- La dichiarazione di dissesto sospende i termini per la deliberazione del bilancio fino al decreto di approvazione dell'ipotesi riequilibrata.
- Non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive per i debiti di competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
- Le procedure esecutive pendenti sono estinte d'ufficio con inserimento del credito nella massa passiva.
- I pignoramenti successivi alla dichiarazione non vincolano l'ente né il tesoriere.
- I debiti insoluti maturati prima del riequilibrio non producono interessi né rivalutazione monetaria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 248 TUEL — Articolo 248
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all’articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente .
5. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche con provvedimento non definitivo, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 243-bis, entro due anni dall’insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l’elezione.
5-bis. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell’attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l’esito dell’accertamento anche all’ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all’eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell’interno per la conseguente sospensione dall’elenco di cui all’ articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 . Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
Commento
L'articolo 248 TUEL disciplina gli effetti immediati e di sistema che la dichiarazione di dissesto produce sulla vita giuridica dell'ente locale. La norma è uno snodo cruciale: con il dissesto si apre una procedura concorsuale pubblica sui debiti pregressi, che richiede una sospensione delle ordinarie regole di tutela individuale dei creditori per consentire il riassetto complessivo.
Sospensione dei termini di bilancio
Il primo effetto, di carattere procedimentale, è la sospensione dei termini per deliberare il bilancio. La ragione è logica: l'ente non può approvare un bilancio ordinario mentre è in corso di definizione l'ipotesi di riequilibrio. La sospensione resta in vita fino all'emanazione del decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi, momento dal quale l'ente torna nei binari della finanza ordinaria.
Il blocco delle azioni esecutive
Il cuore della norma è il comma 2: per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione (cioè quelli antecedenti al riequilibrio) non possono essere intraprese né proseguite azioni esecutive. Si tratta di una vera e propria automatic stay, simile a quella concorsuale civilistica, che blocca le iniziative dei singoli creditori per consentire la formazione di una massa passiva ordinata.
Estinzione d'ufficio delle procedure pendenti
Le procedure esecutive già in corso, se i termini di opposizione sono scaduti o l'opposizione è stata respinta, vengono dichiarate estinte dal giudice con un automatismo procedurale: il credito viene inserito nella massa passiva, completo di capitale, accessori e spese. Il creditore non perde il diritto sostanziale, ma è costretto a partecipare al concorso amministrato dall'organo straordinario di liquidazione.
Pignoramenti successivi e regime del tesoriere
Il comma 3 chiarisce che pignoramenti eseguiti dopo la deliberazione di dissesto sono privi di effetto: ente e tesoriere possono disporre delle somme per i fini istituzionali. È un presidio essenziale per garantire la continuità dei servizi pubblici locali, evitando che i creditori più rapidi paralizzino le casse comunali a danno della collettività.
Effetti sul calcolo del debito
Dalla data di dissesto fino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 i debiti insoluti non maturano interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria. La logica è di congelare la posizione debitoria al momento della deliberazione, evitando che il decorso della procedura aggravi ulteriormente la massa passiva. La Corte dei conti, in numerose pronunce delle sezioni regionali di controllo, ha ricordato che questo regime di favore per l'ente è bilanciato dai rigorosi obblighi di risanamento imposti dal procedimento.
Domande frequenti
Un creditore può continuare a procedere esecutivamente dopo la dichiarazione di dissesto?
No. Le azioni esecutive per debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non possono essere intraprese né proseguite; quelle pendenti sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice, con inserimento del credito nella massa passiva.
I debiti maturano interessi durante la procedura?
No, dalla data di dissesto fino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. È una misura di tutela dell'equilibrio finanziario in corso di costruzione.
Cosa succede ai pignoramenti eseguiti dopo la dichiarazione?
Sono privi di efficacia vincolante per l'ente e per il tesoriere, che possono continuare a disporre delle somme per i fini istituzionali e per le finalità di legge, garantendo la continuità dei servizi pubblici essenziali.
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