- Per comuni fino a 5.000 abitanti l'OSL è composto da un commissario unico; per comuni maggiori e per le province da una commissione di tre membri.
- I componenti sono scelti tra magistrati a riposo, dirigenti pubblici, segretari comunali, revisori, dottori commercialisti e avvocati con esperienza.
- La nomina avviene con DPR, su proposta del Ministro dell'Interno, entro tempi rapidi.
- L'OSL si insedia entro cinque giorni dalla notifica e dura in carica fino alla chiusura della liquidazione.
- Si tratta di un organo neutrale, autonomo dall'amministrazione comunale ordinaria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 252 TUEL — Articolo 252
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l’organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l’organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un’idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell’interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell’albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.
2. La nomina dell’organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno. L’insediamento presso l’ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
3. Per i componenti dell’organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all’articolo 236.
4. 4. L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all’ente locale o all’erario, l’organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell’interno tramite le prefetture.
Commento
L'articolo 252 TUEL istituisce l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), figura centrale del dissesto: un soggetto terzo, nominato dal Capo dello Stato su proposta del Ministro dell'Interno, che assume la gestione della massa passiva pregressa, lasciando agli organi ordinari del comune la sola responsabilità della gestione corrente e del riequilibrio prospettico.
Composizione modulata sulla dimensione
La struttura dell'OSL varia con la dimensione dell'ente. Per i comuni minori (fino a 5.000 abitanti), l'organo è monocratico: un commissario straordinario di liquidazione. Per i comuni più grandi e per le province, l'organo è collegiale: una commissione di tre membri. La scelta riflette la complessità attesa della massa passiva: in un comune di poche migliaia di abitanti il volume di pratiche è gestibile da una sola figura; per realtà più grandi serve una struttura collegiale con presidenza e ripartizione delle competenze.
I profili professionali ammessi
La norma indica una rosa ampia: magistrati a riposo della Corte dei conti, dell'ordinario e del Consiglio di Stato; funzionari esperti in materia finanziaria e contabile in servizio o in quiescenza presso il Ministero dell'Interno, il MEF e altre amministrazioni statali; segretari e ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza; iscritti nel registro dei revisori contabili; dottori commercialisti; avvocati. La varietà serve a coprire le competenze necessarie alla complessa attività di rilevazione, valutazione e pagamento del passivo.
La nomina con DPR
Il decreto di nomina è del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, e individua i componenti scegliendoli tra le categorie indicate. È un atto di alto livello istituzionale, simbolo della natura pubblica e neutrale dell'organo. Il Ministero dell'Interno, attraverso le Prefetture, gestisce l'elenco dei nominativi disponibili e provvede agli aspetti istruttori.
Insediamento e durata
L'OSL si insedia entro cinque giorni dalla notifica del DPR di nomina. Da quel momento decorrono i termini della procedura (in particolare i 180 giorni per il piano di rilevazione, raddoppiabili per i grandi comuni). L'organo dura in carica fino al completamento delle proprie funzioni, normalmente dall'approvazione del rendiconto di liquidazione e dei provvedimenti conseguenti previsti dagli artt. 256 e seguenti.
Autonomia rispetto agli organi ordinari
Un aspetto qualificante è l'autonomia dell'OSL rispetto al consiglio, alla giunta e al sindaco. L'organo non risponde all'amministrazione locale ma al Ministero dell'Interno, sotto il controllo della Corte dei conti. Questa terzietà è essenziale per garantire la corretta rilevazione del passivo, che spesso include debiti contestati o legati a responsabilità degli amministratori uscenti.
Domande frequenti
Chi nomina l'organo straordinario di liquidazione?
L'OSL è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. La scelta avviene fra magistrati a riposo, funzionari pubblici esperti, segretari comunali, revisori, commercialisti e avvocati con esperienza in materia finanziaria e contabile.
Quando l'OSL è monocratico e quando collegiale?
È monocratico (un commissario) nei comuni fino a 5.000 abitanti; è collegiale (commissione di tre membri) nei comuni con popolazione superiore e nelle province, in considerazione della maggiore complessità della massa passiva attesa.
L'OSL dipende dal sindaco?
No. L'OSL è organo autonomo che risponde al Ministero dell'Interno ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. La sua terzietà rispetto agli amministratori locali è funzionale alla corretta gestione del passivo pregresso.
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