU sulla casa, non la moglie proprietaria. Se Caio stabilisce in quell’immobile la propria dimora abituale e residenza anagrafica, potrà beneficiare dell’esenzione per abitazione principale (ammesso che l’immobile non sia di categoria di lusso A/1, A/8 o A/9). La moglie, pur essendo proprietaria formale, non è il soggetto passivo IMU finché dura l’assegnazione.

    In pratica

    • Il coniuge assegnatario è il soggetto passivo IMU: deve versare lui l’imposta.
    • Se nell’immobile assegnato Caio stabilisce dimora e residenza, può beneficiare dell’esenzione per abitazione principale.
    • La moglie proprietaria non paga l’IMU su quella casa finché dura l’assegnazione giudiziaria.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'IMU si paga anche se l'immobile è vuoto e non affittato?

    Sì. L’IMU è un’imposta sul possesso, non sull’utilizzo: si paga anche se l’immobile è inutilizzato, salvo specifiche esenzioni o riduzioni (ad esempio per immobili inagibili o inabitabili, dove la base imponibile si riduce del 50%).

    Se sono nudo proprietario devo pagare l'IMU?

    No. Quando sull’immobile esiste un usufrutto (o altro diritto reale), è il titolare del diritto reale a pagare l’IMU, non il nudo proprietario.

    La TASI esiste ancora?

    No. Dal 2020 la TASI è stata abolita e confluita nell’IMU. Oggi si paga solo un’imposta.

    Devo pagare l'IMU sul box auto se è pertinenza della mia abitazione principale?

    Se il box è pertinenza della tua abitazione principale (nei limiti di una pertinenza per categoria C/6) e la tua abitazione principale è esente, anche il box è esente.

    Se possiedo l'immobile solo per una parte dell'anno, pago l'IMU per tutto l'anno?

    No. L’IMU si calcola per mesi di possesso. Il mese si conta per intero se il possesso è durato almeno 15 giorni in quel mese.

    Come si paga l'IMU?

    Con modello F24, inserendo il codice tributo corrispondente al tipo di immobile e il codice catastale del Comune. In alternativa si può usare il bollettino postale o la piattaforma pagoPA.

    Vedi anche: IMU sui terreni agricoli, IMU sulla seconda casa, Scadenze IMU, IMU non pagata, IMU prima casa e IMU per i pensionati residenti all’estero (AIRE).

  • Art. 220-novies D.Lgs. 209/2005 – (Misure correttive sul gruppo)

    Art. 220-novies D.Lgs. 209/2005 – (Misure correttive sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 227, se le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo non rispettano i requisiti di cui al presente Titolo o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure necessarie, incluse quelle previste dall'articolo 188, per rimediare il più rapidamente possibile alla situazione sono adottate tempestivamente: a) dall'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 2; b) dall'IVASS nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione del gruppo con sede legale nel territorio della Repubblica.

    2. Nelle ipotesi in cui le misure di cui al comma 1 devono essere adottate nei confronti di società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato membro, l'IVASS informa le autorità di vigilanza di tale Stato delle conclusioni a cui è pervenuta, al fine di consentire alle stesse l'adozione delle misure necessarie e collabora con esse al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.

    3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei cui confronti devono essere prese le misure correttive abbia sede in un altro Stato membro, IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo ai sensi dell'articolo 207-sexies, informa l'autorità di vigilanza in cui ha sede l'impresa al fine di consentire alla stessa l'adozione delle misure necessarie e collabora con essa al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.

    ))

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: TFR e fine rapporto

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    TFR e fine rapporto nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Trattamento di fine rapporto, destinazione al Fondo Concreto, anticipazioni e liquidazione finale per i lavoratori delle industrie del cemento, calce e gesso.

    In sintesi

    Il TFR matura secondo la formula legale (art. 2120 c.c.) e può essere destinato al Fondo Concreto o lasciato in azienda. L’anticipazione è possibile dopo 8 anni. Il CCNL non eleva la quota legale di accantonamento ma disciplina la destinazione e le anticipazioni aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Fondo pensione di settore
    Fondo Concreto
    Base legale TFR
    Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005

    Come si calcola il TFR: la regola dell’art. 2120 c.c.

    Il Trattamento di Fine Rapporto è disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile, norma inderogabile che si applica a tutti i lavoratori dipendenti indipendentemente dal CCNL applicato. Il meccanismo è il seguente:

    • Ogni anno il datore accantona una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5;
    • L’importo accantonato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno applicando un tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT (indice FOI) rilevata a novembre;
    • La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva dell’11% (a carico del datore) sul montante maturato.

    Nella retribuzione annua lorda che costituisce la base di calcolo rientrano tutte le voci continuative: paga tabellare, scatti di anzianità, indennità di turno (se percepita con continuità), tredicesima mensilità e superminimi fissi. Non rientrano invece le somme occasionali (straordinario variabile, rimborsi spese, premi una tantum).

    Il CCNL Cemento, Calce e Gesso non incrementa la quota di accantonamento rispetto alla misura legale di 1/13,5, ma chiarisce — coerentemente con la struttura retributiva di settore — quali voci continuative concorrono alla base di calcolo.

    Dove finisce il TFR: le scelte a disposizione del lavoratore

    Dal 1° gennaio 2007, in applicazione del D.Lgs. 252/2005 (riforma della previdenza complementare), ogni lavoratore può scegliere la destinazione del TFR maturando:

    1. Fondo Concreto (fondo pensione negoziale di settore): il TFR è versato al fondo, che lo investe in linee di gestione (garantita, bilanciata, azionaria) a seconda dell’orizzonte temporale del lavoratore. In aggiunta al TFR, il lavoratore versa un contributo a proprio carico (indicativamente l’1% della retribuzione utile ai fini TFR) e il datore integra con un contributo aggiuntivo. Le prestazioni finali (rendita o capitale) godono di tassazione agevolata;
    2. Mantenimento in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS per le imprese con più di 50 dipendenti): il TFR rimane accantonato secondo la formula dell’art. 2120 c.c. e viene liquidato integralmente alla cessazione del rapporto.

    Se il lavoratore non esprime alcuna scelta entro 6 mesi dall’assunzione, il TFR confluisce al Fondo Concreto in via di silenzio-assenso (c.d. adesione tacita), salvo che il CCNL non preveda una diversa modalità residuale: verificare le indicazioni ricevute all’assunzione e la documentazione consegnata dal datore.

    Fondo Concreto: caratteristiche e contribuzione

    Fondo Concreto è il fondo pensione complementare negoziale istituito nell’ambito del CCNL Cemento, Calce e Gesso. È autorizzato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) e opera in regime di contribuzione definita. Le sue caratteristiche principali sono:

    • Aderisce al fondo chi lavora nel settore disciplinato dal CCNL Cemento, Calce e Gesso;
    • Il contributo datoriale aggiuntivo (nella misura stabilita dal CCNL) spetta solo ai lavoratori che aderiscono esplicitamente o per silenzio-assenso: chi sceglie di mantenere il TFR in azienda perde il contributo del datore;
    • I contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro annui (limite di legge, art. 8 D.Lgs. 252/2005);
    • Le prestazioni pensionistiche sono tassate con aliquota agevolata del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9% dopo 35 anni;
    • Il fondo offre anticipazioni per spese sanitarie, acquisto/ristrutturazione prima casa e altri motivi, con regole proprie che si aggiungono a quelle legali del TFR.

    Per informazioni aggiornate su linee di investimento, rendimenti storici e modulistica, consultare il sito ufficiale del Fondo Concreto o richiedere il Documento sul Regime Fiscale al fondo stesso. I dati sopra riportati riflettono la disciplina di legge vigente; le condizioni specifiche del fondo possono differire nei dettagli.

    Anticipazione del TFR

    L’art. 2120, comma 6, del Codice Civile consente al lavoratore di richiedere un’anticipazione del TFR maturato, alle seguenti condizioni:

    • Anzianità minima: almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore;
    • Importo massimo: 70% del TFR maturato alla data della richiesta;
    • Frequenza: una sola volta nell’intera vita lavorativa con lo stesso datore;
    • Motivazioni ammesse: spese sanitarie documentate per sé o per il coniuge/figli (incluse terapie oncologiche, interventi, invalidità), acquisto della prima casa di abitazione (anche per i figli), congedo parentale o formativo.

    L’anticipazione è tassata con la stessa aliquota media degli ultimi 5 anni applicata al TFR (tassazione separata). Se il TFR è stato conferito a Fondo Concreto, il fondo stesso disciplina le anticipazioni secondo il proprio statuto, spesso con condizioni parzialmente più favorevoli di quelle legali.

    Liquidazione del TFR alla cessazione del rapporto

    Alla cessazione del rapporto di lavoro — per qualsiasi causa (dimissioni, licenziamento, pensionamento, scadenza del termine, decesso) — il datore deve corrispondere il TFR maturato entro i termini previsti dal contratto e dalla prassi, in genere entro il mese successivo alla cessazione.

    La tassazione del TFR è separata rispetto alle ordinarie buste paga: si applica l’aliquota media degli ultimi 5 anni (c.d. tassazione separata ex art. 17 TUIR). L’Agenzia delle Entrate può riliquidare l’imposta in sede di conguaglio.

    In caso di insolvenza del datore di lavoro (fallimento, liquidazione, ecc.), il Fondo di Garanzia INPS (istituito dall’art. 2 della L. 297/1982) interviene pagando direttamente al lavoratore il TFR maturato e non corrisposto, previa presentazione della domanda all’INPS.

    Tabella riepilogativa: TFR in azienda vs Fondo Concreto

    Confronto tra le opzioni di destinazione del TFR – CCNL Cemento, Calce e Gesso
    Aspetto TFR in azienda / INPS Fondo Concreto
    Rivalutazione 1,5% + 75% ISTAT (garantita per legge) Dipende dalla linea di investimento scelta
    Contributo datoriale aggiuntivo Non spetta Sì, nella misura contrattuale
    Deducibilità contributi volontari Non applicabile Sì, fino a 5.164,57 euro/anno
    Tassazione prestazione finale Tassazione separata IRPEF (aliquota media 5 anni) Aliquota agevolata 15%-9%
    Anticipazione possibile Sì, dopo 8 anni (70% max, una volta) Sì, secondo statuto del fondo
    Tutela in caso di insolvenza Fondo di Garanzia INPS (L. 297/1982) COVIP + patrimonio separato del fondo

    Il confronto è indicativo. La convenienza dipende dall’età del lavoratore, dall’orizzonte temporale, dall’aliquota marginale IRPEF e dall’andamento dei mercati finanziari. Per una valutazione personalizzata rivolgersi a un consulente previdenziale o al sindacato di categoria.

    Casi pratici

    Tizio – Scelta della destinazione del TFR all’assunzione
    Tizio viene assunto come conduttore forni (AS2) nel gennaio 2026. L’azienda gli consegna il modulo TFR entro il primo mese di lavoro. Tizio, 32 anni, sceglie di aderire a Fondo Concreto versando il TFR maturando e un contributo proprio dell’1% della retribuzione. L’azienda aggiunge il contributo datoriale contrattuale. In questo modo Tizio beneficia della deducibilità fiscale e del contributo aggiuntivo del datore, che non avrebbe in caso di mantenimento del TFR in azienda.
    Caio – Anticipazione per acquisto prima casa
    Caio lavora da 10 anni nello stesso stabilimento di produzione calce (inquadrato AC1). Ha maturato un TFR di circa 18.000 euro. Vuole acquistare la prima casa e richiede un’anticipazione del 70% del TFR (circa 12.600 euro). Il datore la eroga dopo aver verificato la documentazione (compromesso di acquisto, dichiarazione di prima casa). Caio non potrà richiedere una seconda anticipazione in futuro. L’importo sarà tassato con tassazione separata, applicando l’aliquota media degli ultimi 5 anni.
    Sempronia – Liquidazione del TFR a fine carriera
    Sempronia, impiegata tecnica AC3 con 30 anni di anzianità, va in pensione nel 2026. Ha mantenuto il TFR in azienda per tutta la vita lavorativa. Il datore le liquida il TFR totale (circa 65.000 euro rivalutati) applicando la tassazione separata; l’aliquota media degli ultimi 5 anni è del 23%. L’Agenzia delle Entrate effettuerà il conguaglio definitivo entro 4 anni. Sempronia avrebbe potuto risparmiare diversi punti percentuali di tassazione se avesse conferito il TFR a Fondo Concreto fin dall’inizio.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel settore cemento, calce e gesso?
    Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua lorda (paga tabellare, scatti, indennità continuative, tredicesima) viene divisa per 13,5 e rivalutata dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. Il CCNL non modifica la quota di accantonamento.
    Posso chiedere l’anticipazione del TFR?
    Sì, dopo almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore, una sola volta, fino al 70% del TFR maturato. Le motivazioni ammesse sono spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa e congedo parentale (art. 2120 c.c., comma 6).
    Conviene aderire al Fondo Concreto?
    In generale sì, soprattutto per i lavoratori più giovani: si beneficia del contributo aggiuntivo del datore (che non spetta se il TFR rimane in azienda), della deducibilità dei contributi volontari e della tassazione agevolata sulle prestazioni finali (15%-9%). La scelta dipende comunque dall’orizzonte temporale e dalla propensione al rischio del singolo.
    Cosa succede al TFR se l’azienda ha più di 50 dipendenti?
    Per le aziende con più di 50 addetti, il TFR lasciato in azienda confluisce al Fondo di Tesoreria INPS. Il lavoratore mantiene il diritto al TFR maturato, che l’INPS eroga direttamente alla cessazione del rapporto.
    Il TFR viene erogato anche in caso di licenziamento?
    Sì. Il TFR maturato viene liquidato alla cessazione per qualsiasi causa: dimissioni, licenziamento, pensionamento o decesso. In caso di insolvenza del datore, il Fondo di Garanzia INPS (art. 2 L. 297/1982) interviene in sostituzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. La disciplina del TFR è fissata dall’art. 2120 del Codice Civile e dal D.Lgs. 252/2005; il Fondo Concreto è vigilato dalla COVIP. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 82 L. 354/1975 – Attribuzioni degli educatori

    Art. 82 L. 354/1975 – Attribuzioni degli educatori

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Gli educatori partecipano all’attività di gruppo per l’osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.
    Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.
    Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.

  • Art. 206 D.Lgs. 259/2003 – Abilitazione al traffico

    Art. 206 D.Lgs. 259/2003 – Abilitazione al traffico

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. La licenza di esercizio di cui all’articolo 201 abilita le stazioni radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e la regolarità del volo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 132 T.U. Stupefacenti: Consulta esperti tossicodipendenze

    Art. 132 T.U. Stupefacenti – Consulta degli esperti e degli operatori sociali

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali e' istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.

    2. La Consulta e' nominata con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tra gli esperti di comprovata professionalita' e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed e' convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

    3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo

    127. Torna al sommario

  • Art. 131 T.U. Stupefacenti: relazione parlamentare annuale

    Art. 131 T.U. Stupefacenti – Relazione al Parlamento

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonche' sull'attivita' relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti. Torna al sommario

  • Fondo Mario Negri, Fasdac e Associazione Antonio Pastore: guida per il dirigente del terziario

    CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia)

    In sintesi

    Il CCNL Manageritalia prevede tre fondi integrativi obbligatori: il Fondo Mario Negri (previdenza complementare), il Fasdac (assistenza sanitaria integrativa) e l’Associazione Antonio Pastore (assicurazione e previdenza integrativa aggiuntiva). Tutti e tre sono finanziati da contributi datoriali e, in parte, dal dirigente. La loro attivazione e obbligatoria dalla data di assunzione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Manageritalia
    Ultimo rinnovo
    31 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~40.000 dirigenti

    Tabella riepilogativa

    I tre fondi integrativi obbligatori del CCNL Manageritalia
    Fondo Tipo Contributo datoriale (indicativo) Contributo dirigente
    Fondo Mario Negri Previdenza complementare (FPC) ~8-10% della retribuzione rilevante Quota fissa annua + quota TFR opzionale
    Fasdac Assistenza sanitaria integrativa ~4-5% della retribuzione Quota annua fissa (dirigente e familiari)
    Associazione Antonio Pastore Assicurazione vita + previdenza integrativa Premio assicurativo a carico del datore Eventuale integrazione volontaria

    Fondo Mario Negri: la previdenza complementare dei dirigenti del terziario

    Il Fondo Mario Negri e il fondo pensione complementare a contribuzione definita, obbligatorio per tutti i dirigenti del terziario cui si applica il CCNL Manageritalia. E un fondo negoziale chiuso (accessibile solo ai dirigenti del terziario e ai loro familiari).

    Le principali caratteristiche:

    • Contribuzione datoriale obbligatoria: una percentuale della retribuzione dirigenziale versata dal datore (circa 8-10% su base imponibile convenzionale).
    • Contribuzione del dirigente: quota annua fissa + possibilita di destinare il TFR al Fondo.
    • Gestione finanziaria: il Fondo offre diverse linee di investimento (conservativa, bilanciata, dinamica).
    • Prestazioni: rendita o capitale alla pensione; anticipi per casa e sanitari; rendita integrativa (RITA) a partire da 5 anni prima della pensione.

    I contributi al Fondo Mario Negri sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro annui.

    Fasdac: l'assistenza sanitaria integrativa obbligatoria

    Il Fasdac (Fondo di Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali) e il fondo sanitario integrativo obbligatorio per i dirigenti del terziario. Copre le spese sanitarie non rimborsate dal SSN o con elevata compartecipazione.

    Le principali coperture Fasdac includono:

    • Ricoveri ospedalieri (quota parte non coperta dal SSN, camere singole, medico di fiducia);
    • Visite specialistiche e diagnostica (con rimborso su nomenclatore);
    • Interventi chirurgici ambulatoriali;
    • Farmaci e presidi medici (secondo piano specifico);
    • Assistenza odontoiatrica (entro massimali annui).

    Il Fasdac copre anche i familiari a carico del dirigente (coniuge, figli) dietro pagamento di un contributo aggiuntivo annuo. La copertura cessa alla cessazione del rapporto, salvo opzione di proseguimento volontario.

    Associazione Antonio Pastore: il terzo pilastro

    L’Associazione Antonio Pastore e un’organizzazione mutualistico-assicurativa storica del mondo Manageritalia, che offre ai dirigenti del terziario prestazioni aggiuntive rispetto al Fondo Mario Negri e al Fasdac:

    • Polizza vita: capitale assicurato in caso di decesso o invalidita permanente totale, con premio a carico del datore;
    • Fondo previdenza integrativo: montante aggiuntivo rispetto al Fondo Mario Negri, con contribuzione datoriale;
    • Polizza Long Term Care: copertura per la non autosufficienza (assistenza domiciliare, ricovero in struttura) in eta avanzata.

    L’adesione all’Associazione Antonio Pastore e obbligatoria per i datori che applicano il CCNL Manageritalia. Il mancato versamento dei premi e inadempimento contrattuale.

    Casi pratici

    Tizio – Mancato versamento al Fondo Mario Negri
    Il datore di Tizio non ha versato i contributi al Fondo Mario Negri per 2 anni. Tizio si accorge del mancato accredito controllando la propria posizione sul portale del Fondo. Il mancato versamento e inadempimento contrattuale e previdenziale: Tizio puo agire in giudizio per il recupero dei contributi omessi, con rivalutazione e interessi. Il Fondo Mario Negri puo agire in surroga nei confronti del datore.
    Caia – Prestazione anticipata dal Fondo Mario Negri per acquisto casa
    Caia ha una posizione di 120.000 euro al Fondo Mario Negri. Vuole acquistare la prima casa e chiede un’anticipazione del 70%: 84.000 euro. Il Fondo eroga l’anticipazione secondo le proprie regole statutarie, che ricalcano i requisiti dell’art. 2120 c.c. per il TFR. L’anticipazione e tassata con ritenuta del 23% sulla quota imponibile.
    Sempronio – Continuazione volontaria del Fasdac dopo le dimissioni
    Sempronio si dimette e vuole mantenere la copertura Fasdac durante la disoccupazione. Il Fasdac prevede la possibilita di proseguire la copertura volontariamente per un periodo limitato (6-12 mesi), con pagamento integrale del contributo a carico di Sempronio. Trascorso tale periodo, la copertura cessa e Sempronio deve ricorrere al SSN o a una polizza privata.

    Domande frequenti

    Il Fondo Mario Negri e diverso da Fondir?
    Si. Fondir e il fondo di formazione per i quadri del CCNL Commercio (I livello). Il Fondo Mario Negri e la previdenza complementare per i dirigenti del terziario. Sono due fondi distinti con finalita, beneficiari e regole diverse.
    Cosa succede alla posizione nel Fondo Mario Negri se cambio azienda?
    La posizione previdenziale al Fondo Mario Negri e portabile: se il nuovo datore applica il CCNL Manageritalia, la posizione continua ad accumularsi. Se il nuovo datore applica un altro contratto (es. Confindustria/Federmanager), e possibile trasferire il montante al fondo del nuovo CCNL o mantenerlo inattivo al Mario Negri fino alla pensione.
    Il Fasdac copre anche i familiari non a carico?
    Il Fasdac copre i familiari fiscalmente a carico. Per i familiari non a carico e possibile l’iscrizione facoltativa con contributo aggiuntivo, secondo le regole del Fondo. Verificare il regolamento Fasdac aggiornato.
    L'Associazione Antonio Pastore e obbligatoria per tutte le aziende?
    Si, per tutte le imprese che applicano il CCNL Manageritalia e hanno dirigenti in forza. Il versamento dei premi all’Associazione Antonio Pastore e un obbligo contrattuale, non una scelta volontaria del datore.
    I contributi al Fondo Mario Negri sono deducibili?
    Si. I contributi versati alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri) sono deducibili dal reddito IRPEF del dirigente fino al limite di 5.164,57 euro annui. I contributi datoriali non rientrano nel reddito del dirigente fino allo stesso limite.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimo contrattuale, indennita supplementare, CCNL Manageritalia 2026, CCNL Manageritalia, CCNL Manageritalia 2026 e calcolo, destinazione e anticipo.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 390 CCII – Disciplina transitoria

    Art. 390 CCII – Disciplina transitoria

    Disposizione finale del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

  • Art. 248 TUEL – Articolo 248

    Art. 248 TUEL – Articolo 248

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

    2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

    3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge.

    4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all’articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente .

    5. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche con provvedimento non definitivo, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 243-bis, entro due anni dall’insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l’elezione.

    5-bis. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell’attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l’esito dell’accertamento anche all’ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all’eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell’interno per la conseguente sospensione dall’elenco di cui all’ articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 . Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

  • CCNL Aninsei Scuola Privata Laica: TFR, fine rapporto e anticipazione

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    TFR e fine rapporto nel CCNL Aninsei: calcolo, anticipazione e previdenza complementare

    Il trattamento di fine rapporto è il «salvadanaio» che matura ogni anno e che si riceve al termine del rapporto di lavoro. Per i dipendenti delle scuole private laiche il calcolo segue la legge (art. 2120 c.c.), con una novità dal 2027: il rinnovo CCNL Aninsei introduce contributi alla previdenza complementare.

    In sintesi

    Il TFR si calcola ogni anno dividendo la retribuzione utile per 13,5, con rivalutazione annua dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. Si può anticipare fino al 70% dopo 8 anni. Dal 1° gennaio 2027 il rinnovo CCNL Aninsei introduce contributi alla previdenza complementare (1% datore + 1% lavoratore sulla retribuzione mensile).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di legge
    Art. 2120 Codice Civile; D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
    Novità 2027
    Contribuzione previdenza complementare: 1% + 1% dal 1° gennaio 2027

    Tabella riepilogativa

    Stima TFR annuo per livello – retribuzione 2026 (dati orientativi)
    Livello Retribuzione annua (x13) Quota TFR annua (ret. annua / 13,5)
    I (bidello) 17.192,63 € ~1.273,53 €
    III (segretario) 18.452,85 € ~1.366,88 €
    VI (docente secondaria) 20.665,32 € ~1.530,76 €
    VIII B (preside) 23.216,83 € ~1.719,76 €

    La quota annua è calcolata sulla retribuzione base (minimo tabellare × 13 mensilità) senza salario di anzianità né voci variabili, a titolo puramente orientativo. L’accantonamento effettivo varia in base alla retribuzione totale utile percepita e alla rivalutazione ISTAT annua.

    Come si calcola il TFR: la formula legale

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile. Il meccanismo è il seguente:

    1. Quota annua: ogni anno si calcola la retribuzione annua utile (somma delle retribuzioni erogate nell’anno, inclusa la tredicesima, escluse alcune voci come i rimborsi spese) e si divide per 13,5. Questo è l’importo accantonato nell’anno;
    2. Rivalutazione: al 31 dicembre di ogni anno, il TFR maturato nei periodi precedenti viene rivalutato applicando un tasso pari all’1,5% fisso + 75% dell’aumento ISTAT (indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati);
    3. Erogazione: al termine del rapporto, la somma di tutte le quote annue rivalutate viene corrisposta al lavoratore.

    Dove va il TFR: tre opzioni

    Dal 2007 (D.Lgs. 252/2005 + L. 296/2006) i lavoratori del settore privato devono scegliere cosa fare con il TFR maturando:

    1. Fondo di previdenza complementare: il TFR viene versato a un fondo pensione scelto dal lavoratore (o a quello previsto dal CCNL di riferimento). Il fondo investe le somme e al pensionamento eroga una rendita o un capitale aggiuntivo alla pensione pubblica.
    2. Presso il datore: solo se il datore ha meno di 50 dipendenti, il TFR può rimanere in azienda.
    3. Fondo di Tesoreria INPS: se il datore ha 50 o più dipendenti, il TFR maturando deve obbligatoriamente essere versato al Fondo di Tesoreria INPS, che lo eroga al momento della cessazione.

    Il lavoratore ha 6 mesi dall’assunzione per esprimere la scelta. Se non la esprime, si attiva il silenzio-assenso e il TFR viene indirizzato al fondo collettivo previsto dal CCNL di riferimento o, in mancanza, al Fondo di Tesoreria INPS.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato (fino al 70%) dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Le causali ammesse dalla legge sono:

    • Acquisto o ristrutturazione della prima abitazione (per sé o per i figli);
    • Spese sanitarie straordinarie per malattie gravi o terapie di lunga durata (per sé o per i familiari).

    L’anticipazione è concessa una sola volta nell’arco del rapporto. Il datore non è obbligato a concederla se le richieste superano il 10% degli aventi diritto o il 4% del totale dei dipendenti; in quel caso può rinviare l’erogazione.

    Novità 2027: previdenza complementare nel CCNL Aninsei

    Il rinnovo del CCNL Aninsei del 15 giugno 2024 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’obbligo di contribuzione alla previdenza complementare per i dipendenti delle scuole private laiche:

    • Contributo datoriale: 1% della retribuzione mensile lorda;
    • Contributo del lavoratore: 1% della retribuzione mensile lorda.

    Il fondo pensione di destinazione non è specificato nel testo del rinnovo disponibile: si invitano i lavoratori a verificare con il proprio datore di lavoro e con la Uil-Scuola Rua quale fondo sia stato indicato dal contratto come riferimento per il settore.

    Casi pratici

    Tizio – Docente che stima il TFR dopo 10 anni
    Tizio è docente di scuola secondaria (livello VI) da 10 anni. La sua retribuzione annua utile media è di circa 20.000 euro (inclusa tredicesima). La quota TFR annua è circa 1.481 euro (20.000 / 13,5). In 10 anni, con rivalutazione media annua di circa il 2%, il TFR maturato è indicativamente di 16.000-17.000 euro lordi. All’erogazione si applica una tassazione separata con aliquota IRPEF media storica.
    Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia (segretaria livello III) ha 9 anni di servizio. Vuole comprare la prima casa. Può richiedere l’anticipazione del TFR (70% del maturato). Con una quota annua di circa 1.367 euro e 9 anni di maturazione, il TFR totale è circa 12.300 euro. L’anticipazione massima è del 70%: circa 8.600 euro. La domanda va presentata per iscritto al datore con la documentazione del rogito o del compromesso di acquisto.
    Sempronio – Scelta tra fondo pensione e INPS nel 2025
    Sempronio è assunto come bidello (livello I) nel settembre 2025 in un istituto con 60 dipendenti. Entro marzo 2026 deve scegliere dove destinare il TFR maturando. Se non si pronuncia, per il silenzio-assenso il TFR va al fondo collettivo di riferimento del CCNL (o al Fondo di Tesoreria INPS, dato che l’azienda ha più di 50 dipendenti). Dal 2027 in aggiunta al TFR, partono anche i contributi alla previdenza complementare: 1% datore + 1% lavoratore sulla retribuzione mensile di circa 1.322 euro = circa 26,45 euro/mese totali.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Aninsei?
    Con la formula legale dell’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua utile si divide per 13,5 per ottenere la quota annua. Le quote accumulate vengono rivalutate ogni anno all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
    Quando si può chiedere l’anticipazione del TFR?
    Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo. Si può richiedere fino al 70% del TFR maturato per acquisto/ristrutturazione prima casa o per spese sanitarie straordinarie. L’anticipazione si chiede una sola volta.
    Dal 2027 ci sono novità sulla previdenza complementare?
    Sì. Dal 1° gennaio 2027 il CCNL Aninsei prevede contributi alla previdenza complementare pari all’1% della retribuzione mensile a carico del datore e all’1% a carico del lavoratore.
    Il TFR viene erogato subito dopo la cessazione del rapporto?
    Per legge (art. 2120 c.c.) il TFR è dovuto entro 30 giorni dalla cessazione. Ritardi ingiustificati fanno maturare interessi legali a carico del datore.
    Si paga l’IRPEF sul TFR?
    Sì, ma con tassazione separata: si applica l’aliquota IRPEF media degli ultimi cinque anni, che normalmente è più bassa dell’aliquota marginale del reddito ordinario. Il datore effettua una tassazione provvisoria; l’Agenzia delle Entrate liquida definitivamente il dovuto dopo 2-3 anni dalla cessazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile; la previdenza complementare dal D.Lgs. 252/2005. Le novità sulla contribuzione complementare sono introdotte dal rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Immobili inagibili o distrutti da calamità: come si dichiarano

    In sintesi

    • Codice 1 in colonna 7: per immobili distrutti o inagibili a causa di eventi sismici o calamitosi, con certificazione del Comune che attesta la distruzione o l’inagibilità.
    • Codice 3 in colonna 7: per immobili inagibili per cause diverse da calamità (ad esempio degrado strutturale), quando è stata chiesta la revisione della rendita catastale.
    • Codice 9 in colonna 2 (Utilizzo): va abbinato in entrambi i casi – indica che l’immobile non rientra nelle categorie ordinarie.
    • Più righi nel quadro B: se l’immobile nel corso del 2025 ha cambiato stato (ad esempio: prima utilizzato normalmente, poi dichiarato inagibile dopo una calamità), va compilato un rigo separato per ogni situazione, barrando la casella ‘Continuazione’.
    • Esenzione totale dall’imposizione: l’immobile colpito da calamità ed escluso per certificazione comunale non concorre al reddito complessivo ai fini IRPEF.
    • Casella ‘Continuazione’ (colonna 8): va barrata quando si usa più di un rigo per lo stesso fabbricato, per segnalare al CAF o professionista che i righi si riferiscono al medesimo immobile.

    Casa inagibile: cosa cambia nella dichiarazione dei redditi

    Se la tua casa è stata distrutta o dichiarata inagibile – a seguito di un terremoto, un’alluvione o un’altra calamità – la dichiarazione dei redditi 2026 (periodo d’imposta 2025) prevede una regola specifica: quell’immobile può essere escluso completamente dall’imposizione. Questo significa che non dovrai pagare IRPEF sul suo reddito catastale, a condizione di compilare correttamente il quadro B del Modello 730.

    Il punto centrale è la certificazione del Comune. Senza un documento che attesti ufficialmente la distruzione o l’inagibilità, l’agevolazione non si applica. Se la certificazione c’è, nel quadro B vai a indicare il codice 1 nella colonna 7 (Casi particolari) e il codice 9 nella colonna 2 (Utilizzo). Il reddito dell’immobile viene così azzerato.

    Esiste poi un secondo scenario, distinto: l’immobile è inagibile non per calamità ma per altre cause (ad esempio gravi problemi strutturali) e tu hai già presentato richiesta di revisione della rendita catastale. In questo caso il codice da usare in colonna 7 è il 3, sempre abbinato al codice 9 in colonna 2. L’agevolazione è diversa: non si ha l’esenzione automatica, ma si tiene conto della rendita ridotta una volta che il Catasto aggiorna i propri archivi.

    Se nel corso del 2025 la situazione dell’immobile è cambiata – ad esempio prima dell’evento calamitoso lo usavi normalmente, poi è stato dichiarato inagibile – dovrai compilare due righi distinti nel quadro B, uno per ogni periodo, barrando la casella ‘Continuazione’ nel secondo rigo.

    Codici quadro B per immobili inagibili o distrutti
    Situazione Colonna 2 (Utilizzo) Colonna 7 (Casi particolari)
    Distrutto o inagibile per calamità, con certificazione comunale 9 1
    Inagibile per altre cause, richiesta revisione rendita 9 3
    Uso ordinario (periodo precedente la calamità, stesso anno) Codice ordinario (es. 1, 2)

    Esempio pratico

    • Tizio è proprietario di un appartamento a uso abitativo, rendita catastale 800 euro. A febbraio 2025 un evento sismico rende l’immobile inagibile; il Comune rilascia a marzo 2025 la certificazione di inagibilità. Nel quadro B, Tizio compila due righi: il primo per i giorni da gennaio a febbraio (periodo normale, codice utilizzo 2), il secondo per i restanti giorni dell’anno (codice utilizzo 9, codice casi particolari 1). Il secondo rigo azzerà la quota di reddito per il periodo di inagibilità certificata.

    Documenti necessari

    • Certificazione del Comune che attesta la distruzione o l’inagibilità dell’immobile
    • Visura catastale aggiornata con la rendita vigente
    • Eventuale documentazione della richiesta di revisione rendita (per inagibilità non da calamità)
    • Modello 730/2026 precompilato o in bianco
    • Eventuale ordinanza comunale o regionale sull’evento calamitoso

    Immobile distrutto dal terremoto con certificazione comunale

    Scenario. Caio possiede una seconda casa in un comune colpito da sisma nel 2025. Il Comune ha rilasciato la certificazione di inagibilità totale. L’immobile non è locato.

    Come si applica. Caio compila il quadro B con codice 9 in colonna 2 (Utilizzo) e codice 1 in colonna 7 (Casi particolari). Il numero di giorni in colonna 3 corrisponde al periodo di inagibilità certificata. La rendita catastale viene indicata in colonna 1 ma il reddito viene escluso dall’imposizione: non si paga IRPEF su quell’immobile per il periodo coperto dalla certificazione.

    In pratica

    • Conserva la certificazione comunale: potrebbe essere richiesta dall’Agenzia delle Entrate.
    • Se l’inagibilità è scattata a metà anno, usa due righi separati nel quadro B con la casella ‘Continuazione’ barrata.

    Immobile inagibile per cause strutturali, revisione rendita in corso

    Scenario. Sempronio ha un appartamento con gravi problemi strutturali. Non c’è stata nessuna calamità, ma l’immobile è di fatto inutilizzabile e lui ha già presentato domanda all’Agenzia delle Entrate per la revisione della rendita catastale.

    Come si applica. Sempronio usa in colonna 2 il codice 9 e in colonna 7 il codice 3. Questa combinazione segnala al CAF o al professionista che la rendita potrebbe essere ridotta, ma non azzera automaticamente il reddito. Il beneficio concreto arriverà solo quando il Catasto aggiornerà la rendita. Nel frattempo, in dichiarazione va indicata la rendita attuale (o presunta, se quella definitiva non è ancora stata assegnata).

    In pratica

    • Conserva la ricevuta della domanda di revisione rendita presentata all’Agenzia delle Entrate.
    • La revisione non ha effetto retroattivo automatico: il beneficio pieno si vede dalla dichiarazione dell’anno in cui la nuova rendita diventa definitiva.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo comunque indicare l'immobile inagibile nel quadro B?

    Sì. Anche se l’immobile è escluso dall’imposizione, va comunque dichiarato nel quadro B con i codici corretti. Non dichiararlo sarebbe un errore formale.

    Cosa succede se non ho ancora la certificazione del Comune?

    Senza la certificazione ufficiale non puoi applicare il codice 1 in colonna 7. Dovrai dichiarare il reddito ordinariamente e, se la certificazione arriva in seguito, potrai presentare una dichiarazione integrativa.

    L'esenzione vale per tutto l'anno o solo dal momento della calamità?

    Solo dal momento in cui l’inagibilità è stata certificata. Per i mesi precedenti l’immobile va dichiarato normalmente. Per questo si usano due righi separati nel quadro B.

    La seconda casa inagibile per calamità è esente anche dall'IMU?

    L’IMU è un’imposta comunale separata: le regole di esenzione dipendono dal singolo Comune. Il quadro B del 730 riguarda solo l’IRPEF. Verifica con il Comune le esenzioni IMU applicabili.

    Se l'immobile è inagibile ma locato, si dichiara il canone?

    Se durante il periodo di inagibilità certificata il contratto era sospeso e non hai percepito canoni, non si dichiara il canone. Se hai comunque percepito canoni, vanno indicati. Consulta il CAF per la situazione specifica.

    Il codice 3 (inagibile per altre cause) azzera il reddito come il codice 1?

    No. Il codice 3 segnala che è in corso una revisione della rendita; il reddito non viene azzerato automaticamente, ma sarà ricalcolato quando la nuova rendita sarà definitiva.