← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'OSL accerta la massa attiva, costituita da contributo statale, residui da riscuotere, ratei di mutuo, altre entrate e alienazioni di patrimonio disponibile.
  • Lo Stato finanzia un mutuo CDP ventennale assunto dall'OSL in nome e per conto dell'ente, con oneri a carico statale.
  • L'importo massimo è determinato da contributo per abitante + quota fissa per alcuni enti, moltiplicato per cinque.
  • L'ente può integrare con un mutuo proprio entro il 40% del mutuo statale, oneri a carico dell'ente.
  • I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati per concorrere alla copertura.

Testo dell'articoloVigente

Art. 255 TUEL — Articolo 255

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 252, comma 4, lettera b), l’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall’ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.

2. Per il risanamento dell’ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall’organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell’ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell’interno.

3. L’importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.

4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.

5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall’utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell’organo consiliare dell’ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’interno, all’assunzione di mutui integrativi per permettere all’ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l’approvazione del rendiconto della gestione. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell’interno, previo parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. La priorità nell’assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell’intera quota disponibile ai sensi del comma 4.

6. Per l’assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all’assunzione dei mutui di cui all’articolo 204, comma 1.

7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all’ articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.

8. L’organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall’ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all’accertamento delle entrate tributarie per le quali l’ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.

9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l’organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell’ente, avviando, nel contempo, le procedure per l’alienazione di tali beni. Ai fini dell’alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall’ articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 , e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all’organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L’ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all’articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.

10. Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206.

11. Per il finanziamento delle passività l’ente locale può destinare quota dell’avanzo di amministrazione non vincolato.

12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.

Commento

L'articolo 255 TUEL disciplina la massa attiva della procedura: l'insieme delle risorse che l'OSL deve mobilitare per pagare la massa passiva. La composizione è plurale, perché il dissesto non si risolve con la sola contribuzione statale ma richiede uno sforzo congiunto di Stato, ente e patrimonio comunale disponibile.

Composizione della massa attiva

La massa attiva è formata da: contributo dello Stato (il vero pilastro), residui da riscuotere (crediti dell'ente già accertati ma non ancora incassati), ratei di mutui disponibili e non utilizzati dall'ente, altre entrate (penali, sanzioni, recuperi) e, se necessario, proventi da alienazione di beni del patrimonio disponibile. La gerarchia è chiara: prima le risorse pubbliche e i crediti, poi l'alienazione patrimoniale come extrema ratio.

Il mutuo statale ventennale

Lo Stato finanzia un mutuo assunto dall'OSL in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti, al tasso vigente, ammortizzato in venti anni. La caratteristica saliente è che ogni onere finanziario (rate di ammortamento, capitale e interessi) è pagato direttamente dal Ministero dell'Interno: il debito è nominalmente dell'ente, ma sostanzialmente è coperto dallo Stato attraverso un trasferimento dedicato.

Determinazione dell'importo

L'importo del mutuo statale è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale, che a sua volta è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa (riservata ad alcuni enti) e una quota per abitante (spettante a tutti). La logica del cinque-volte serve a coniugare la capacità di prelievo locale (massimizzata) con la sostenibilità della rata: per ogni euro di contributo annuo lo Stato finanzia cinque euro di capitale, mediati nel ventennio.

Il mutuo integrativo a carico dell'ente

Quando il mutuo statale non basta, l'ente può accendere un mutuo integrativo con CDP o altri istituti, nel limite del 40 per cento del mutuo statale, con oneri direttamente a carico del bilancio comunale. È uno strumento per chiudere il fabbisogno residuo e completare il pagamento della massa passiva, ma comporta un impegno pluriennale dell'ente che dovrà essere coerente con l'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Alienazione del patrimonio disponibile

Come ultima leva, l'OSL può alienare beni del patrimonio disponibile dell'ente. Si tratta di immobili, partecipazioni, beni mobili non strumentali ai servizi pubblici essenziali. L'alienazione segue procedure pubbliche di trasparenza e i proventi confluiscono nella massa attiva. Beni del patrimonio indisponibile (scuole, caserme, beni demaniali) restano fuori dalla disponibilità dell'OSL.

Domande frequenti

Chi paga il mutuo CDP della liquidazione?

Le rate di ammortamento, comprensive di capitale e interessi, sono pagate direttamente dal Ministero dell'Interno per tutta la durata ventennale. Il debito è formalmente dell'ente, ma sostanzialmente è a carico del bilancio statale.

L'ente può accendere mutui propri per la liquidazione?

Sì, in via integrativa, entro il limite del 40 per cento del mutuo statale. Gli oneri di questi mutui sono a carico dell'ente e devono essere coerenti con la sostenibilità dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

I beni comunali possono essere venduti per pagare i debiti?

Solo quelli del patrimonio disponibile (immobili non strumentali, partecipazioni, beni mobili). Sono esclusi il patrimonio indisponibile (scuole, caserme, infrastrutture essenziali) e i beni demaniali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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